DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DIPREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO1998 (ART. 28 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17).

Numero della legge: 14
Data: 18 maggio 1998
Numero BUR: 14
Data BUR: 25/05/1998

L.R. 18 Maggio 1998, n. 14
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DIPREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO1998 (ART. 28 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17).

S.O. n. 5



Art. 1

1. Relativamente all'anno finanziario 1998 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".


Art. 2

1. Sono confermate le disposizioni indicate all'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.



Art. 3

1. Al fine di concorrere alle finalita' poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 1998 la facolta' di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale puo' essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata gia' acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie gia' previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facolta' di impegnare e' consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale puo' concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore economia e finanza, in particolare per far fronte ad obbligazioni venute a scadenza in materia di opere pubbliche secondo la tempistica di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25.

4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata a cura della struttura proponente una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

5. Al fine di realizzare il sistematico monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria e dei suoi riflessi sul bilancio regionale nel suo complesso, l'Assessore alla salvaguardia e cura della salute concorda con l'Assessore economia e finanza tutte le iniziative ritenute necessarie, riferendone periodicamente alla Giunta regionale e, trimestralmente, alla Commissione consiliare competente. Al medesimo fine, con cadenza trimestrale, l'Assessore alla cura e salvaguardia della salute e' tenuto a rimettere alla Commissione consiliare competente, copia delle relazioni trimestrali del collegio dei revisori dei conti delle ASL.



Art. 4

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 1998 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.



Art. 5

1. Alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", come modificata dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13
(Ripartizione fondi)

1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai
comuni, ai sensi degli articoli 42, e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente in eta' scolare, della popolazione residente in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale.

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione
delle somme di cui al comma 1 e' disposta dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.

3. Il restante 15 per cento dei fondi e' utilizzato
per finanziare gli interventi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26.";
b) dopo il comma 1 dell'articolo 27, e' inserito il seguente:

"1bis. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 13, 23, 24 e 25, nonche', in regime di sussidiarieta', le funzioni di cui agli articoli 20 e 26.";
c) il comma 2 dell'articolo 38, e' sostituito dal seguente:

"2. La spesa per gli interventi indicati dal comma 1,
fissata annualmente con legge di bilancio, e' iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione: "Assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)" alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 29.478.734.100=, del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo studio 1996-97 e 1997-98.".
d) le lettere a), b), c), d), del comma 3 dell'articolo 38, sono sostituite dalle seguenti:

"a) interventi di orientamento educativo e attivita' di supporto (articoli 20 e 26);
b) assicurazione alunni (articolo 22);
c) interventi diretti della Regione (articolo 37).".



Art. 6

1. L'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Trattenute)


1. Sulla indennita' di carica di cui al precedente articolo 2, al netto delle ritenute fiscali, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura del ventisette per cento per la corresponsione dell'indennita' assegno vitalizio.

2. Sulla indennita' di carica di cui all'articolo 2, maggiorata dell'indennita' di funzione di cui all'articolo 4, viene operata una trattenuta obbligatoria nella misura dell'uno per cento, al netto delle ritenute fiscali, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennita' di fine mandato.

3. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'articolo 71, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29 optino, in luogo dell'indennita' di carica di cui all'articolo 2, per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, hanno facolta' di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per ottenere la valutazione ai fini dell'assegno vitalizio e dell'indennita' di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione.



Art. 7

1. Il contributo per il funzionamento dei Gruppi consiliari viene adeguato, per ciascun anno solare, con decorrenza dal primo gennaio, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevato dall'ISTAT.

2. Le spese di gestione delle strutture dei Gruppi consiliari, cosi' come rideterminate in applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, e riferite al punto 3 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 sono a carico del capitolo 11106 del bilancio di previsione della Regione Lazio e del corrispondente capitolo 3 del bilancio di previsione del Consiglio regionale.


Art. 8

1. Spetta a ciascun consigliere regionale una somma a titolo di rimborso delle spese sostenute al fine di mantenere il rapporto tra eletto ed elettori nonche' per rendere piu' agevole l'esercizio della funzione, restando escluso ogni vincolo di mandato.

2. L'ammontare massimo del rimborso ammesso e' pari al 35 per cento di quello fissato con decreto del Presidente della Camera previsto per analoghe spese e corrisposto ai deputati.

3. Il rimborso viene erogato ai consiglieri regionali per il tramite del Gruppo consiliare di appartenenza.

4. Sono escluse comunque dal rimborso le somme a qualunque titolo erogate al coniuge e parenti od affini del consigliere entro il quarto grado.

5. Ai fini del diritto al rimborso ciascun consigliere attesta al proprio Gruppo, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di avere effettivamente sostenuto nel trimestre di riferimento spese direttamente rivolte alle finalita' indicate nel comma 1 del presente articolo, specificandone l'ammontare complessivo e di avere ottemperato, in particolare, al disposto del comma 4.

6. I Gruppi consiliari conservano le predette dichiarazioni per dieci anni tenendole a disposizione del collegio dei revisori dei conti. In caso di estinzione del Gruppo consiliare che intervenga prima del predetto termine, le dichiarazioni di cui al presente comma devono essere restituite ai dichiaranti che subentrano nell'obbligo di conservazione.

7. Ai fini dell'erogazione del rimborso spese di cui al presente articolo ai Gruppi consiliari e' versata una anticipazione nella misura corrispondente al massimo delle somme ammesse al rimborso per ciascun consigliere iscritto al Gruppo all'inizio della legislatura e di ciascun trimestre solare. Sulle anticipazioni e' operata una compensazione rispetto alle eventuali somme anticipate e non erogate dal Gruppo nel trimestre precedente. Al termine della legislatura, i Gruppi consiliari restituiscono le somme non utilizzate senza applicazione di oneri. In caso della cessazione di un consigliere ad un Gruppo consiliare, il Gruppo provvede al rimborso delle spese sostenute dal consigliere fino alla data di cessazione dell'appartenenza, ovvero a partire dalla data di appartenenza e per la residua parte del trimestre in corso, come risultante dalla dichiarazioni previste al comma 4.


Art. 9

1. L'articolo 11 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 e' cosi' sostituito:

"Art. 11
(Misura dell'assegno vitalizio)

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile di cui all'articolo 2 ed all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 spettante ai consiglieri regionali e decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'eta' di cui al precedente art. 8, comma 1.

2. Le variazioni delle competenze complessive spettanti ai componenti della Camera dei Deputati determinano una variazione proporzionale dell'assegno vitalizio ad esso ragguagliate. Le variazioni dell'assegno vitalizio hanno la medesima decorrenza. L'ammontare delle variazioni e' accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

Anni di contribuzione Percentuali indennita' mensile lorda

5 30 per cento
6 35 per cento
7 40 per cento
8 45 per cento
9 50 per cento
10 55 per cento
11 57 per cento
12 59 per cento
13 61 per cento
14 63 per cento
15 anni ed oltre 65 per cento.".


2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 19/1995 sono abrogati il comma 2 dell'articolo 17 della legge stessa ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42.


