Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie

Numero della legge: 9
Data: 14 agosto 2017
Numero BUR: 65
Data BUR: 16/08/2017

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni.

Modifiche all’articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12)

1. All’articolo 1, comma 78, della l.r. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea le parole: “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse;

b) alla lettera a), le parole da: “al decreto del Ministero dell’Interno” fino a:

“per il triennio 2010-2012” sono sostituite dalle seguenti: “al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 242, comma 2, del citato decreto legislativo. Ai fini di cui al primo periodo, si tiene conto della riduzione tendenziale del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;”;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore della direzione regionale “Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio” e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell’assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell’assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione tecnica può audire su richiesta i comuni interessati, al fine di acquisire informazioni sull’andamento della relativa gestione economica e finanziaria.”.

2. Il comma 79 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011 è sostituito dal seguente:

«79. Agli oneri di cui ai commi dal 76 al 78 si provvede mediante il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente” ed il “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spese in conto capitale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, alla cui autorizzazione di spesa, pari, per ciascun fondo, ad euro 500.000,00 per l’anno 2017, ad euro 500.000,00 per il fondo di parte corrente e ad euro 700.000,00 per il fondo in conto capitale, per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente nel fondo speciale per le spese di parte corrente e nel fondo speciale per le spese in conto capitale, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva apposito provvedimento adeguando ed integrando le disposizioni della deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della l.r. 12/2011, garantendo la premialità dei criteri di accesso al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni.

4. Tra le premialità di cui al comma 3 è riconosciuta priorità nell’accesso al fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all’articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il mese di marzo di ciascun anno, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio una relazione, sull’attuazione dell’articolo 1, commi da 76 a 79, della l.r. 12/2011 e successive modifiche.

Art. 2

(Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizioni relative ai beni

delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e delle aziende sanitarie)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni abitative, sociali ed economiche delle aree urbane e di salvaguardare l’interesse economico della Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, della l.r. 12/2016, relativo al patrimonio immobiliare della ex Opera nazionale combattenti (ONC), è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, con l’esclusione di quelli ricadenti nell’ambito della disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, a coloro che abitano o esercitano la propria attività in tali immobili, sulla base di contratto di locazione scaduto o di provvedimento adottato da enti o aziende pubbliche, e abbiano ivi stabilito la propria residenza ovvero, in caso di immobili non residenziali, la sede della propria attività, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano altresì gli altri istituti previsti dal regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013” recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).

2. La facoltà di cui al comma 1 non è riconosciuta a coloro che occupano gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione senza alcuno dei titoli di cui al medesimo comma.

3. Qualora appartenga al patrimonio disponibile della Regione almeno il dieci per cento degli immobili situati all’interno di un comune o di una frazione di comune, il diritto di opzione di cui al comma 1 è riconosciuto anche a coloro che abbiano stabilito nell’immobile la residenza o la sede della propria attività da meno di dieci anni.

4. La Giunta regionale adegua, sentita la commissione consiliare competente, il regolamento regionale 5/2012 alle disposizioni di cui al comma 1. Il regolamento prevede e disciplina, tra l’altro, l’elencazione di tutte le fattispecie di immobili e terreni oggetto del diritto di opzione, le modalità di esercizio del diritto di opzione da parte degli occupanti, la previsione, a favore degli occupanti impossibilitati a corrispondere in un’unica soluzione il prezzo corrispondente al valore del bene, della possibilità di fare ricorso a forme di mutuo e/o finanziamento ovvero ad altre forme di dilazione del pagamento e la previsione dell’alienazione, attraverso apposito bando ad evidenza pubblica, degli immobili per i quali non sono stati esercitati gli istituti previsti dal predetto  regolamento. Il valore della compravendita è determinato con riferimento ai valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) pubblicati semestralmente dall’Agenzia delle entrate, dedotti del coefficiente di vetustà di cui all’articolo 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), rivalutato degli interessi legali dovuti per i dieci anni precedenti all’esercizio del diritto di opzione. Restano in ogni caso acquisite al bilancio regionale le somme corrisposte a qualsiasi titolo da chi esercita l’opzione. Sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale è inserito l’elenco di partiti politici, organizzazioni sindacali o altri enti associativi a cui è riconosciuto il diritto di opzione di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale presenta annualmente al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente in materia di demanio e patrimonio una relazione sull’attuazione dei commi da 1 a 4, indicando, in particolare, i soggetti che hanno acquistato e il titolo in base al quale hanno esercitato il diritto di opzione nonché gli immobili interessati e le relative tipologie.

6. Entro il 31 dicembre 2017, le aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) procedono alla ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere e ne trasmettono le risultanze alla Giunta e al Consiglio regionale.

7. All’articolo 19 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 dopo le parole: “della Regione” sono aggiunte le seguenti: “e delle aziende sanitarie locali”;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. Il corrispettivo delle aree da cedere in proprietà ai comuni che vi hanno realizzato opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche; per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non devono essere determinati oneri per le aree da acquisire a patrimonio.”.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 7.

9. Dopo il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, relativo a disposizioni sul trasferimento dei beni mobili ed immobili in comunione proindiviso delle aziende sanitarie, sono inseriti i seguenti:

“6bis. I provvedimenti, con cui le aziende sanitarie locali approvano la ricognizione e l’elenco dei beni immobili trasferiti o da trasferire ai sensi del comma 6, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore delle medesime aziende sanitarie, che avvengono in esenzione di ogni onere relativo ad imposte e tasse ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche.

6ter. Sono attribuiti in proprietà ai comuni i beni immobili non trasferiti in proprietà alla Regione ai sensi del comma 5 oppure alle singole aziende sanitarie locali ai sensi dei commi 6 e 6 bis, in quanto oggetto di provvedimenti da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non tradotti in atto pubblico, che ne hanno disposto, in data antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 502/1992, l’alienazione in favore dei medesimi comuni. Le deliberazioni comunali che dispongono l’acquisizione dei beni, da adottarsi d’intesa con la Regione, costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale in favore dei medesimi comuni.”.

10. Le aziende del servizio sanitario regionale possono concludere con i comuni territorialmente competenti accordi, ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzati alla concessione di beni immobili di proprietà, non destinati a finalità istituzionali e non utilizzati, per la realizzazione di attività sociali di interesse comune. Gli accordi sono conclusi sulla base di progetti condivisi e sono trasmessi, prima della loro conclusione, alle strutture amministrative regionali competenti in materia di sanità, demanio e patrimonio.

11. All’articolo 48bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio, dopo le parole: “valori OMI aggiornati” sono aggiunte le seguenti: “ai quali possono essere applicati abbattimenti in relazione alla effettiva categoria dell’immobile, alle sue condizioni ed ai lavori sostenuti documentati.”.

Art. 3

(Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche.

2. Alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Regione, scelti tra i soggetti abilitati all’esercizio della revisione legale ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.”;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Il collegio dei revisori resta in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta. Il rinnovo del collegio dei revisori è effettuato entro la scadenza del termine di durata del precedente organo di revisione, ferme restando le disposizioni in materia di proroga degli organi di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.”;

3) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché le funzioni e i compiti di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alle funzioni e ai compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.”;

b) al comma 3 dell’articolo 8, le parole: “Gli organi dell’azienda” sono sostituite dalle seguenti: “Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell’azienda”;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

 “2bis. Le aziende sottopongono il bilancio di esercizio a certificazione da parte di un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.”.

3. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1bis, della l.r. 30/2002, come introdotto dalla presente legge, si applicano ai collegi dei revisori di cui al citato articolo 7 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede alla nomina dei collegi dei revisori scaduti o per i quali la nomina non abbia prodotto effetti secondo le modalità previste dall’articolo 7 della l.r. 30/2002, come modificato dal presente articolo.

5. Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013.

Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

Art. 4

(Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione del territorio e di favorire il soddisfacimento delle esigenze infrastrutturali locali, è istituito, nell’ambito del programma 0l “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, il “Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale”.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento degli oneri di progettazione relativi alla realizzazione di infrastrutture di interesse locale, sostenuti dai comuni della Regione, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, nonché dalle unioni di comuni, il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore ad euro 50.000,00.

3. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali e non possono comunque superare il dieci per cento del costo complessivo dell'opera da realizzare. Alle disposizioni del presente articolo non si applicano le previsioni di cui agli articoli 3, comma l53, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale, e 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo e per la concessione dei contributi.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2017 ed euro 400.000,00 per l’anno 2018. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la riduzione delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all’articolo 1, commi 13 e 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio),disponibili a legislazione vigente nel programma 01 della missione 18 e, per l’anno 2018, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti". Per le annualità successive il fondo può essere rifinanziato nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.".

6. La Giunta regionale, per ogni esercizio 2017-2019, trasmette una relazione dettagliata alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, per aggiornarla sugli esiti degli interventi previsti dal presente articolo e sulle eventuali criticità emerse nell’applicazione della misura di cui ai commi precedenti.

Art. 5

(Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 2017, n. 5 Istituzione del servizio

civile regionale” e 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore

dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”)

1. Alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 dell'articolo 6 è abrogato;

b) al comma 1, dell'articolo 18, le parole: “Fermo restando il divieto di cui all’articolo 6, comma 6,” sono soppresse;

c) al comma 1, dell'articolo 18, le parole: “di diritto" sono sostituite dalle seguenti: “, a domanda,";

d) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

“1bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, lettera b), si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.";

e) al comma 2 dell’articolo 19 le parole: "Per la copertura" sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, per la copertura";

f) la lettera a) del comma 5 dell’articolo 19 è abrogata.

2. Alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6:

1) al comma 5, le parole: “La struttura regionale competente trasmette il progetto al Comitato regionale antiusura di cui all’articolo 12 per le relative valutazioni” sono soppresse;

2) al comma 6, le parole: “ed il Comitato regionale antiusura di cu i all`artico1o 12 verifica, in relazione al progetto depositato, la coerenza e la congruità dei giustificativi presentati” sono soppresse;

3) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 2 dell’articolo 8, le parole: “entro il 31 marzo di ogni anno” sono sostituite delle seguenti: “entro il termine previsto dall’avviso pubblico di cui all’articolo 16”;

c) gli articoli 12 e 14 sono abrogati;

d) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Art 16

(Istanze per accedere agli interventi. Avviso pubblico)

1. Gli enti destinatari di cui all’articolo 3, comma 1, presentano le istanze per accedere alle misure e agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, finanziati dal fondo, nei termini stabiliti da apposito avviso pubblico da adottare annualmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario e previa verifica della disponibilità delle risorse regionali.

2. L’avviso pubblico di cui al comma 1 stabilisce, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, i termini e i criteri di assegnazione delle risorse”;

e) il comma 2 dell’articolo 18 è abrogato;

f) alla lettera b), del comma 2bis, dell’articolo 21, le parole: “nel regolamento del Comitato regionale antiusura di cui all’articolo 12, da approvarsi con apposita determinazione dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “nell’avviso pubblico di cui all'articolo 16”.

3. Ai procedimenti pendenti relativi alle istanze per accedere agli interventi e ai finanziamenti di cui alla l. r. 14/2015 nonché a quelli relativi agli avvisi pubblici già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal comma 2.

Art. 6

(Disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici

esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica)

1. La Regione favorisce e promuove ogni attività finalizzata alla tutela della salute nonché ogni intervento di formazione al primo soccorso.

2. Il presente articolo disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni di seguito definiti defibrillatori, presso gli impianti sportivi in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero) e successive modifiche ed in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

3. La Regione, fuori dai casi di cui al comma 2, per i quali sussiste uno specifico obbligo di legge alla dotazione dei defibrillatori, predispone un piano di programmazione per la promozione della diffusione, distribuzione e utilizzo dei defibrillatori sul territorio.

4. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce ed incentiva la conoscenza e la massima diffusione delle tecniche salvavita attraverso attività di formazione e l’individuazione di specifiche campagne informative finalizzate a sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica circa la rilevanza della conoscenza delle tecniche di disostruzione pediatrica e nelle emergenze cardiovascolari.

5. La Regione favorisce la formazione e sensibilizzazione, mediante specifiche ed opportune campagne presso gli istituti scolastici, del personale docente e non docente nonché dei genitori e degli studenti in merito alle tecniche di cui al comma 4.

6. La Regione promuove la diffusione dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare da parte di personale non sanitario, favorisce la crescita e l’uniformità delle procedure di defibrillazione precoce sostenendo lo sviluppo dei corsi di formazione.

7. La Regione assicura l’accesso immediato alle informazioni circa la localizzazione dei defibrillatori siti sul territorio regionale.

8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione promuove lo sviluppo di una specifica applicazione informatica in grado di consentire la mappatura dei defibrillatori presenti sul territorio regionale per rendere immediatamente fruibile ai cittadini l’informazione circa la loro localizzazione.

9. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale)

1. Al fine di favorire il completamento delle opere pubbliche di interesse locale, è istituito, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, il Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono diretti esclusivamente al finanziamento di opere pubbliche in fase di realizzazione da parte dei comuni della Regione, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, nonché delle unioni di comuni, per le quali sia stato completato almeno il sessanta per cento dello stato di avanzamento dei lavori.

3. I contributi di cui al presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate dal comune richiedente per la realizzazione dell'opera, non possono essere concessi in sostituzione di risorse già concesse dalla Regione per le medesime finalità e devono essere sufficienti al completamento integrale dell'opera. Alle disposizioni del presente articolo non si applicano le previsioni di cui agli articoli 3, comma 153, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale e 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 e per la concessione dei contributi. 5. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari ad euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 e ad euro 5.000.000,00 per l’anno 2018. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la riduzione delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all'articolo 1, commi 13 e 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), disponibili a legislazione vigente nel programma 01 della missione 18, per un importo pari ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 1.500.000,00 per l'anno 2018, nonché mediante la riduzione delle risorse pari ad euro 3.500.000,00 per l’anno 2018 iscritte, a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale in conto capitale di cui ai programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive il fondo può essere rifinanziato nell'ambito della legge di stabilita regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

6. La Giunta regionale, per ogni esercizio 2017- 2019, trasmette una relazione dettagliata alla commissione consiliare competente in materia di bilancio per aggiornarla sugli esiti degli interventi previsti dal presente articolo e sulle eventuali criticità emerse nell’applicazione della misura di cui ai precedenti commi.

Art. 8

(Disposizioni relative al numero unico europeo dell’emergenza - 112 NUE)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nei limiti delle disponibilità finanziarie ivi previste, garantendo al contempo la piena ed immediata operatività dei servizi del numero unico europeo dell’emergenza (112 NUE), l’Azienda sanitaria locale Roma 1 supporta le funzioni e le competenze relative al 112 NUE anche attraverso l’assunzione di unità di personale non dirigente a tempo indeterminato, da assegnare, successivamente e con oneri a carico della Regione, nell’ambito di un contingente non superiore a centosedici unità di personale non dirigente, alle dipendenze funzionali della Regione per le attività del 112 NUE. Al personale di cui al primo periodo si applicano gli istituti giuridici contrattuali previsti per il personale non dirigente del comparto sanità. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale di cui al presente comma è definito dal contratto collettivo nazionale del comparto sanità. Il trattamento accessorio connesso al merito ed alla produttività viene corrisposto sulla base di quanto risultante dagli accordi di contrattazione decentrata a livello di ente per il personale del comparto della Giunta regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione e con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Art. 9

(Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, il Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite ai comuni della Regione con popolazione inferiore a 20.000 abitanti nonché alle unioni dei comuni, che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento o ad accordi transattivi ad esse collegate, conseguenti a calamità, sono obbligati a sostenere spese di un ammontare complessivo superiore al dieci per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri finanziamenti statali o regionali concessi in relazione al medesimo evento calamitoso.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l’ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 200.000,00 per l’anno 2018. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede, per le medesime annualità, mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive il fondo può essere rifinanziato nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 10

(Disposizioni in materia di usi civici)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“L’entità del canone annuo di natura enfiteutica di cui all’articolo 7 della l. 1766/1927 non può essere inferiore al due per cento del corrispondente capitale di affrancazione, stabilito con perizia nei procedimenti di liquidazione dei diritti civici di cui al citato articolo 7 e di cui al presente articolo”;

b) all’articolo 8:

1) al primo periodo del comma 6, dopo le parole: “titolo oneroso” sono aggiunte le seguenti: “mediante l’affrancazione dei diritti di uso civico”;

