Norme transitorie per la disciplina dei mercati all' ingrosso.

Numero della legge: 38
Data: 3 luglio 1984
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1984

L.R. 03 Luglio 1984, n. 38
Norme transitorie per la disciplina dei mercati all' ingrosso.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1984, n. 20)



Art. 1

In attesa della disciplina regionale dei mercati all' ingrosso sono autorizzati interventi finanziari della Regione Lazio al fine di consentire il funzionamento della gestione provvisoria commissariale del mercato ortofrutticolo alla produzione di Fondi per il periodo successivo alla riconsegna del mercato da parte del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi ed il ripianamento della gestione anteriore per oneri relativi a spese utili o necessarie, che siano riconosciuti rispondenti agli interessi regionali.


Art. 2

La Giunta regionale e' autorizzata a disporre aperture di credito a favore del commissario regionale ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, per le somme necessarie a far fronte alle spese relative alla gestione provvisoria commissariale del mercato all' ingrosso ortofrutticolo di Fondi, per il periodo successivo alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore.
In deroga a quanto previsto dal citato articolo 30, quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito di cui al precedente comma non possono superare singolarmente il limite di L. 150 milioni.
E' fatto divieto al commissario regionale di assumere impegni di spesa che non trovino copertura nelle entrate di gestione del mercato o nelle somme accreditate al presente articolo.
Il commissario regionale dovra' trasmettere alla Giunta regionale il rendiconto e la documentazione giustificativa con cadenza bimestrale.
La gestione commissariale potra' avere una durata massima effettiva di sei mesi, prorogabile una sola volta per altri sei mesi.


Art. 3

Il commissario regionale puo' avvalersi, per lo svolgimento dell' incarico affidatogli dalla Giunta regionale, del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data del 23 febbraio 1983 ed effettivamente utilizzato per la gestione del mercato all' ingrosso ortofrutticolo di Fondi. A tal fine il commissario regionale, previa autorizzazione della Giunta regionale, puo':
a) stipulare con il consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi un' apposita convenzione nella quale siano tra l' altro disciplinate le modalita' di utilizzazione temporanea del suddetto personale nonche' le modalita' di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso;
b) stipulare ai sensi della normativa statale vigente in materia di contratti a termine e nei limiti consentiti dall' articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, contratti individuali di lavoro a tempo determinato con il suddetto personale, di durata non superiore a tre mesi e non rinnovabili. I trattamenti economici del personale, eventualmente utilizzato con contratto di lavoro a tempo determinato, non potranno comunque superare il trattamento economico iniziale previsto per i livelli funzionali regionali corrispondenti alle mansioni che il personale stesso e' chiamato a svolgere.


Art. 4

Il commissario regionale puo' procedere entro tre mesi dalla riconsegna del mercato da parte del consorzio gestore all' adeguamento delle tariffe e dei canoni di concessione vigenti ove lo richieda l' equilibrio della gestione, sentita la commissione di mercato e previa approvazione delle tariffe e dei canoni di concessione da parte del comitato provinciale prezzi.


Art. 5

Per le responsabilita' del commissario regionale verso la Regione Lazio, si applicano le disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1976, n. 365 e dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 6

Previa relazione del commissario regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' industria, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, individua le spese della precedente gestione del mercato che, in quanto riconosciute rispondenti agli interessi regionali, potranno essere destinate al ripianamento della gestione pregressa e provvede alla relativa liquidazione nei limiti dei fondi iscritti nel capitolo n. 04006 di cui al successivo articolo 7.


Art. 7

Per far fronte alle spese relative alla gestione provvisoria commissariale del mercato ortofrutticolo di Fondi per il periodo successivo alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1984, che viene iscritta al capitolo n. 04005 del bilancio regionale 1984 con la seguente denominazione: << Spese di gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi sostenute dal commissario regionale successivamente alla riconsegna del mercato stesso da parte del consorzio gestore >>.
Il predetto capitolo e' incluso nell' elenco n. 2 allegato al bilancio regionale.
Per far fronte alle spese relative al ripianamento della gestione anteriore a quella commissariale, per oneri che siano riconosciuti rispondenti agli interessi regionali, e' autorizzata la spesa di L. 800 milioni per l' anno 1984, che viene iscritta al capitolo n. 04006 del bilancio regionale 1984 con la seguente denominazione: << Spese per il ripianamento della gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, anteriori alla gestione commissariale per oneri rispondenti agli interessi regionali >>.
Alla copertura del complessivo onere di L. 1.200 milioni si provvedera' mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29001 del bilancio 1984.
Per gli esercizi successivi al 1984, gli stanziamenti dei capitoli di cui al primo e terzo comma del presente articolo, verranno disposti annualmente con la legge di bilancio, a norma della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 8

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.