Art. 10

1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali previste dai numeri d'ordine 4 e 5 della tariffa annessa alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nei confronti delle ONLUS regolarmente iscritte nell'albo e/o nel registro regionale.



Art. 11

1. L'erogazione delle somme iscritte al capitolo 42110 del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che deve esprimersi entro e non oltre 15 giorni dalla assegnazione, secondo i seguenti criteri:
a) il trenta per cento del fondo in proporzione alla popolazione di ciascun comune;
b) il cinquanta per cento del fondo in base ai programmi presentati dai comuni relativi:

1. alla gestione dei servizi gia' esistenti, ivi compresi quelli trasferiti dagli enti disciolti ai sensi della legge n. 641 del 1978, all'istituzione di nuovi servizi;

2. alla riconversione e/o alla trasformazione degli interventi di istituzionalizzazione di soggetti anziani ed handicappati;

3. ad interventi in favore dei minori in attuazione della vigente normativa statale dell'istituto di affidamento familiare e al cofinanziamento delle iniziative di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
c) il venti per cento per la gestione di servizi intercomunali a valenza comprensoriale, a livello distrettuale o subdistrettuale, organizzati in dipendenza di forme associative o accordi tra piu' Comuni.

2. Al fine di consentire la continuita' dei servizi gia' avviati, il riparto di cui al comma 1, lettera b) deve tenere conto della somma complessivamente corrisposta ai singoli comuni nell'anno precedente.

3. L'ammontare del finanziamento per ogni servizio di cui al comma 1, lettera c), non puo' superare il limite di cento milioni di lire. Eventuali somme non utilizzate per il finanziamento di tali servizi vengono ripartiti con i criteri del comma 1, lettera b).



Art. 12

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche della Regione e degli enti locali in materia di educazione stradale e sicurezza nella circolazione, e' istituito il Comitato tecnico istituzionale per l'educazione stradale e la sicurezza nella circolazione.

2. Al Comitato tecnico di cui al comma 1 e' affidato il compito di:
a) predisporre il programma annuale delle iniziative finalizzate a promuovere la sicurezza nella circolazione stradale;
b) coordinare le attivita' connesse all'attuazione del programma di cui alla lettera a);
c) promuovere studi ed indagini ed ogni altra attivita' conoscitiva circa lo stato della viabilita' e della circolazione stradale con specifico riferimento alla sicurezza;
d) formulare proposte di legge e di regolamento finalizzati alla promozione della sicurezza nella circolazione stradale.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 e' costituito da:
a) l'Assessore regionale opere e reti di servizi e mobilita' che lo presiede;
b) 7 membri designati dal Presidente della Giunta regionale;
c) due dirigenti dell'Assessorato regionale competente in materia di viabilita';
d) un rappresentante dell'ANCI regionale;
e) un rappresentante dell'UPI regionale;
f) un professionista esterno all'amministrazione regionale, esperto in sicurezza nella circolazione stradale;
g) un professionista esterno all'amministrazione regionale, esperto in comunicazioni sociali;
h) un dipendente regionale, con qualifica funzionale non inferiore alla VII^, avente funzioni di segretario.

4. I professionisti esterni di cui al comma 3, lettere f) e g) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilita'. Ad essi e' corrisposto, a titolo di compenso e di rimborso spese per la partecipazione ai lavori del Comitato, nonche' per la redazione di studi ed elaborazioni di competenza, una indennita' pari al 60 per cento della retribuzione lorda prevista per i dirigenti.

5. Il Comitato tecnico e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica un anno.

6. La Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui al comma 1, definisce annualmente il programma di cui al comma 2, lettera a) e ne assicura la realizzazione.

7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1998 il capitolo n. 34132 che assume la denominazione "Iniziative della Regione in materia di educazione e sicurezza stradale" con lo stanziamento di L. 200.000.000=.


Art. 13

1. La relazione programmatica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 "Norme in materia di bilancio e contabilita' nella Regione Lazio" deve anche contenere:
a) la situazione occupazionale nella Regione alla data di adozione della proposta e alla fine dell'anno in corso;
b) i risultati conseguiti in termini di occupazione in relazione agli obiettivi di occupazione previsti nella relazione programmatica dell'esercizio precedente;
c) ipotesi complessiva dell'occupazione prevista;
d) gli effetti sia diretti che indiretti sull'occupazione degli stanziamenti proposti in relazione ai settori di interventi.

2. Le proposte di legge regionali devono essere corredate di una relazione tecnica fornita dai competenti uffici della Giunta e del Consiglio riguardo agli eventuali effetti diretti e indiretti sull'occupazione.

3. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono ad assumere le necessarie iniziative affinche' le strutture e gli organi della Regione possano disporre di ogni utile informazione sulle politiche del lavoro e, in particolare, degli strumenti e dei dati gestiti dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro.



Art. 14

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 9, le parole da: "escluse quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 ed esclusi i piani regolatori generali dei comuni superiori a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "escluse quelle che pianificano l'intero territorio regionale sia con piani territoriali generali che paesaggistici e di settore".

2. All'articolo 5 della l.r. 9/1983 dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"L'esame congiunto dei piani di assetto delle aree protette di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e' effettuato in unica sede dalla sezione aree naturali protette del CTS e da un'apposita sottosezione della sezione I del CTCR nominata ai sensi del presente articolo e di cui facciano parte i due dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela ambientale e in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale componenti della citata sezione aree naturali protette. Al tal fine non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. La riunione congiunta e' convocata d'intesa dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e dall'Assessore regionale competente in materia di urbanistica.".

3. Al terzo comma dell'articolo 5 della l.r. 9/1983 la parola: "trentesimo", e' sostituita dalla seguente: "decimo".

4. Al secondo comma dell'articolo 7 della l.r. 9/1983 le parole: "limitatamente al periodo di diciotto mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1999".



Art. 15

1. Fino all'approvazione della legge urbanistica regionale le amministrazioni comunali possono richiedere all'Assessore regionale competente in materia di urbanistica, la convocazione di una conferenza tra l'amministrazione comunale interessata e le sottosezioni previste dall'articolo 5 della l.r. 9/1983, per le valutazioni dello strumento urbanistico. La conferenza deve essere convocata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e deve tenersi entro i successivi trenta giorni.

2. Ove sul progetto presentato venga espressa una valutazione positiva, l'atto di pianificazione si intende positivamente istruito e viene approvato con successivo provvedimento da parte della Giunta regionale.


Art. 16

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' sostituita dalla seguente:
"c) i consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13.".

2. L'articolo 3 della l.r. 60/1978 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3
Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano prioritariamente:
a) ai progetti presentati dai consorzi industriali di cui alla l.r. 13/1997 per il completamento dell'urbanizzazione primaria e secondaria;
b) ai progetti presentati da consorzi tra comuni o tra comuni in convenzione per la realizzazione di aree, artigianali, industriali o miste, intercomunali.
Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste ad analogo titolo da leggi regionali o statali ovvero da disposizioni comunitarie.".