2) al terzo periodo del comma 6, le parole: “motivata soggetta ad approvazione della Regione, stabilisce a titolo conciliativo” sono sostituite dalle seguenti: “dispone la cessazione definitiva dei diritti di uso civico, a fronte del pagamento di”;

3) al quarto periodo del comma 6, le parole: “titolo conciliativo” sono sostituite dalle seguenti: “titolo di affrancazione” e le parole:

“ulteriormente ridotto ad 1/3” sono sostituite dalle seguenti: “ulteriormente ridotto a 1/5”;

4) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Ai fini della determinazione del valore dell’importo dell’affrancazione di cui al comma 6, gli enti titolari dei diritti, avvalendosi dei propri uffici tecnici o dei periti demaniali, approvano con proprio atto deliberativo un criterio estimativo sintetico base, da adottare per ogni singola istanza. L’ente titolare dei diritti civici provvede alla registrazione e alla trascrizione dell’atto deliberativo presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell’articolo 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali)”;

5) al comma 7 bis, la parola “può” è sostituita dalla seguente: “deve” e il periodo “con deliberazione motivata, soggetta ad approvazione della Giunta regionale, in relazione a particolari situazioni di esigenze abitative, per coloro che abbiano eseguito la costruzione di cui al comma 2 o

l’abbiano acquistata al solo scopo di destinarla a prima casa” è sostituito con il seguente: “quando si tratti di prima casa”;

c) l’articolo 8bis è sostituito dal seguente:

“Art. 8 bis

(Autorizzazione per l’impiego dei corrispettivi

e per lo svincolo delle somme investite)

1. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti dalle concessioni ad utenza a miglior coltura, dalle trasformazioni in enfiteusi perpetua, dall’affrancazione dei canoni enfiteutici per effetto della liquidazione dei diritti civici e quelli derivanti dalle alienazioni di terreni di proprietà collettiva sono impiegati, secondo il seguente ordine di priorità, per:

a) l’acquisizione di terreni di proprietà collettiva;

b) lo sviluppo socio-economico dei terreni di proprietà collettiva;

c) gli accertamenti e le verifiche demaniali;

d) la realizzazione ed il finanziamento di opere e servizi pubblici di interesse della collettività, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche, la redazione di strumenti di pianificazione territoriale;

e) il rimboschimento di aree degradate e oggetto di incendi boschivi.

2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono versati, dagli enti interessati, presso uno specifico fondo fruttifero a specifica destinazione, della propria tesoreria.

3. L’utilizzo dei corrispettivi di cui al comma 1, per gli scopi di cui al medesimo comma 1, è disposto dall’organo consiliare competente degli enti titolari dei diritti civici.

4. Qualora l’impiego dei corrispettivi di cui al comma 1 non avvenga ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 8 bis”.

2. I procedimenti di alienazione e di affrancazione del vincolo di uso civico di cui all’articolo 8 della l.r. 1/1986, in essere e non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati alle disposizioni introdotte dalla medesima legge.

3. Alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 (Istituzione dell’albo regionale dei

periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma dell’articolo 1, dopo la parola: “istituisce” sono inserite le seguenti: “presso la direzione regionale competente in materia di usi civici”;

b) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Regolamento regionale)

1. Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale con regolamento di attuazione e integrazione definisce:

a) i contenuti dell’albo regionale di cui all’articolo 1, con riferimento ai settori di specializzazione e, nell’ambito di questi, alla appartenenza territoriale dei professionisti stessi, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali;

b) le modalità di iscrizione e cancellazione dall’albo regionale;

c) le modalità di conferimento, da parte degli enti gestori dei diritti civici, degli incarichi per le operazioni di sistemazione delle terre di uso civico, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza e rotazione;

d) gli onorari di cui all’articolo 14 nonché i trattamenti dì missione e i rimborsi spese di cui all’articolo 16”;

c) all’alinea del primo comma dell’articolo 4 le parole: “di uno” sono soppresse;

d) gli articoli 5 e 6 sono abrogati;

e) all’articolo 7:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. La struttura regionale competente in materia di usi civici procede ogni sei mesi all’aggiornamento dell’albo in relazione alle nuove iscrizioni o cancellazioni”;

2) il terzo comma è abrogato;

f) gli articoli 10, 11 e 12 sono abrogati;

g) il terzo comma dell’articolo 13 è abrogato;

h) il secondo comma dell’articolo 14 è abrogato;

i) al primo comma dell’articolo 16 le parole: “Con lo stesso provvedimento legislativo di cui al precedente articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento regionale di cui all’articolo 3”;

l) l’articolo 17 è abrogato.

4. La legge regionale 9 ottobre 1996, n. 41 (Modificazioni all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8, relativa “Istituzione dell’Albo regionale dei periti degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici”) è abrogata.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 8/1986, come modificato dalla presente legge. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

6. Gli incarichi in essere conferiti ai sensi della l.r. 8/1986, che abbiano superato il limite di tre anni, fatte salve le eventuali proroghe già concesse, decadono trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge.

7. All’articolo 17 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di terreni di proprietà collettiva, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12, dopo le parole: “annuo di natura enfiteutica” sono inserite le seguenti: “non può essere inferiore al due per cento del corrispondente capitale di affrancazione ed”;

b) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. I corrispettivi derivanti dalle affrancazioni dei canoni di natura enfiteutica stabiliti con i provvedimenti di legittimazione sono impiegati secondo le modalità di cui all’articolo 8 bis della l.r. 1/1986 e successive modifiche”.

Art. 11

(Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore

del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale)

1. La Regione, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma l, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche, che definisce la salute quale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, assicura forme di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, tramite apposita convenzione con enti o casse aventi esclusivamente finalità assistenziali e i requisiti previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche.

2. La Regione, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e dì lavoro, in attuazione dell'articolo l, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promuove a favore del personale dipendente non dirigente della Giunta e del Consiglio regionale interventi di supporto alla genitorialità anche finalizzati ad agevolare la frequenza di asili nido, micronidi, sezioni primavera, scuole per l’infanzia e centri estivi.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, fermo restando il rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e successive modifiche, la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, adotta una deliberazione per l'individuazione delle prestazioni, dei criteri e delle modalità attuative. Al personale di cui al comma 1 è data facoltà di estendere l'assistenza a prestazioni ulteriori rispetto a quelle individuate nella deliberazione di cui al primo periodo, nonché di richiedere l'assistenza per i componenti del proprio nucleo familiare, fermo restando il pagamento, con oneri a proprio carico, del premio aggiuntivo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, valutati complessivamente in euro 565.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.700.000,00 a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, di un’apposita voce di spesa denominata “Spese relative all’assistenza sanitaria integrativa in favore del personale dipendente”, alla cui copertura finanziaria si provvede, per le medesime annualità, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

5. Agli oneri di cui al comma 2, valutati in euro 71.000,00 per l’anno 2017 ed euro 211.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante le risorse, iscritte a legislazione vigente nel bilancio regionale 2017-2019, nel programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.

6. L’Assessore competente in materia di personale, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 4, l’Assessore competente in materia di personale, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi.

Art. 12

(Disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico

ed occupazionale della valle dell’Aniene)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 novembre 2007, n. 18 (Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene), limitatamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019, le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge sono perseguiti dai comuni di cui al predetto articolo 1 ai quali sono trasferite le risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità, iscritte nell’ambito del programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” del bilancio regionale 2017-2019.

2. Una quota pari al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni interessati in proporzione alla relativa popolazione. Le restanti risorse sono ripartite, tra i medesimi comuni, in parti uguali.

Art. 13

(Nomina degli organi di amministrazione degli enti pubblici dipendenti)

1. Qualora il Presidente della Regione provveda, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, a nominare l’organo di amministrazione monocratico ovvero il Presidente dell’organo di amministrazione collegiale, la commissione consiliare competente può audire il soggetto nominato in base all’articolo 33, comma 5, lettera b), dello Statuto.

Art. 14

(Nomina degli amministratori di società e di

altri enti privati a partecipazione regionale)

1. Qualora il Presidente della Regione provveda alla nomina di amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale, lo stesso ne informa la commissione consiliare competente in materia di bilancio, entro dieci giorni dalla nomina.

2. La commissione consiliare competente in materia di bilancio può, anche al fine di esprimere il proprio orientamento mediante apposita risoluzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, dello Statuto, audire il soggetto nominato di cui al comma 1. Durante le sedute della commissione è garantita la più ampia pubblicità dei relativi lavori in conformità alle disposizioni previste dal regolamento dei lavori del Consiglio.

