Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.

Numero della legge: 64
Data: 26 settembre 1988
Numero BUR: 30
Data BUR: 29/10/1988

L.R. 26 Settembre 1988, n. 64
Istituzione del monumento naturale della Caldara di Manziana.

(Pubblicato nel B.U. 29 ottobre 1988, n. 30)


Art. 1

1. Allo scopo di tutelare l' integrita' delle caratteristiche ambientali, naturali e paesaggistiche, con particolare riferimento agli aspetti geomorfologici e vegetazionali dell' area e al tempo stesso di valorizzare le risorse naturali al fine di una razionale fruizione, e' istituito, a norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il monumento naturale della << Caldara di Manziana >>, compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, di cui all' articolo 1 della legge medesima.


Art. 2

1. Il monumento naturale << Caldara di Manziana >> e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 4.000 dell' allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge ed include interamente le particelle catastali del foglio 20 del catasto dei terreni del comune di Manziana, contrassegnate dai numeri 4, 5 e 12 e parzialmente la particella numero 11 come da cartografia allegata.

2. La gestione del monumento naturale della << Caldara di Manziana >> e' affidata al comune di Manziana che la esercita in base alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Manziana provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali recanti la scritta: << Regione Lazio - Sistema dei parchi e delle riserve naturali - Comune di Manziana: monumento naturale " Caldara di Manziana" >>, ed un simbolo caratteristico concordato con l' ufficio parchi e riserva naturali della Regione, nonche' di cartelli lungo le vie d' accesso al monumento naturale recanti i divieti di cui ai punti a), d), e), h), i) e l) del successivo articolo 4.

4. Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma e risultando l' ente gestore ancora inadempiente, l' apposizione della segnaletica sara' curata dalla Regione.


Art. 3

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Manziana, d' intesa con l' Universita' agraria di Manziana, adotta e trasmette alla Regione, per l' approvazione, il regolamento di attuazione, secondo le direttive ed i contenuti dell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, che dovra' prevedere comunque la partecipazione dell' Universita' medesima alle scelte di gestione riguardanti il monumento naturale << Caldara di Manziana >> nella provincia di Roma.

2. In caso di palese e persistente inerzia da parte dell' ente gestore o di violazione alle prescrizioni della presente legge, la Regione nomina un Commissario ad acta entro sessanta giorni dalla constatazione dell' inadempienza.


Art. 4

1. Nel territorio del monumento naturale sono vietati:
a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;
b) l' apertura di nuove strade carrabili o piste di penetrazione, nonche' la trasformazione di quelli esistenti;
c) l' apertura di cave e qualsiasi movimento di terreno, ad esclusione di interventi di ripristino ambientale concordati con il competente ufficio regionale;
d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d' istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attivita' agricole per i quali verra' rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un apposito contrassegno;
e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi;
f) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nelle areee indicate con la lettera A nell' allegata cartografia e comprendenti il popolamento di betulla (betula alba), nonche' la fascia di vegetazione ripariale posta alla distanza di 50 metri dalla sponda del Fosso del Lantano.
L' utilizzazione dei ceduli castanili di proprieta' privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella Provincia, e' subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi.
Sono comunque fatti salvi i diritti di uso civico gravanti sul territorio del monumento naturale;
g) l' esecuzione di qualsiai opera edilizia e di urbanizzazione;
h) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata;
i) la raccolta di minerali, piante o parti di esse, eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall' ente gestore, in deroga al precedente punto i), a soli fini di studio da parte di enti o istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
l) l' abbandono di cani;
m) l' apposizione di cartelli pubblicitari.


Art. 5

1. Per le violazioni dei vincoli e dei divieti o per l' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del monumento naturale << Caldara di Manziana >>, si applica la sanzione amministrativa minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000.

2. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'.

3. Per le violazioni relative alle norme urbanistiche, di cui al precedente articolo 4, la sanzione amministrativa minima e' fissata in L. 500.000 e la massima in L. 5.000.000.

4. Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza previsti dall' articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.


Art. 6

1. Per le spese si tabellazione e per la realizzazione dell' area compresa nel monumento naturale della << Caldara di Manziana >>, di cui al precedente articolo 2, e' autorizzata per l' anno finanziamento 1988, la spesa di L. 100 milioni.

2. L' onere di cui al precedente comma gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1988 denominato: << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserva naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, che presenta la necessaria disponibilita' >>.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1988
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 settembre 1988.



TITOLO DEDOTTO

Cartografia del monumento naturale " Caldara di Manziana".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.