Art. 17

1. L'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5
(Ambito territoriale di intervento)


1. I programmi ammessi ai benefici di cui alla presente legge debbono riguardare prioritariamente iniziative localizzate:
a) nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13;
b) nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite con la deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996, di seguito elencate:
1) Rieti/Cittaducale, comuni di Rieti e Cittaducale;
2) Civita Castellana, comuni di Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte;
3) Tivoli, comuni di Tivoli, Guidonia Momtecelio, Mentana, Monterotondo;
4) Castelli Romani, comuni di Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Velletri, Ciampino, San Cesareo;
5) Pomezia, comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea;
6) Colleferro, comuni di Colleferro, Palestrina, Segni;
7) Latina, comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino;
8) Formia/Gaeta, comuni di Formia e Gaeta;
9) Frosinone/Sora, comuni di Frosinone, Sora, Alatri, Anagni, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pofi, Veroli;
10) Cassino, comuni di Cassino, Aquino, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia;
c) nelle aree attrezzate promosse o incentivate dalla Regione;
d) nelle aree previste dagli strumenti urbanistici.

2. Le aree di cui al presente articolo sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale.".


Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 1979, n.51)

1. All'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d bis) a Federazioni sportive, Enti di promozione e Associazioni benemerite, riconosciute dal CONI che organizzino e realizzino, nel territorio laziale, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo internazionale o nazionale.".

2. All'articolo 30 della l.r. 51/1979, dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"L'impegno di spesa per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d bis) grava sul capitolo n. 46101.".



Art. 19

1. Gli enti gestori degli asili nido, di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, si avvalgono dei locali e delle attrezzature degli edifici destinati a tale servizio e non utilizzati per motivate ragioni, per lo svolgimento di attivita' inerenti i servizi socio-assistenziali.

2. I locali e le attrezzature di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 285 concernente: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza".



Art. 20

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 82 concernente: "Norme in favore dei rom" e' sostituito dal seguente:
"Il contributo della Regione sulla spesa relativa all'attuazione delle iniziative di cui al primo comma non puo' superare il novanta per cento della spesa stessa ed il dieci per cento dello stanziamento di cui al capitolo 22215.".



Art. 21

1. Limitatamente all'anno 1998 e nelle more della approvazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica", la Giunta adotta con singoli provvedimenti i programmi di intervento, proposti dai consorzi di bonifica, nonche' dalle province e dai comuni, a valere sui capitoli di spesa nn. 21205 e 21217, da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Al fine di razionalizzare l'attivita' dei consorzi di bonifica, la Giunta regionale procede entro novanta giorni alla soppressione del consorzio di bonifica a sud di Anagni. I beni, i crediti e le passivita' del consorzio sono trasferiti alle province competenti per territorio o a consorzi limitrofi con deliberazione della Giunta regionale. Al personale in servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della l.r. 4/1984. I relativi provvedimenti sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 22

1. Alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, sono apportate le modifiche di cui ai successivi commi.

2. All'articolo 2, come modificato dall'articolo 21 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"E' considerata prioritaria nell'ordine di seguito riportato, ai fini della concesione dei contributi previsti dall'articolo 3, l'acquisizione di servizi relativi a:
a) certificazione di qualita';
b) innovazione di prodotto o di processo;
c) promozione delle imprese sui mercati interni o esteri.".

3. All'articolo 3, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) concede contributi alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 50 mila ECU per l'acquisizione dei servizi relativi alla certificazione di qualita', di 100 mila ECU per l'acquisizione dei servizi relativi all'innovazione di processo, di prodotto e alla promozione sui mercati interni o esteri, di 25 mila ECU per i rimanenti servizi e comunque, in caso di cumulo, entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis;
b) concede, altresi', contributi a strutture consortili, enti e societa' che abbiano come finalita' la fornitura dei servizi di cui alla lettera
a), sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ed entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.".

4. All'articolo 3, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:
"I contributi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono cumulabili con quelli previsti ad analogo titolo da leggi regionali, statali o da disposizioni comunitarie. Sono considerati prioritari, quali beneficiari della presente legge, le piccole medie imprese industriali ed artigiane, i loro consorzi ubicati nelle aree di concentrazione industriale individuate secondo le direttive stabilite con deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996, di seguito elencate:
a) Rieti/Cittaducale, comuni di Rieti e Cittaducale;
b) Civita Castellana, comuni di Castel Sant'Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Nepi, Orte;
c) Tivoli, comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Mentana, Monterotondo;
d) Castelli Romani, comuni di Albano Laziale, Ariccia, Frascati, Genzano di Roma, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Velletri, Ciampino, San Cesareo;
e) Pomezia, comuni di Anzio, Nettuno, Pomezia, Ardea;
f) Colleferro, comuni di Colleferro, Palestrina, Segni;
g) Latina, comuni di Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino;
h) Formia/Gaeta, comuni di Formia e Gaeta;
i) Frosinone/Sora, comuni di Frosinone, Sora, Alatri, Anagni, Arpino, Broccostella, Castelliri, Ceccano, Ceprano, Ferentino, Fontana Liri, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano, Paliano, Patrica, Pofi, Veroli;
l) Cassino, comuni di Cassino, Aquino, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Roccasecca, Sant'Elia Fiumerapido, Villa Santa Lucia.
Le aree di cui al comma precedente sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale.".

5. All'articolo 3, il comma 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, e' sostituito dal seguente:
"2. Le domande per accedere al fondo di cui all'articolo 1 devono essere presentate alla FILAS S.p.A. che provvede a sottoporre le richieste, corredate da una relazione istruttoria, al parere del nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1991, n. 21. Copia delle domande deve essere trasmessa, altresi', a cura degli interessati, all'Assessorato competente in materia di industria, commercio e artigianato.".



Art. 23

1. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24, e' sostituito dal seguente:
"La FILAS S.p.A. pone in essere gli interventi di cui alla presente legge privilegiando i programmi di investimento che prevedano innovazioni tecnologiche di processo o di prodotto ovvero la promozione sui mercati esteri delle imprese beneficiarie, presentati dalle piccole e medie imprese e dai loro consorzi ubicati nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996.
Le aree di cui al quarto comma sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale e, in ogni caso, ogni tre mesi.".



Art. 24

1. Dopo il comma 2 del'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, sono aggiunti i seguenti:
"2bis. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerate prioritarie le iniziative presentate dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, e dai consorzi di imprese localizzati nelle aree di concentrazione industriale, individuate secondo le direttive stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 del 14 maggio 1996.

2ter. A parita' di condizioni vengono privilegiate le iniziative gia' cantierate.

2quater. Le aree di cui al comma 2bis sono periodicamente aggiornate secondo gli ultimi dati statistici riferiti alle mutate condizioni socio-economiche e di concentrazione industriale e, in ogni caso, ogni tre mesi.".


2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/1988 e' sostituito dal seguente:

"1. I consorzi presentano domanda per la concessione dei contributi all'Assessorato regionale sviluppo economico ed attivita' produttive, che provvede all'istruttoria delle stesse e predispone una graduatoria di ammissibilita' secondo le priorita' stabilite dalla presente legge.".