Art. 15

(Modifiche ai commi dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17,

relativi alle comunità montane e relative disposizioni. Sostituzione dell’articolo 19

della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello

regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

1. All’articolo 3 della l.r. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 126 è sostituito dai seguenti: “Ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane e, in particolare, le funzioni di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, secondo comma della Costituzione e della normativa statale e regionale in favore dei territori montani. Nelle more della definizione degli ambiti di cui all’articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti aderenti all’unione di comuni montani esercitano in forma associata, mediante l’unione, anche le funzioni di cui all’articolo 14, comma 28, del citato d.l. 78/2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 126 bis.”;

b) dopo il comma 126 è inserito il seguente:

“126 bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 29, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, i comuni fino a 3.000 abitanti aderenti all’unione possono svolgere una o più funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del citato decreto legge, mediante convenzione, previa relazione che evidenzi il maggiore risparmio rispetto all’esercizio associato della funzione mediante l’unione e i risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Le convenzioni hanno durata minima triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del d.lgs. 267/2000. Ove alla scadenza del terzo anno non sia comprovato il conseguimento dei significativi livelli di efficienza ed efficacia nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante l’unione di comuni montani”;

c) al comma 127, le parole: “di norma” sono sostituite dalle seguenti: “ove conferibili, anche”;

d) il comma 128 è sostituito dal seguente:

“128. Alle unioni di comuni montani e alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano i requisiti minimi demografici previsti dall’articolo 14, comma 31, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, e successive modifiche, salvo eventuali deroghe disposte dalla Giunta regionale, previo parere del Cal, su espressa e motivata richiesta dei comuni, qualora vi siano straordinarie esigenze legate al contesto territoriale”;

e) all’allinea del comma 129, le parole: “dall’entrata in vigore della legge” sono sostituite dalle seguenti: “dalla nomina”;

f) al comma 130:

1) le parole: “Programma di Riordino territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “bilancio finale di liquidazione”;

2) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “L’atto costitutivo e gli statuti delle unioni di comuni montani sono approvati entro e non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento di estinzione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 32 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche. In fase di prima attuazione, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, l’unione procede all’elezione del consiglio e alla nomina del presidente e della giunta secondo le modalità previste dallo statuto, dando comunicazione tempestiva alla Regione dell’avvenuto insediamento”;

g) l’ultimo periodo della lettera b) del comma 135 è abrogato.

2. Nelle more di quanto previsto dall’articolo 3, commi da 126 a 138, della l.r. 17/2016, al fine di agevolare la trasformazione di cui all’articolo 3, comma 126, della medesima legge regionale, è incrementato il fondo di cui al comma 135, lettera b), del medesimo articolo per euro pari a 300.000,00 per l’anno 2017, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. La Giunta regionale assegna le risorse di cui al primo periodo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“Art. 19

(Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario.

3. L’ente diffidato può comunque provvedere al compimento degli atti necessari sino all’adozione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono proporzionati alle finalità perseguite e si conformano ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

5. Ulteriori poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione per il protrarsi di situazioni di inefficacia in relazione a specifici interventi finanziati dalla Regione, previsti da atti di programmazione europea, statale e regionale.

6. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

7. Sono fatte salve le diverse forme di potere sostitutivo previste dalla presente legge e dalle disposizioni speciali che disciplinano le singole materie”.

Art. 16

(Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

1. Al fine di incentivare la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico urbano da parte dei cittadini, la Regione concede contributi ai comuni che, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, stipulano apposite convenzioni con comitati di quartiere o associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini residenti nei quartieri in cui sono situate tali aree o che ivi svolgono la propria attività lavorativa a carattere continuativo.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate dai comuni alla Direzione regionale competente in materia di enti locali e recano la proposta di convenzione per la manutenzione delle aree verdi, sottoscritta dal comune richiedente e dal soggetto affidatario sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, in cui sono illustrati gli interventi e le attività di manutenzione da realizzare nonché i relativi oneri e le modalità di finanziamento previsti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai comuni e riversati ai soggetti affidatari delle aree verdi, sulla base dei criteri e delle modalità di riparto e di rendicontazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale adotta lo schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli enti gestori delle aree naturali protette, ai fini della relativa manutenzione da parte dei cittadini, su aree di loro proprietà, aree di proprietà della Regione o aree ad essi affidate in gestione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, di due appositi fondi, rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale:

a) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi di parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 400.000,00 per l’anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive il fondo può essere rifinanziato nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

b) “Fondo per la gestione diretta di aree verdi da parte dei cittadini – interventi in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 150.000,00 per l’anno 2018, si provvede mediante la riduzione delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all’articolo 1, commi 13 e 38, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14  (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), disponibili a legislazione vigente nel programma 01 della missione 18 e delle risorse iscritte, a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive il fondo può essere rifinanziato nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011.

6. I soggetti affidatari di cui al comma 3 trasmettono annualmente alla Direzione regionale competente in materia di enti locali i dati relativi ai rispettivi bilanci ed organi sociali, ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17

(Disposizioni varie)

1. All’allegato B della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, l’importo dello stanziamento autorizzato per la partecipazione della Regione alla Fondazione “Film Commission di Roma e del Lazio” per l’anno 2017, di cui alla legge regionale 15 novembre 2013, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo” e successive modifiche), è pari ad euro 800.000,00, a valere sulle risorse iscritte, a legislazione vigente, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.

2. Il comma 153, dell’articolo 3, della l.r. 17/2016, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale, è sostituito dal seguente:

“153. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata:

a) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a euro 200.000,00;

b) cinque per cento di compartecipazione per finanziamenti superiori a euro 200.000,00 e inferiori a euro 300.000,00”.

3. La Film Commission di Roma e del Lazio e le fondazioni culturali partecipate dalla Regione presentano annualmente alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di cultura una relazione annuale avente per oggetto un dettagliato resoconto delle proprie attività e delle spese sostenute. Per il 2017 la relazione viene presentata alla commissione entro il 30 novembre 2017.

4. All’allegato B della l.r. 17/2016, relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, lo stanziamento autorizzato per gli interventi di cui all’articolo 6, comma 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al “Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali regionali o di aziende sanitarie locali di destituzionalizzazione volti al raggiungimento di condizioni di vita indipendente”, è incrementato di euro 100.000,00 per l’anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.

5. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9 (Soppressione dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse e internazionalizzazione delle relative funzioni), le parole: “deve avvalersi del personale dell’Agenzia in via di soppressione” sono sostituite dalle seguenti: “può avvalersi del personale regionale, di quello degli enti strumentali della Regione, nonché del personale con contratto a tempo indeterminato delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale”.

6. All’articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla partecipazione a organi collegiali, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo dopo le parole: “organi collegiali” sono aggiunte le seguenti: “e gratuità degli incarichi”;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Agli incarichi conferiti dalla Regione ai titolari di cariche elettive si applica quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e successive modifiche, fatta eccezione per i contratti di lavoro subordinato”.

7. I gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a versare ai consorzi di bonifica i canoni previsti nelle ultime convenzioni sottoscritte di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, fino all’approvazione dei nuovi piani di classifica delle spese consortili di cui all’articolo 36, comma 6, della medesima legge regionale.

8. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio) e successive modifiche, è inserito il seguente:

“8 bis. Ai fini della tutela e della valorizzazione della fauna ittica, nei bacini lacuali della Regione, con determinazione dirigenziale adottata con parere vincolante delle commissioni di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto dell’articolo 6, sono definite le modalità di esercizio della pesca che, garantendo allo stesso tempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico e del suo habitat naturale, rispondano alle esigenze del mondo della pesca sportiva e professionale”.

9. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) le parole: “da euro 259,00 a euro 2.590,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50,00 a euro 3.000,00”.

10. Al comma 12 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, relativo alla cessazione delle attività dell’Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL), le parole: “30 settembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2018”.

11. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 62 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche, la parola: “maggio” è sostituita dalla seguente: “aprile”.

12. Al comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29, relativo alla vendita dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali e alle modalità di rinnovo dei relativi contratti di affitto scaduti, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) le parole: “10 novembre 2017” sono sostituite dalle seguenti:

“10 novembre 2022”;

b) la lettera c bis) è abrogata.