Art. 25

1. La Regione concede ai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali costituiti ai sensi della legge regionale 17 luglio 1989, n. 47, contributi, nel limite del 75 per cento delle spese ritenute ammissibili, e fino ad un massimo di L. 100.000.000 per ciascun centro, per la realizzazione di progetti inseriti in programmi relativi alle attivita' previste dall'articolo 5 della stessa legge.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta valuta i programmi di attivita' e seleziona i progetti, che devono indicare le modalita' di attuazione, i tempi di realizzazione e i costi, secondo criteri predeterminati con propria deliberazione.

3. I programmi e le domande per accedere ai contributi devono essere presentati all'Assessorato sviluppo economico ed attivita' produttive secondo le modalita' e nei termini previsti dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di L. 300.000.000 che viene iscritto sul capitolo di bilancio n. 22114 cosi' ridenominato: "Contributi per i progetti dei centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali di cui alla l.r. 47/1989".

5. L'articolo 7 della l.r. 47/1989 e' abrogato.



Art. 26

1. L'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 1991, n. 9, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Procedure)

1. Alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 provvede il Comune di Viterbo secondo la normativa vigente.

2. La Regione concede i contributi sulla base del progetto definitivo approvato dal Comune di Viterbo, previo parere espresso dal competente organo tecnico regionale ai sensi della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni.

3. Per l'erogazione dei contributi e per il collaudo dei lavori si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto compatibili.".



Art. 27

1. L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Approvazione del bilancio di previsione)

1. I bilanci di previsione annuale degli enti, delle aziende e degli organismi di cui al precedente articolo formulati secondo le previsioni contenute nel bilancio pluriennale della Regione in corrispondenza della relativa annualita' ed in conformita' alle ipotesi di riparto, all'interno degli stanziamenti dei capitoli di spesa, che le competenti strutture regionali sono tenute ad adottare e comunicare ai medesimi enti entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i bilanci, adottati dai competenti organi, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono.

2. L'esame dei bilanci di cui al comma 1 e la relativa istruttoria sono espletati dalle strutture competenti per materia, in conformita' e nel rispetto delle vigenti leggi e trasmessi, dopo la conclusione dell'istruttoria medesima, all'Assessorato economia e finanza regionale per l'attestazione di compatibilita' con gli stanziamenti del bilancio regionale ed i relativi riparti di cui al comma 1. Tale attestazione ha carattere obbligatorio e vincolante.


3. A conclusione dell'istruttoria di cui al comma 2, l'Assessorato economia e finanza regionale inoltra le proposte dei provvedimenti inerenti ai bilanci alla Giunta regionale che ne propone l'approvazione da parte del Consiglio regionale, ad eccezione dei bilanci di quegli enti, aziende ed organismi diversamente disciplinati da normativa speciale.

4. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva i bilanci di previsione degli enti di cui all'articolo 1 entro i quarantacinque giorni successivi alla data in cui i bilanci stessi sono pervenuti al Consiglio regionale. Decorsi i quarantacinque giorni senza che il Consiglio abbia adottato la propria deliberazione, i bilanci si intendono approvati per decorrenza dei termini. Di tale circostanza le strutture del Consiglio regionale provvedono a darne comunicazione agli enti interessati.

5. Le deliberazioni come sopra adottate e divenute esecutive ovvero la indicazione dell'avvenuta esecutivita' per decorrenza dei termini sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, unitamente ai bilanci, per riassunto, degli enti di cui alle deliberazioni medesime.".

2. Il comma 1 dell'articolo 3, della l.r. 19/1991, e' sostituito dal seguente:

"1. L'assestamento dei bilanci preventivi e gli eventuali provvedimenti di variazione adottati dai competenti organi degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati con deliberazione consiliare entro quarantacinque giorni dalla presentazione in Consiglio regionale della proposta da parte della Giunta regionale. Decorsi i quarantacinque giorni senza che il Consiglio abbia adottato la propria deliberazione, i bilanci si intendono approvati per decorrenza dei termini. Di tale circostanza le strutture del Consiglio regionale provvedono a darne comunicazione agli enti interessati.".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 19/1991, e' abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 6, della l.r. 19/1991, e' sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'invio della relativa proposta da parte della Giunta regionale, approva il rendiconto generale degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Decorsi i quarantacinque giorni senza che il Consiglio abbia adottato la propria deliberazione, i bilanci si intendono approvati per decorrenza dei termini. Di tale circostanza le strutture del Consiglio regionale provvedono a darne comunicazione agli enti interessati.".



Art. 28


1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, e' cosi' sostituito:

"1. La Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive esprime parere obbligatorio non vincolante:

a) sul piano regionale delle attivita' estrattive di cui all'articolo 3;
b) sugli stralci dello stesso piano e su suoi eventuali aggiornamenti;
c) sulle autorizzazioni e sulle concessioni per le coltivazioni di cui al Titolo V nonche' sulle autorizzazioni previste dall'articolo 38.".



Art. 29

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 39 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copia di documenti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di garantire la speditezza e l'economicita' del servizio.

2. Gli importi introitati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel capitolo n. 02443 denominato: "Proventi derivanti dalla riscossione dei diritti di ricerca, visura e rilascio di copie di documenti amministrativi", istituito nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.



Art. 30

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, sono aggiunte le seguenti:

"o bis) collegamento viario, in galleria, tra la strada provinciale "Giglio Veroli" e la strada provinciale "Verolana Prima", nel Comune di Veroli;
o ter) Variante alla S.S. n. 213, in comune di Gaeta, in localita' S. Agostino;
o quater) progettazione per un adeguamento del collegamento tra l'area reatina e l'autostrada A2 in prossimita' del casello autostradale di Soratte nel Comune di Ponzano Romano;
o quinquies) progettazione per il completamento dell'adeguamento della S.S. n. 4 "Salaria" nel territorio della Regione Lazio;
o sexies) progettazione del completamento della Rieti Torano;
o septies) collegamento polo intermodale S.S. n. 156, esterno al centro abitato di Latina Scalo;
o octies) sistemazione e ammodernamento della Via Tiberina dal Km 18 al 19, area archeologica Lucus Feroniae - Villa dei Volusii.".

2. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 67/1993, sono aggiunte le seguenti:

"o bis) collegamento viario, in galleria, tra la strada provinciale "Giglio Veroli" e la strada provinciale "Verolana Prima", nel Comune di Veroli L. 7.000.000.000=
o ter) variante alla S.S. n. 213, in Comune di Gaeta, localita' S.Agostino L. 15.000.000.000=
o quater) progettazione per un adeguamento del collegamento tra l'area reatina e l'autostrada A2 in prossimita' del casello autostradale di Soratte nel Comune di Ponzano Romano L. 2.000.000.000=
o quinquies) progettazione per il completamento dell'adeguamento della S.S. n. 4 "Salaria" nel territorio della Regione Lazio L. 2.000.000.000=
o sexies) progettazione del completamento della Rieti Torano L. 2.000.000.000=
o septies) collegamento polo intermodale S.S. n. 156, esterno al centro abitato di Latina Scalo L. 10.000.000.000=
o octies) sistemazione e ammodernamento della Via Tiberina dal Km 18 al Km 19, area archeologica Lucus Feroniae - Villa dei Volusii L. 1.000.000.000="
Gli stanziamenti di cui al presente comma sono indicati in via presuntiva.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui al capitolo 31221 del bilancio di previsione della Regione Lazio denominato: "Interventi regionali in materia di grande viabilita'", secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 3, della l.r. 67/1993.



Art. 31

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della l.r. 67/1993, circa le procedure per l'attuazione del programma di cui alla legge medesima, all'intervento di cui all'articolo 2, lettera n), provvede la Societa' CAR, previa stipula di apposita convenzione con la Regione Lazio.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione del progetto come sopra prodotto ed all'erogazione del finanziamento con le modalita' e nei termini convenuti.

3. La Regione Lazio concorre alla spesa nella misura massima gia' stabilita all'articolo 4, lettera n) della l.r. 67/1993.



Art. 32

1. Dall'anno accademico 1998/1999 la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 27 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, e' versata contestualmente alla tassa universitaria direttamente a favore dell'ente di gestione per il diritto allo studio universitario di riferimento per l'universita' o istituto superiore frequentato.


2. Il gettito della tassa di cui al comma 1, fermo restando le finalita' previste dalla l.r. 16/1996, e' ripartito secondo i criteri stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione regionale prevista dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 e successive modificazioni.

3. Eventuali differenze tra le somme effettivamente incassate e le somme indicate dai criteri di riparto sono compensate direttamente tra gli enti di gestione. Gli enti stessi provvedono altresi' ai rimborsi per esoneri o per indebito pagamento.



Art. 33

1. All'articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 sono aggiunti i seguenti commi:

"5bis. Il personale di ruolo dell'ERSAL messo a disposizione dell'ARSIAL che risulti in esubero rispetto alle dotazioni organiche dell'agenzia, approvate con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 9366, viene collocato in apposito ruolo ad esaurimento, restando a disposizione dell'agenzia. L'ARSIAL assicura al personale del suddetto ruolo ad esaurimento la continuita' del trattamento economico in godimento, nonche' l'equiparazione giuridica al personale inquadrato nei ruoli organici dell'agenzia.


5ter. Il personale operaio gia' in servizio all'ERSAL con contratto a tempo indeterminato e' equiparato al personale di ruolo.".



Art. 34

1. Il comma 3 dell'articolo 41, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e' sostituito dal seguente:

"3. Le tasse di concessione per le aziende
faunistico-venatorie e per le aziende
agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte a 1/8. Qualora le suddette aziende siano situate in zone svantaggiate, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 75/268/CEE, e successive modificazioni, ovvero nelle zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, le relative tasse sono ridotte a 1/4".



Art. 35

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, e' sostituito dal seguente:

"1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti territoriali ottimali all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le autorita' d'ambito interessate, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra le autorita' d'ambito interessate.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 6/1996 e' inserito il seguente:

"1bis. Gli obblighi per i singoli soggetti gestori derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi del predetto comma 1, devono essere previsti nelle convenzioni di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 6/1996 e' aggiunto infine, il seguente:

"4bis La forma di cooperazione prescelta ai sensi dei commi precedenti e' denominata autorita' d'ambito.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 6/1996 e' inserito il seguente:

"3bis. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalita' connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorita' d'ambito, la provincia stessa ne da' comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.".



Art. 36

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 51 come sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 14, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 la misura della tassa e' fissata in L. 220.000.".



Art. 37

1. L'articolo 64 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, e' sostituito dal seguente:

"Art. 64
(Primi piani socio-assistenziali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dal titolo V:
a) il piano socio-assistenziale regionale contiene linee di programmazione di carattere generale per il triennio 1998/2000 e i relativi criteri di attuazione ed e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria dei soggetti operanti nel settore socio-assistenziale;
b) i piani socio-assistenziali locali per il triennio 1998/2000 sono sostituiti da piani d'area o programmi di attivita' socio-assistenziali, approvati dagli enti interessati, singoli o collegati mediante forme associative e di cooperazione, sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui alla lettera a), garantendo il raccordo e l'integrazione con gli altri servizi del territorio, ai sensi dell'articolo 42.

2. Nelle more di approvazione del piano di cui al comma 1, lettera a), i finanziamenti agli enti locali istituzionalmente competenti per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali vengono erogati con i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regionale di cui all'articolo 68, comma 1.".



Art. 38

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e' aggiunto il seguente comma:
"9bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'attuazione dei programmi comunitari e' autorizzata ad emanare disposizioni integrative per adeguare i tempi e le modalita' di attuazione dei programmi medesimi agli obiettivi fissati dalle autorita' nazionali e comunitarie.".



Art. 39

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 sono soppresse le parole:

"e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".



Art. 40

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e' sostituito dal seguente:

"2. Il provvedimento che approva le graduatorie o l'affidamento sostanzia, entro i limiti dei competenti stanziamenti di bilancio, la scadenza delle obbligazioni richiesta per la formazione dell'impegno nei confronti di tutti i soggetti per i quali, con lo stesso provvedimento, viene riconosciuto il titolo per la concessione del finanziamento o approvato l'affidamento. Salvo quanto previsto al comma 5, tutti gli adempimenti attuativi sono posti in essere a cura degli Assessori indicati nel comma 4 e delle strutture affidate alla loro competenza. A tale fine la Giunta regionale delega ad essi le funzioni in materia di contratti previste dall'articolo 22, punto 5, dello Statuto e il suo Presidente puo' demandare la firma di negozi giuridici, anche con atto amministrativo di carattere generale, ai dirigenti delle strutture apicali competenti per materia, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, primo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.".

2. Il comma 5 dell'articolo 70 della l.r. 11/1997 e' sostituito dal seguente:

"5. Nella fattispecie regolata in via generale nel comma 4, gli impegni di spesa relativi ai coofinanziamenti dell'Unione Europea sono assunti con provvedimento dell'Assessore competente per l'attuazione dei Regolamenti comunitari, di concerto con gli Assessori competenti per materia e su proposta dei funzionari previsti dall'articolo 26, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Nell'ambito del programma DOCUP Obiettivo 5b Lazio 1994/1999, con lo stesso provvedimento vengono formalmente accertate le economie sopravvenute sui capitoli afferenti le annualita' pregresse, inclusi quelli relativi al coofinanziamento regionale; i fondi relativi vengono reiscritti in competenza nei capitoli dell'annualita' in corso con decreto del Presidente della Giunta regionale. La stessa disposizione si applica al programma DOCUP Obiettivo 2 1994/1996, per il quale i fondi vengono reiscritti nei capitoli relativi all'annualita' 1996. Ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari, tutti i provvedimenti di impegno o disimpegno sono controfirmati dai dirigenti responsabili degli stessi Obiettivi.".