13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua l’articolo 4 del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12 e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo) alle disposizioni di cui al comma 12.

14. All’articolo 14 della l.r. 12/2016, relativo a locali, botteghe e attività storiche, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 dopo la parola: “compresi” sono inserite le seguenti: “i mercati”;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente: “c bis) alla riqualificazione, alla valorizzazione e al mantenimento dei mercati di valenza storica”;

c) alla lettera a) del comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“nonché dei mercati di valenza storica”.

15. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede nell’ambito delle risorse disponibili, a legislazione vigente, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della l.r. 12/2016.

16. Ad esclusione dei casi di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della l.r.

4/2013, qualora un Assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti l’obbligo di partecipare ad una seduta delle commissioni o del Consiglio, ai sensi dell’articolo 27, comma 5 dello Statuto e dell’articolo 27 del regolamento dei lavori del Consiglio, allo stesso è applicata una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima l.r. 4/2013, nella misura pari a 500 euro.

17. L’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio) è sostituito dal seguente:

“Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Industria, PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, di un apposito fondo di parte corrente, denominato “Fondo per la promozione delle manifestazioni fieristiche”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”.

18. Al comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione, dopo le parole:

“dall’amministrazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “Al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento degli equilibri del bilancio regionale ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), le medesime disposizioni si applicano, altresì, in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili del “Gruppo Regione Lazio”, così come definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”.

19. Al comma 10 dell’articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio), le parole: “nelle tre settimane precedenti l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla terza domenica di agosto”.

20. Al fine di tutelare i cittadini e promuoverne l’informazione, nonché di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la Regione crea nel proprio sito istituzionale un collegamento ipertestuale con l’elenco delle associazioni professionali degli amministratori di condominio pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). Per le medesime finalità, la Regione promuove specifiche misure affinché anche i comuni si attivino per creare il predetto collegamento.

21. Alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 le parole: “approvati dalle province” sono soppresse;

b) al comma 3 dell’articolo 3 la parola: “aprile” è sostituita dalla seguente:

“settembre” e dopo le parole: “conseguiti nell’anno precedente” sono inserite le seguenti: “con particolare riferimento agli obiettivi individuati nel programma operativo di cui all’articolo 8”;

c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Sostegno agli interventi per la fauna selvatica)

1. Con regolamento regionale di attuazione e integrazione, adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, sono stabiliti, nel rispetto della legislazione europea e statale vigente in materia e degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, commi 2, lettera d), 3, 4, 5 e 6, i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l’indennizzo dei danni da fauna selvatica e inselvatichita nonché le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti.

2. Il regolamento persegue la finalità di razionalizzare e coordinare le attività tra tutti i soggetti coinvolti, tra i quali la Direzione regionale agricoltura, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 1, la Direzione regionale ambiente, gli enti di gestione delle aree naturali protette, gli ambiti territoriali di caccia (ATC), gli istituti a gestione privata previsti dalla l.r. 17/1995 e i servizi veterinari della Direzione regionale sanità per le modalità di vendita delle carni di animali commestibili abbattuti. Inoltre il regolamento, al fine di supportare le autorità competenti nell’emanazione delle ordinanze finalizzate a perseguire il contenimento dei danni, individua gli elementi tecnici minimi di base utili alla predisposizione delle ordinanze stesse.

3. Il regolamento, ai fini di una maggiore semplificazione ed efficienza amministrativa, prevede la possibilità di segnalazione dei danni subiti da parte delle imprese agricole e la verifica, la valutazione e il successivo indennizzo da parte di tutti i soggetti competenti anche attraverso l’utilizzo dei soggetti individuati dal regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura). Inoltre, il regolamento deve prevedere:

a) il riferimento alla prevenzione, il coordinamento di tutti i soggetti di cui al comma 2, la realizzazione, anche congiunta, delle attività e la individuazione, quale attività prioritaria, del contenimento delle specie invasive per la limitazione dei danni nei confronti delle attività di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale) e alla pubblica incolumità;

b) il riferimento alla valutazione e al rilevamento dei danni, la centralizzazione dei dati relativi agli stessi presso una unica banca dati istituita presso la Direzione regionale agricoltura oltre alla individuazione dei soggetti preposti al rilevamento e alla valutazione del danno, alla individuazione di uniformi procedure e tempistiche per il rilevamento del danno e dei relativi criteri di valutazione;

c) in riferimento all’indennizzo, l’identificazione dei tempi di erogazione, in ogni caso non superiori a novanta giorni, e delle procedure amministrative tra i soggetti coinvolti;

d) in riferimento alla vendita delle carni di animali commestibili prelevati, l’individuazione dei criteri di sviluppo e sostegno delle filiere agricole e della multifunzionalità dell’impresa agricola, attraverso la vendita delle carni di animali, previo accertamento veterinario.

4. Sino alla approvazione del regolamento, il programma operativo annuale di cui all’articolo 8 è approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo;

d) al comma 1 dell’articolo 8, dopo le parole: “commissioni consiliari” sono inserite le seguenti: “e le organizzazioni agricole, sulla base del regolamento di cui all’articolo 4”;

e) il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:

 “2. Il programma individua gli interventi che la Regione realizza nell’anno di riferimento e, rispetto ad essi, indica in particolare:

a) gli obiettivi e le relative priorità e i tempi di realizzazione;

b) i soggetti attuatori;

c) la determinazione e la concessione, subordinatamente all’istituzione del relativo fondo nel bilancio di previsione regionale, di contributi sui premi per contratti assicurativi, sottoscritti in forma individuale o collettiva, diretti alla copertura dei danni causati dalla fauna selvatica;

d) lo svolgimento delle attività di verifica, monitoraggio e raccolta dei dati;

e) le risorse strumentali e finanziarie necessarie, avendo riguardo, relativamente alle seconde, anche agli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse europee e statali”;

f) l’alinea del comma 5 dell’articolo 8 è sostituita dalla seguente:

“5. L’indennizzo dei danni alle attività agricole causati dalla fauna selvatica in indirizzo degli istituti di seguito riportati, è a carico dei”.

22. Alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 3:

1) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Non si applicano le limitazioni del comma 2 alle seguenti specie:

a) Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 2014 sin. Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod;

b) Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kummer;

c) Cantharellus Adans ex Fries tutte le specie;

d) Craterellus cornuopioides (L.: Fr.) Pers.;

e) Hydnum repandum L.: Fr.;

f) Hydnum rufescens Sch.: Fr.;

g) Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.;

h) Armillaria tabescens (Scop.) Emel.

2 ter. Le dimensioni di cui al comma 2 possono non essere rispettate qualora le raccolte vengano effettuate dai soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui all’articolo 8 bis”;

2) al comma 5 dopo la parola “scientifici” sono aggiunte le seguenti: “ai beneficiari delle autorizzazioni di cui all’articolo 8 bis”;

b) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente:

“Regione”, ovunque ricorra;

2) alla lettera c) del comma 3 dopo la parola: “anagrafici” sono inserite le seguenti: “codice fiscale”;

3) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

4) alla lettera a) del comma 5 le parole da: “e da enti” fino a:

“competenti” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al registro regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato con atto del direttore della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 12”;

5) alla lettera c) del comma 5 le parole “salvo quanto disposto dall’articolo 6” sono soppresse;

6) al comma 8 dopo le parole: “il tesserino” sono inserite le seguenti: “ha validità di cinque anni dalla data del rilascio ed”, dopo la parola: “visto”, sono inserite le seguenti: “previa frequenza di un corso di aggiornamento in materia micologica della durata minima di sei ore, e” e le parole: “salvo quanto disposto dall’articolo 6” sono soppresse;

7) il comma 9 è abrogato;

8) al comma 10 le parole: “Ciascuna Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e le parole: “salvo quanto disposto dall’articolo 6” sono soppresse;

c) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei che intendono praticare la raccolta, sono tenuti al versamento, su conto corrente, di un contributo annuale di euro 25,00 a favore della Regione.

2. Sono esentati dal versamento di cui al comma 1, i residenti nei comuni della Regione che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3. Il versamento e quindi il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 è riferito ad un anno decorrente dalla data del versamento stesso.