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 70 della l.r. 11/1997 e' aggiunto il seguente:

"7bis. Per le fattispecie ricomprese nel presente articolo, al fine di favorire l'accesso agli atti da parte dei soggetti coofinanziatori, la documentazione giustificativa di spesa e' conservata, in deroga alla disposizione posta dall'articolo 28, quinto comma, della l.r. 15/1977, presso i funzionari ai quali compete, a norma dell'articolo 26, secondo comma, della stessa legge, la verifica della regolarita' della documentazione. All'ordine di emissione del titolo di pagamento deve essere allegato un originale dell'atto di liquidazione, che deve elencare tutti i documenti contabili sui quali la liquidazione poggia a norma dell'articolo 277 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827: altro originale rimane agli atti dell'ufficio proponente con allegata la documentazione di supporto. La Ragioneria, su iniziativa del suo dirigente, ovvero dei dirigenti delle sue strutture competenti per materia, puo' richiedere, in ogni momento, copia della documentazione di spesa asserita conforme all'originale e/o l'accesso diretto ad essa.".



Art. 41

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 restano valide anche per l'esercizio finanziario 1998.



Art. 42


1. I termini indicati al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, fissati al 30 settembre 1997 per la conclusione dei lavori riferiti ai progetti di massima a suo tempo approvati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 52, 7 giugno 1975, n. 43 e 21 giugno 1990, n. 81, a tutto il 1993, sono prorogati al 30 settembre 1998.

2. Il termine del 31 ottobre 1997, di cui al comma 2 del medesimo articolo 18, fissati per la presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione dei contributi dei lavori di cui al comma 1, e' prorogato al 31 dicembre 1998.

3. L'onere aggiuntivo per la Regione e' compreso nello stanziamento di cui al cap. 21223.



Art. 43

1. All'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: "Norme in materia di aree naturali protette regionali", come modificata dalla legge regionale 3 novembre 1997, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: "e' istituita" sono aggiunte le seguenti: "nonche' il livello di interesse regionale o provinciale;";
b) alla lettera c) del comma 3, dopo le parole: "area naturale protetta", sono inserite le seguenti: "la quota di partecipazione di cui all'articolo 16, comma 1,".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, le parole: "lettere b) e c)", sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e c)".

3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, al secondo rigo sostituire "sessanta" con "novanta".

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 14 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, e' aggiunto, infine, il seguente:

"8bis. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, e' aggiunto, infine, il seguente:

"4bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori.".

6. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, dopo le parole: "comunita' montane", sono inserite le seguenti: "o loro delegati".

7. All'articolo 32 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la lettera j) sono inserite le seguenti:
"j bis) valorizzazione e sviluppo delle attivita'
artigianali tipiche e commerciali;
j ter) realizzazione di strutture e attivita' ricettive, ricreative e turistiche.".
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorita' di cui al comma 1 e' attribuita a cittadini singoli o associati o enti privati, rispettivamente residenti o aventi sede legale nei comuni ricadenti, anche parzialmente, nelle aree naturali protette, che intendano valorizzare attivita' tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili nell'ambito delle aree stesse o anche al di fuori di queste, purche' finalizzate alla promozione, valorizzazione e migliore fruibilita' delle aree naturali protette.".

8. All'articolo 39 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 1 e' aggiunta, infine, la seguente:
"d bis) l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale monte Navegna e monte Cervia", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio della riserva istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56.";
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in deroga a quanto previsto dalle relative leggi istitutive, gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, ove non siano gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati ed approvati con le modalita' indicate dagli articoli citati. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 26, comma 3, e 27, comma 7, il termine per l'adozione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta e' fissato al 31 dicembre 1998. Qualora detti strumenti siano stati gia' adottati dagli organismi di gestione secondo quanto previsto dalle leggi istitutive, gli stessi sono approvati dalla Regione con le modalita' indicate negli articoli 26, commi 4 e 5, e 27, comma 6, in deroga alle disposizioni delle singole leggi istitutive.".

9. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, le parole: "la cui gestione e' affidata ad un unico ente istituito e disciplinato ai sensi", sono sostituite dalle seguenti: "per la cui gestione e' istituito l'ente regionale per le aree naturali protette del Comune di Roma, al quale si applicano le disposizioni".

10. L'articolo 41 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, e' sostituito dal seguente:

"Art. 41
(Ampliamento della Riserva naturale monte Navegna e monte Cervia)

1. La Riserva naturale monte Navegna e monte Cervia, istituita con l.r. 56/1988, come modificata dalla presente legge, e' ampliata con l'inserimento delle aree dei comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespolo, Paganico, nonche' di un'ulteriore area del comune di Collegiove secondo le perimetrazioni di cui all'allegato C.

2. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui alla l.r. 56/1988, come modificata dalla presente legge.".

11. All'articolo 44 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1bis. Le aree naturali protette di cui al comma 1 lettere a), b), j), k), l), m), n), o), p), q) ed r) sono di interesse regionale; le aree naturali protette di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), h) ed i), sono di interesse provinciale.".

b) il comma 4 e' abrogato.

c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Consiglio regionale, sentite le province ed i comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire quanto ulteriormente previsto nell'articolo 9, comma 3.".

d) al comma 10 le parole: "e l'organismo di cui all'articolo 40" sono abrogate.

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 29/1997, come modificata dalla l.r. 35/1997, e' aggiunto il seguente:

"2bis. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 2, qualora si manifesti l'esigenza di garantire la conservazione e la valorizzazione di determinate aree di particolare rilevanza naturalistica, la Regione puo' istituire aree naturali protette nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9.".



Art. 44

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 e tenuto conto di quanto previsto all'articolo 29, comma 5, della stessa legge, per l'anno 1998 si applicano le norme di programmazione di cui ai successivi commi.

2. I piani annuali in materia di archivi storici, biblioteche e musei sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.

3. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 6, della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, la conferenza degli studi culturali regionali e' tenuta, dopo il rinnovo dell'albo, in funzione della formulazione del primo piano settoriale regionale. Pertanto nel 1998 il piano degli istituti culturali regionali viene formulato sulla base dei criteri definiti nell'ultimo piano triennale approvato.

4. In considerazione dei tempi necessari per la definizione dell'albo degli istituti culturali regionali, rinnovato ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della l.r.42/97, il termine per la presentazione dei progetti fissato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge regionale e' spostato, ai fini del piano 1999, dal 31 maggio al 31 ottobre 1998.



Art. 45

1. La Giunta regionale istituisce un servizio di informazione sulla rete di protezione sociale presente nella Regione Lazio, anche avvalendosi dell'apporto di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile presso la Regione Lazio. A tale fine, la Giunta regionale e' competente a stipulare una convenzione con il Ministero della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1139 recante norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).


2. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di spesa n. 42139 con la denominazione "Spese per gli obiettori di coscienza in servizio civile presso la Regione Lazio", con lo stanziamento per il 1998 di L. 50.000.000.

3. E' istituito nel bilancio regionale il capitolo di entrata n. 03387 denominato "Rimborsi da parte del Ministero della Difesa delle spese sostenute per gli obiettori di coscienza che prestano servizio civile presso la Regione".



Art. 46

1. La Regione Lazio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la partecipazione nella PRO.SVI. S.p.A. con la stessa percentuale attualmente detenuta dalla FILAS S.p.A., anche rilevando le quote da questa a suo tempo sottoscritte.

2. L'onere corrispondente e' posto a carico del cap. 22150 del bilancio 1998 a valere sulla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23.