4. I soggetti non residenti nella Regione, ammessi a praticare la raccolta nell'ambito del territorio regionale, sono tenuti al versamento di un contributo annuale di euro 40,00 purché provvisti di tesserino di raccolta rilasciato dalla Regione di appartenenza o di atto comprovante l’avvenuta frequentazione di un corso, di almeno quattordici ore, propedeutico al rilascio di tesserino regionale.

5. Il contributo di cui ai commi 1 e 4 non è dovuto qualora non si eserciti l’attività di raccolta”;

d) l’articolo 6 è abrogato;

e) al comma 2 dell’articolo 7 le parole: “ad una delle amministrazioni provinciali della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “all’ente competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1”;

f) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 dopo le parole: “nazionale o regionale” sono inserite le seguenti “iscritte al registro regionale” e dopo le parole: “micologico e naturalistico” sono aggiunte le parole “oppure per scopi scientifici e didattici”;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

 “5 bis. Autorizzazioni speciali temporanee per la raccolta dei funghi epigei possono essere rilasciate ad associazioni micologiche o enti privati o pubblici in occasione di convegni e/o manifestazioni finalizzate allo studio e alla ricerca scientifica. I permessi riportano i nominativi dei partecipanti al convegno e/o alla manifestazione e hanno una durata pari a quella dell’iniziativa stessa. Le domande devono essere presentate dalle associazioni micologiche o dagli enti direttamente alla commissione tecnico-consultiva entro il 31 dicembre dell’anno in corso per iniziative che si terranno nell’anno successivo. I predetti soggetti, durante la raccolta che deroga ai divieti previsti dall’articolo 10, devono custodire copia dell’autorizzazione che potrà essere richiesta dalle autorità competenti”;

g) dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Autorizzazioni speciali permanenti)

1. Il Presidente della Regione, riconosciuto il ruolo di prevenzione, formazione e divulgazione svolto dai micologi, può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni speciali permanenti nominative, a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta a titolo di studio di funghi epigei spontanei.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate, su richiesta dell'interessato, a coloro che sono in possesso dell'attestato di micologo ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), residenti nella Regione ed inseriti nel Registro nazionale dei micologi approvato dal Ministero della salute e regolarmente iscritti ad una associazione micologica o naturalistica di rilevanza regionale o nazionale. Le autorizzazioni hanno validità illimitata.

3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti, gli interessati di cui al comma 2 devono presentare all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per il tramite dell’associazione micologica o naturalistica di appartenenza, apposita domanda dalla quale risultino, oltre i dati anagrafici, quelli relativi al conseguimento dell'attestato ed il numero e la data di inserimento nel Registro nazionale. Alla domanda deve essere allegata fotocopia autentica dell'attestato di micologo.

4. Ai beneficiari delle autorizzazioni speciali permanenti è rilasciato un tesserino di riconoscimento e della loro collaborazione potranno avvalersi i comuni e le unioni di comuni.

5. Le autorizzazioni speciali permanenti di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

6. Le autorizzazioni speciali permanenti dovranno comunque rispettare quanto stabilito all’articolo 3 sui limiti di raccolta”;

h) il comma 4 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

 “4. I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza”;

i) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli ispettorati micologici sono coordinati da micologi delle aziende sanitarie locali con effettiva e documentata esperienza di controllo della commestibilità e/o di certificazione sanitaria di funghi da ammettere al commercio e sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende sanitarie locali”;

2) al comma 3, le parole da: “di rilevanza nazionale” fino a: “attività” sono sostituite dalle seguenti: “iscritte al registro regionale nonché dei micologi come definiti all'articolo 8 bis, comma 2, per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività”;

l) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13 bis

(Attività degli ispettorati micologici)

1. Con apposita deliberazione, la Giunta regionale determina funzioni e attività che competono agli ispettorati micologici delle aziende sanitarie locali di cui all’articolo 13, in ordine alla certificazione e al controllo ufficiale dei funghi epigei spontanei freschi, congelati, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo umano, alla commestibilità delle specie fungine presentate al controllo dai privati cittadini/raccoglitori, nonché ogni ulteriore funzione e attività necessaria per dare piena attuazione alla presente legge.”;

m) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole: “Le Province” sono soppresse e dopo le parole:

“nazionale o regionale” sono aggiunte le seguenti: “iscritte al registro regionale da oltre ventiquattro mesi”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli ispettorati micologici garantiscono lo svolgimento di un numero minimo di corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), gratuiti sul territorio e l’aggiornamento minimo biennale obbligatorio per i micologi delle aziende sanitarie locali”;

n) all’articolo 15 la parola: “provinciali” è soppressa;

o) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all’alinea della lettera a) del comma 1 le parole: “da lire 100 mila a lire 200 mila” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 100 a euro 200”;

2) all’alinea della lettera b) del comma 1 le parole: “da lire 100 mila a lire 300 mila” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 100 a euro 300”;

16/08/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 3) al numero 1) della lettera b) del comma 1 la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;

4) il numero 3) della lettera b) del comma 1 è abrogato;

5) all’alinea della lettera c) del comma 1 le parole: “da lire 200mila a lire 600mila” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 200 a euro 600”;

6) alla lettera d) del comma 1 le parole “da lire 50 mila a lire 100 mila” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 50 a euro 100”;

7) il comma 2 è abrogato;

p) all’articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per la vendita dei funghi epigei freschi spontanei chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del comune in cui ha sede l’attività nella quale devono essere indicate le generalità di un soggetto incaricato della vendita, che sia riconosciuto idoneo alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio sostenuto presso i competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione di avvenuto controllo, rilasciata dagli ispettorati micologici di cui all'articolo 13 o da micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nel registro nazionale o regionale, con modalità definite con il provvedimento di cui all’articolo 13 bis.”;

2) al comma 5 le parole: “può integrare” sono sostituite dalle seguenti “integra, mediante il provvedimento previsto all’articolo 13 bis”;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. È vietata la commercializzazione allo stato fresco, congelato o in qualunque modo conservato, della specie Amanita caesarea in stadio di ovolo chiuso intero, in cui non risulti visibile, tramite lacerazione naturale oppure incisione artificiale di almeno un centimetro quadrato, il colore rosso-arancio del cappello”.

23. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) dopo la parola: “Casilina” sono aggiunte le seguenti “la via Clodia”.

24. Al fine di garantire il diritto alla mobilità a tutti i cittadini del Lazio, le società operanti nel settore del trasporto pubblico regionale adeguano il parco mezzi con l’installazione di apposite tecnologie per favorire l’accesso al servizio delle persone con disabilità o mobilità ridotta, ai sensi del Regolamento (CE) 16 febbraio 2011, n. 181 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

25. Le aziende di trasporto pubblico devono, anche attraverso un piano di adeguamento del parco mezzi, favorire la libera circolazione delle persone con disabilità o mobilità ridotta utilizzando idonee tecnologie.

26. Al comma 134 quinques dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2017”.

27. Alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 è abrogata;

b) dopo il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 è aggiunto il seguente:

“2 bis) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui all’articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche”.

c) dopo il comma 1 dell’articolo 13 è inserito il seguente:

“1 bis. I piani ed i programmi degli interventi devono contenere le fasi di gestione, manutenzione e monitoraggio delle opere”.

28. Dopo la lettera a) del comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica, è inserita la seguente:

“a bis) verificano il corretto addebitamento ai consorziati dei costi per i lavori di bonifica, compatibilmente con la normativa vigente in materia di prescrizione di crediti di natura tributaria, nonché il loro effettivo svolgimento”.

29. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8 (Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche) è sostituito dal seguente:

“5. I comuni sono tenuti a riservare alla pubblica fruizione una quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile di propria competenza. In caso di mancato rispetto di tale quota i comuni stabiliscono, nell’ambito del PUA, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungere la predetta quota. In mancanza di tali presupposti, la Regione rinvia ad ulteriori accertamenti l’approvazione del PUA comunale. Nelle more dell’approvazione o dell’adeguamento del PUA comunale, ai comuni che non rispettano la suddetta quota pari ad almeno il cinquanta per cento dell’arenile da destinare alla libera fruizione, è sempre fatto divieto di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime anche temporanee o di durata stagionale. Sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile”.

30. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

(Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

1. Ai fini della conservazione della biodiversità e del patrimonio naturale regionale, la Regione tutela le formazioni forestali definite foreste vetuste e faggete depresse.