Art. 47

1. E'istituito un Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali attivati sul territorio regionale, ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, il Fondo viene gestito dalla FILAS, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Lazio, in conformita' alla l.r. 4/95.

2. Il Fondo puo' essere impiegato per le seguenti finalita':
a) contributo agli oneri derivanti dall'attivita' dei soggetti responsabili dei patti territoriali (art. 2.5 della citata delibera CIPE);
b) finanziamenti dei progetti imprenditoriali e
infrastrutturali inseriti nei patti territoriali;
c) copertura degli oneri derivanti dall'attivita' istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui sub b);

3. Il contributo agli oneri derivanti dall'attivita' dei soggetti responsabili viene corrisposto, per ciascun patto che ne faccia richiesta, con un concorso massimo del 50 per cento degli oneri complessivi, e comunque per una quota non superiore ai 150.000.000 annui per la durata massima di quattro anni.

4. Il finanziamento dei progetti imprenditoriali e infrastrutturali, a valere sul Fondo, puo' avvenire fino al concorso massimo del 50 per cento dell'investimento, con un tasso di interesse rapportato alle migliori condizioni di mercato.

5. Al finanziamento dei progetti imprenditoriali e' destinata una quota del Fondo non inferiore al 75 per cento.

6. La restante quota di finanziamento deve essere garantita dagli istituti di credito sottoscritti dal patto
territoriale appositamente convenzionati con la FILAS, i
quali applicano il tasso di interesse di riferimento diminuito di una percentuale da concordare.

7. A seguito delle istruttorie bancarie, la FILAS, ai fini dell'ammissione al Fondo di rotazione, verifica che le domande per l'accesso al Fondo stesso siano rispondenti alle finalita' del presente articolo.

8. L'Assessore competente riferisce alla Commissione consiliare competente sugli atti compiuti dalla FILAS per l'utilizzo dei fondi a sostegno dei patti territoriali.

9. I rendimenti del Fondo vanno ad incrementare il Fondo stesso. Il rendimento delle risorse regionali e' stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

10. I soggetti beneficiari devono rimborsare
anticipatamente il finanziamento ottenuto nel caso in cui, per lo stesso progetto di investimento dovessero ottenere incentivi a valere sulla finanza del patto territoriale o su altro strumento agevolato.

11. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti, pubblici e privati che presentano un progetto di investimento inserito nel documento definitivo del patto territoriale. Ai fini della utilizzazione del Fondo, si considera definitivo il patto territoriale quando esso e' stato formalmente sottoscritto dai soggetti che hanno concorso alla concertazione locale con l'inclusione della Regione Lazio ed e' stato inviato al soggetto concessionario prescelto per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2.10.1 lettera b) della citata delibera CIPE.

12. Al fine di favorire l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i progetti pubblici e privati contenuti nello stesso, hanno una corsia preferenziale per lo snellimento delle procedure necessarie all'esame di eventuali varianti di natura urbanistica, anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente.

13. Ai progetti di investimento delle imprese aderenti ai patti territoriali e patti d'area e' attribuita priorita' nella concessione di contributi a valere sulle leggi regionali e nazionali con particolare riferimento alla legge 488/1992.

14. I provvedimenti di natura urbanistica, varianti o accordi di programma, correlati all'attuazione dei progetti contenuti nei patti territoriali sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei progetti medesimi. La mancata attuazione dei progetti determina la relativa sospensione dei rispettivi provvedimenti di variante urbanistica.

15. Nel bilancio di previsione 1998 e pluriennale 1998-2000 e' istituito il capitolo n. 28117 "Fondo speciale di rotazione per il sostegno ai patti territoriali".

16. La Regione, nel quadro legislativo definito dall'articolo 2, comma 203 della legge n.662/96, dalle delibere del CIPE del 21 marzo 1997, 10 maggio 1995, 20 novembre 1995, 12 luglio 1996, dal D.L. 415/92 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/92, dal D.M. 527/95, dalla legge 109/94, dall'articolo 13 della legge 81/93, dal programma comunitario in materia di "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati" pubblicata sulla GUCE del 14 maggio 1997, promuove la realizzazione del patto territoriale di Ostia Antica, avente come primario e specifico obiettivo la valorizzazione di un'area turistica, culturale ed archeologica di rilevanza internazionale, lo sviluppo del territorio ad essa collegato e, in particolare, delle imprese gia' esistenti o di nuova costituzione operanti nel settore turistico, alberghiero, commerciale, dei servizi alla persona e sociali, della valorizzazione ambientale, culturale, artigianale, nonche' il risanamento di un territorio caratterizzato da condizioni di degrado e da un elevato livello di disoccupazione.

17. La Regione individua come ambito territoriale di partenza l'area del comune di Roma immediatamente adiacente agli scavi archeologici di Ostia Antica e ricompresa nel territorio della XIII circoscrizione e delimita all'interno di questa, di concerto con il comune di Roma e la XIII circoscrizione, una o piu' subaree rispondenti ai requisiti richiesti per l'applicazione del programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

18. La Regione si impegna a coinvolgere il comune di Roma e la XIII Circoscrizione nella fase di promozione e di informazione preliminare, riservandosi di estenderne l'ambito territoriale di applicazione di concerto con il comune di Roma valutando l'opportunita' di far accedere al patto altri comuni interessati.

19. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede ad attivare, con propria deliberazione, di intesa con il comune di Roma e con le parti sociali, il percorso di formulazione e di attivazione del patto territoriale, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, applicando anche le norme vigenti di semplificazione procedimentale di sua competenza e le agevolazioni per l'accesso alla finanza di patto.

20. I contributi ammissibili per le imprese che sottoscrivono sono limitate al "de minimis" in tutta l'area interessata e al 26 per cento in ESN dell'investimento o ad un importo di diecimila ECU per ogni posto di lavoro creato per le PMI che esercitino la propria attivita' nelle subaree di cui al comma 14 nei limiti delle attivita' ritenute ammissibili dal programma comunitario relativo alla "Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati".

21. Per le spese connesse alla fase informativa e di concertazione del patto si provvede allo stanziamento, a valere sull'esercizio di bilancio 1998 di L. 250.000.000 sullo stanziamento di cui al capitolo 11246.

22. Al patto di cui al comma 16 e' riservata una quota del fondo di rotazione di cui al comma 1 pari a L. 4.000.000.000 per l'anno 1999 e 1.000.000.000 per l'anno 2000.




Art. 48

1. In occasione del sessantenario della fondazione della citta' di Pomezia la Regione interviene per realizzare, nell'anno 1998, un programma di iniziative celebrative e di studio del periodo storico della bonifica e della successiva industrializzazione del territorio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono:
a) istituzione del museo dei coloni fondatori di Pomezia;
b) organizzazione di un calendario di convegni di studio sull'evoluzione storica, economica e sociale del territorio comunale di Pomezia;
c) realizzazione e diffusione di pubblicazioni e
l'allestimento di mostre e di spettacoli finalizzati a favorire una migliore conoscenza dei vari aspetti della storia e della vita del territorio;
d) istituzione di borse di studio per studenti e laureati, per contribuire all'approfondimento dei temi relativi alla celebrazione del sessantenario.

3. La Regione valuta la rispondenza del programma presentato dal comune di Pomezia rispetto agli interventi ammessi al finanziamento dal comma 2 e procede con propria deliberazione al finanziamento stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

4. La Regione interviene con il contributo massimo nella misura di L. 300.000.000 per l'attivita' del programma formulato dal comune di Pomezia. L'importo viene iscritto sul capitolo n. 11212.



Art. 49

1. Al fine di favorire le azioni di programmazione e verifica di sanita' pubblica veterinaria e quale centro operativo regionale per la gestione delle attivita' connesse con il D.P.R. 317/1996 ed il Regolamento CE 820/1997 concernente: "Anagrafe degli allevamenti", la Regione Lazio si avvale, ai sensi della legge regionale 22 settembre 1978, n. 64, e del D.lgs. n. 270/1993, quale strumento operativo della stessa, del reparto Osservatorio epidemiologico veterinario regionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la configurazione e le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale.

3. Il finanziamento per l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio epidemiologico veterinario e' iscritto, per il 1998 e per gli anni successivi, sul capitolo 41137 del bilancio regionale ed e' quantificato, per il 1998, in L. 200.000.000.

4. Il capitolo 41137 del bilancio regionale assume la seguente nuova denominazione: "Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con sede in Roma, Capannelle, per l'erogazione di servizi a favore della Regione Lazio (legge regionale 27 settembre 1978, n. 64).



Art. 50

1. Al fine di consentire la piu' ampia possibilita' di utilizzazione da parte degli agricoltori dei fondi previsti nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 1998 per l'applicazione delle leggi regionali del settore agricolo e zootecnico la Giunta regionale provvede ad impartire le necessarie disposizioni operative tenuto conto di quanto previsto all'articolo 12 del regolamento CE n. 950/1997.



Art. 51

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 sono sostituiti dal seguente:

"2. Il consorzio Teverina, composto da cinque comuni, e' delegato all'elaborazione e realizzazione del sottoprogetto di cui al presente articolo, in conformita' alle indicazioni previste dalla lettera c) comma 1, ed in collaborazione con il competente Assessorato regionale, il finanziamento e' erogato con le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.".



Art. 52

1. Al personale regionale appartenente al ruolo della formazione professionale in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, si applicano sulla base del profilo di assunzione, le disposizioni in materia di concorsi e procedure selettive dettate dalla stessa legge per il personale del ruolo degli uffici regionali, nel limite dei posti vacanti nei rispettivi profili.



Art. 53

1. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, le parole da: "in particolare" fino a: "in via definitiva" sono abrogate.

2. L'articolo 10 della l.r. 20/1997 e' sostituito dal seguente:

"Art. 10
(Istruttoria delle domande per l'accesso ai contributi da parte degli enti e soggetti privati)

1. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, gli enti ed i soggetti privati interessati presentano alla FILAS apposita domanda, ai sensi della presente legge e successive modificazioni.

2. La FILAS provvede:
a) alla valutazione dell'ammissibilita' delle domande, all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;
b) all'inoltro alla Regione delle domande ammesse
all'istruttoria e dell'elenco delle domande giudicate inammissibili con le relative motivazioni;
c) alla erogazione dei contributi.

3. L'amministrazione regionale provvede:
a) all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria;
b) alla predisposizione degli atti concernenti la
graduatoria delle domande per ciascuna delle tipologie di contributo di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 e la conseguente concessione dei contributi, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale;
c) al monitoraggio sull'attuazione dei singoli interventi, anche ai fini di eventuali revoche dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

4. L'amministrazione regionale, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, lettere a) e c), puo' affidare specifici incarichi a soggetti pubblici o privati nel rispetto della normativa vigente.".

3. L'articolo 2 della legge regionale 10 marzo 1998, n. 9 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Adempimenti della FILAS S.p.A.)

1. La FILAS provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2 della l.r. 20/1997 e successive modificazioni, in relazione alle domande presentate o regolarizzate ai sensi dell'articolo 1, sulla base dell'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4262/1997.

2. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia e della Commissione consiliare speciale per il Giubileo, impartisce alla FILAS direttive sullo svolgimento della valutazione di ammissibilita' delle domande all'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria. Qualora le Commissioni consiliari non esprimano il parere entro quindici giorni dall'assegnazione, si prescinde dal parere stesso. Per la predisposizione delle direttive la Giunta regionale puo' avvalersi di una apposita Commissione da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale stessa.".

4. L'articolo 4 della l.r. 9/1998 e' abrogato.

5. La Regione e la FILAS provvedono all'adeguamento della convenzione, di cui all'articolo 9 della l.r. 20/1997, in relazione alle modifiche apportate alla stessa legge dal presente articolo.

6. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998 e successivi e' istituito il capitolo n. 23233 avente la seguente denominazione: "Spese per l'affidamento di specifici incarichi a soggetti pubblici o privati in
relazione agli interventi finalizzati allo sviluppo di
attivita' ricettive in occasione del grande Giubileo del 2000 (Articolo 10, comma 4, l.r. 20/1997 e successive modificazioni)".



Art. 54

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1995, n. 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5

1. Il Consiglio regionale nomina ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto della Regione, gli amministratori della FILAS che l'atto costitutivo riserva alla Regione stessa a norma dell'articolo 2458 del codice civile, scegliendoli tra candidati che abbiano una adeguata esperienza maturata per un periodo complessivo di almeno dieci anni, anche non continuativi, mediante esercizio di attivita' professionale o docenza in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario, ovvero mediante svolgimento di funzioni manageriali presso imprese del settore finanziario o societa' di capitali.

2. Qualora lo Statuto preveda che l'organo amministrativo sia formato da una sola persona, il Consiglio regionale provvede alla relativa designazione, secondo i criteri di cui al comma 1, con il voto di quattro quinti dei componenti del Consiglio stesso.".



Art. 55

1. Allo scopo di consentire il rapido conseguimento degli obiettivi e delle finalita' contenuti nella legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: "Istituzione dell'Agenzia regionale promozione enogastronomica tipica (ARPET Lazio)", tutti i compiti, gli strumenti operativi e le dotazioni economiche, finanziarie e patrimoniali di cui alla citata legge sono attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

2. L'ARSIAL e' autorizzata ad istituire nella propria struttura operativa uno specifico servizio e a prevedere la conseguente variazione dell'assetto strutturale e dell'organico.


3. L'ARSIAL si avvale della consulta prevista nell'articolo 6 della citata l.r. 27/1997 che e' presieduta da un esperto nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale. Al presidente della consulta viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al trenta per cento dell'indennita' del consigliere regionale. Agli altri componenti della consulta spettano i compensi e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla l.r. 27/1996.

4. Tutte le spese necessarie al funzionamento dell'ARPET e al conseguimento degli obiettivi delle finalita' previste nella l.r. 27/1997, ivi compresi i compensi di cui al comma 3, gravano sullo specifico capitolo del bilancio della Regione Lazio istituito a favore dell'ARPET che viene conseguentemente inglobato nel bilancio annuale e poliennale dell'ARSIAL.


Art. 56

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Quadro "A" omissis

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.