2. Ai fini del comma 1 si definiscono foreste vetuste gli ecosistemi forestali governati a fustaia che abbiano superato una volta e mezza il turno minimo di cui all'articolo 32 del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”) e successive modifiche, e caratterizzati da mortalità naturale di alberi dominanti, accumulo di necromassa, rinnovazione naturale di nuove generazioni di alberi. Si definiscono faggete depresse gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio (Fagus sylvatica L.) che ricadono sotto la quota degli 800 m s.l.m..

3. Per le foreste vetuste ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette regionali o nazionali è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi forma di utilizzazione. Sono fatti salvi i tagli divenuti urgenti e indifferibili per motivi di pubblica incolumità. Per le faggete depresse di cui al comma 2 sono vietate le utilizzazioni per finalità produttive fatto salvo i tagli necessari per la conservazione della faggeta o per motivi di pubblica incolumità.

4. I piani di assestamento forestale tengono conto di quanto previsto al comma 3. I progetti attuativi di taglio che riguardano le formazioni forestali di cui al comma 2 devono essere sottoposti al parere preventivo degli uffici regionali competenti in materia forestale.

5. È istituito l’elenco delle foreste vetuste. L’elenco è tenuto presso la direzione regionale competente in materia forestale. L’inserimento nell’elenco può avvenire d’ufficio oppure su segnalazione di enti locali, di enti di gestione delle are naturali protette, di università, di associazioni o di comitati, previa verifica, da parte dell’ufficio responsabile della tenuta dell’elenco, dell’esistenza delle condizioni di cui al comma 2”.

31. All’allegato B della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura, dopo l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), è introdotta l’autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00, a decorrere dall’anno 2017, per gli interventi di cui all’articolo 30 della l. r. 12/2016 e successive modifiche, relativo all’istituzione della “Riserva naturale della Sughereta di Pomezia”, alla cui copertura si provvede nell’ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nell’ambito del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.

32. Il comma 159 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016, è sostituito dal seguente:

“159. Dalle disposizioni di cui ai commi da 154 a 158 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione si avvale della struttura di diretta collaborazione prevista per i Presidenti delle commissioni permanenti e speciali, composta esclusivamente da personale regionale nella misura massima di tre unità. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall’articolo 9bis del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale”.

33. Per il recupero edilizio, per la riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio esistente pubblico e privato e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti, nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) i comuni, anche su proposta dei privati, con una o più deliberazioni di consiglio comunale, approvano con le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) e successive modifiche, ambiti territoriali nei quali sono consentiti, previa acquisizione del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, interventi di ristrutturazione edilizia come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

34. Gli interventi di cui al comma 33 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del PTPR.

35. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ) anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto.

36. La Regione assicura l’applicazione dei principi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa - uno Small Business Act per l’Europa).

37. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d’intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating di legalità alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a 2 milioni di euro. Gli accordi potranno, altresì, prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.

38. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

39. Nel rispetto dei principi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e successive modifiche, LAZIOcrea S.p.A. procede ad avviare, entro il 31 ottobre 2017, nell’ambito delle risorse a tal fine disponibili, la riqualificazione del personale già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAIT Spa, al fine di garantire la valorizzazione della professionalità e assicurarne la conseguenza crescita professionale.

40. Alla legge regionale 2l aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 3 le parole: “dalla normativa regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 1l dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche”;

b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma l, del d.lgs. 22/2010 e di cui all’articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e regionale di cui all’articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)”;

c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“4. È vietata l'installazione di impianti geotermici che implicano la realizzazione di pozzi in tutte le aree della Regione, individuate anche nella Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana”.

41. I procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche, ad alta, media e bassa entalpia, sono sospesi in attesa della redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 3/2016 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42. In relazione alle disposizioni per il rilascio delle certificazioni di imprenditore agricolo professionale (IAP) e coltivatore diretto (CD), per la verifica della prevalenza del reddito derivante dall’attività lavorativa agricola rispetto al reddito derivante da eventuali altre attività lavorative, è necessario costruire il rapporto tra le due seguenti grandezze: reddito prodotto dall'attività agricola svolta dal richiedente e reddito globale da lavoro del medesimo richiedente.

43. Per il calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola occorre fare riferimento all’imponibile assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il calcolo del reddito prodotto dall’attività agricola deve tenere conto anche di quelle voci che, pur non essendo soggette ad aliquota IRAP agricola ridotta, in quanto collocate, dal punto di vista fiscale, tra le attività d’impresa, quali agriturismo con reddito non determinato forfettariamente e allevamento eccedentario, sono riconducibili alle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile. La presenza di specifiche condizioni, quali ingenti investimenti aziendali, perdita di raccolto per eventi naturali, prodotti agricoli non venduti nell’anno ma stoccati in magazzino, nuovi impianti di colture frutticole, legnose o forestali per le quali la vendita del prodotto inizia alcuni anni dopo l’avvio della coltivazione, deve essere considerata come un evento eccezionale che altera l’informazione fornita dall’imponibile IRAP riguardo al reddito prodotto dall’attività agricola. Le amministrazioni comunali, su richiesta dell'interessato ed a seguito di opportune verifiche, devono tenere conto di dette particolari condizioni ai fini della verifica del requisito di cui trattasi.

44. Per reddito globale da lavoro dell'imprenditore si considera la somma dei redditi di seguito indicati:

a) redditi da lavoro dipendente di cui al Titolo I, del capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadro RC, con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati e delle somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo;

b) redditi da lavoro autonomo di cui al Titolo I, capo V, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico, persone fisiche, quadro RE;

c) redditi d’impresa di cui al Titolo I, capo VI, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadri RF e RG; nei casi in cui il reddito derivante da attività agricola prodotto da società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) è considerato fiscalmente reddito di impresa, detto reddito è da intendersi come reddito da partecipazione e pertanto non deve essere incluso in quanto già compreso nel reddito da attività agricola;

d) redditi prodotti dall'attività agricola determinati come previsto dalla lettera c);

e) redditi diversi di cui al Titolo I, capo VII, del d.p.r. 917/1986, con riferimento al modello unico persone fisiche, quadro RL.

45. I giovani agricoltori al primo insediamento e gli imprenditori all’inizio della propria attività quali titolari di azienda agricola e che pertanto al momento di presentazione della richiesta di certificazione non dispongono ancora dei requisiti previsti per il rilascio della stessa, devono impegnarsi a richiedere l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento di tali requisiti entro cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della qualifica.

46. Al fine di contribuire allo sviluppo ed alla gestione della rete e delle infrastrutture portuali regionali, il programma 03 “Trasporto per vie d’acqua” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” è incrementato per euro 100.000,00, per l’anno 2017 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2018 e 2019, in riferimento agli interventi di parte corrente, e per euro 100.000,00 per l’anno 2017 ed euro 300.000,00, per ciascuna annualità 2018 e 2019, in riferimento agli interventi in conto capitale, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, rispettivamente, per la parte corrente, del programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” e, per la parte in conto capitale, del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le alte autonomie territoriali e locali”, per l’anno 2017 e del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, per ciascuna annualità 2018 e 2019.

47. Dopo il comma 1 dell’articolo 48bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai fini dell’applicazione da parte degli enti gestori degli abbattimenti fino al cinquanta per cento del prezzo di cessione ai sensi del comma 1, entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce i parametri relativi ai criteri di cui al comma 1”.

48. All’allegato A della l.r. 17/2016, relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, nell’ambito del programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, dopo l’autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche), è inserita l’autorizzazione di spesa pari a euro 450.000,00, per l’anno 2017, per gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA) di cui all’articolo 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2008), alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse scritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nell’ambito del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”.

49. All’allegato A della l.r. 17/2016, relativo all’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, nell’ambito del programma 02 “Casa circondariale e altri servizi” della missione 02 “Giustizia”, l’autorizzazione di spesa per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione di cui alla legge regionale 8 giugno 2007, n. 7 (Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio) è incrementata per euro 300.000,00, per l’anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse, iscritte a legislazione vigente nell’ambito del bilancio regionale 2017-2019, del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e

accantonamenti”.

50. Le funzioni esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) sono esercitate dalla Regione, anche tramite le strutture decentrate della Direzione agricoltura e, ove possibile, in collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia (ATC). Alla l.r. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell’articolo 1 le parole: “con il concerto delle province” sono soppresse;

b) all’articolo 5:

1) al comma 6 le parole: “e la provincia competente” sono soppresse;

2) al comma 7 le parole: “la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;

c) al comma 4 dell’articolo 6 le parole: “i competenti servizi delle province” sono sostituite dalle seguenti: “gli Ambiti territoriali di caccia”;

d) alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 8) le parole: “gli assessori provinciali al ramo” sono sostituite dalle seguenti: “i dirigenti delle aree decentrate agricoltura”;

e) all’articolo 9:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Individua, altresì, con regolamento di organizzazione l’attribuzione delle funzioni alle strutture centrali e periferiche competenti, favorendo la dislocazione dei servizi sul territorio al fine di una più agevole fruizione da parte degli

utenti”;

2) al comma 2 le parole: “le province esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione esercita”;

3) il comma 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, sono definite le forme di collaborazione con gli ambiti territoriali di caccia”;

f) al comma 1 dell’articolo 13 le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: “gli ATC” e le parole da: “sentito il comitato tecnico” fino alla fine del comma sono soppresse;

g) all’articolo 14:

1) al comma 3 le parole: “dalla provincia” sono soppresse;

2) al comma 7 le parole: “La provincia” sono sostituite dalle seguenti:

“La Regione”;

h) al comma 4 dell’articolo 16, le parole: “su conforme parere del CTFVP competente per territorio” sono soppresse;

i) all’articolo 17:

1) al comma 1 le parole: “sentito il CTFVP” sono soppresse;

2) al comma 2 la parola: “duecento” è sostituta dalla seguente:

“trecento”;

3) alla lettera d) del comma 7 le parole: “parere favorevole del CTFVP competente” sono soppresse;

4) al comma 7 bis le parole: “sentiti i competenti organi consultivi provinciali” sono soppresse;

5) al comma 9, dopo le parole: “l’istituzione di zone” è inserita la seguente: “temporanee” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tali zone, la cui operatività è prevista nel periodo 1° giugno – 31 agosto, non possono avere superficie superiore ai 20 ettari”;

6) il comma 10 è abrogato;

l) al comma 5 dell’articolo 23 le parole: “sentito il CTFVP” sono soppresse;

m) al comma 1 dell’articolo 28 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’ATC, stante la natura pubblicistica delle funzioni assegnate, conforma i propri atti ai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza amministrativa”;

2) al numero 1) della lettera b) le parole: “nel numero di 20 rappresentanti” sono sostituite dalle seguenti: “definito tra un numero minimo di dieci e un numero massimo di venti rappresentanti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3”;

3) alla lettera c) dopo le parole: “il numero dei delegati dell’assemblea” sono inserite le seguenti: “definito tra un numero minimo di venti e un numero massimo di cinquanta, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3”;

n) dopo il comma 9 dell’articolo 29 è aggiunto il seguente:

 “9 bis. La Regione svolge compiti di orientamento e di controllo ed esercita i poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge nei confronti degli ATC”;

o) la denominazione Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) ovunque ricorra, nella forma per esteso o abbreviata, è sostituita con la denominazione Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

51. Il comma 5 dell’articolo 35 della l.r. 17/1995 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“5. La Regione, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti nonché per la tutela della circolazione pedonale e/o veicolare sia sulle strade che fuori di esse, autorizza, su proposta delle organizzazione professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o delle amministrazioni locali interessate, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di presentazione, approvazione e attuazione dei predetti piani. La Regione può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appostiti corsi di preparazione sulla base di programmi concordati con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Tali corsi devono fornire una idonea preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo stesso”.

52. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e sostenere lo sviluppo, istituisce il fondo rotativo regionale per la progettualità per l’anticipazione agli enti locali (comuni, province, Città metropolitana, unione di comuni) delle seguenti spese:

a) studi di fattibilità;

b) studi per l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze (studi di pre-fattibilità);

c) progettazioni preliminari, definitive ed esecutive (fase di progettazione);

d) documenti preparatori dei concorsi di idee o di progettazione.

53. Il fondo di cui al comma 52 ha natura rotativa e le sue disponibilità vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

54. Gli enti di cui al comma 52, con popolazione fino a 5.000 abitanti, accedono per importi pari o inferiori ad euro 250.000,00; quelli con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per importi pari o inferiori a 1.000.000,00.

55. L’anticipazione delle spese relative all’investimento non deve superare il dieci per cento del costo dell’investimento medesimo.

56. L’anticipazione è erogata dalla Regione secondo le linee guida definite con il regolamento di cui al comma 57.

57. Con successivo regolamento regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere vincolante delle competenti commissioni consiliari, stabilisce:

a) i criteri per l’accesso al fondo;

b) i criteri per la valutazione delle domande di accesso al fondo;

c) le spese finanziabili;

d) gli importi delle anticipazioni;

e) la procedura;

f) le modalità di erogazione delle anticipazioni;

g) le modalità di restituzione delle anticipazioni;

h) le ipotesi di revoca o riduzione.

58. Per gli anni 2018 e 2019 il fondo è finanziato nell’ambito della legge di stabilità regionale ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

59. La Regione, al fine di sostenere la crescita della cultura del cinema italiano e, in particolare, del genere del neorealismo, che ne costituisce tipica ed esclusiva espressione, istituisce il Museo del neorealismo con sede a Fondi, presso l’ex convento di San Domenico, immobile appartenete al patrimonio indisponibile regionale.

60. Il Museo del neorealismo è una struttura permanente, al servizio della società, che raccoglie, conserva, divulga e compie ricerche sul patrimonio documentario relativo al movimento del cinema italiano denominato neorealismo, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

61. Il Museo del neorealismo ha lo scopo di diffondere la cultura del neorealismo anche attraverso corsi, seminari, realizzazione di prodotti multimediali ed altre iniziative di carattere culturale.

62. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari:

a) individua i criteri e le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento del Museo del neorealismo;

b) stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, le modalità di gestione del Museo del neorealismo;

c) approva il regolamento per il funzionamento del Museo del neorealismo;

d) individua, in fase di prima applicazione, le risorse necessarie per l’avvio del Museo del neorealismo tra quelle iscritte a legislazione vigente a valere sul Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”.

63. Nelle more dell’applicazione dell’articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale), al fine di promuovere la valorizzazione dei complessi di valore storico e culturale di cui all’articolo 1 della medesima legge, gli stessi sono autorizzati ad offrire anche servizi di ristorazione nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.

64. L’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 22 (Contributo regionale a favore dell’osservatorio astronomico di Campocatino) è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, di un apposito fondo di parte corrente, denominato “Fondo per l’osservatorio astronomico di Campocatino”, nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 50.000,00 per l’anno 2017, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. Per le annualità successive si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contrabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi”.

65. L’articolo 49 bis della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 relativo a quote di amministrazione e manutenzione, è sostituito dal seguente:

“Art. 49 bis

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. Negli immobili i cui alloggi sono ceduti in tutto o in parte in proprietà, l’amministrazione è tenuta in forma condominiale.

2. Fino al momento della costituzione del condominio, l’ente gestore continua a svolgere le funzioni di amministrazione ordinaria. In tale fase gli assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione. L’ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria. In ogni caso resta l’obbligo per gli acquirenti di corrispondere all’ente gestore le quote afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

4. Nei casi di cui al comma 2, l’ente gestore è tenuto a separare la gestione dell’amministrazione ordinaria degli alloggi in locazione da quella degli alloggi ceduti in proprietà.

5. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all’amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari in locazione inadempienti o morosi”.

66. Gli enti gestori di edilizia residenziale sociale possono, in deroga alla normativa vigente, predisporre appositi piani di gestione della locazione dei propri immobili:

a) nei condomini regolarmente costituiti, locando gli immobili che si rendono disponibili con contratto di patto di futura vendita, canone calmierato, canone sostenibile;

b) realizzando interventi di frazionamento per il recupero edilizio e per interventi di rigenerazione urbana, tesi ad incrementare la dotazione di alloggi, con il ricorso a sistemazioni temporanee dei nuclei familiari, presenti nelle strutture da recuperare, in altri alloggi di proprietà degli enti, anche al fine di evitare situazioni emergenziali di disagio abitativo.

67. Alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 (Istituzione del difensore civico) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole da: “La nomina” fino a: “dei cittadini” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre a quanto previsto al comma 2, la carica di difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno.”;

b) al comma 3 dell’articolo 9, le parole: “e secondo comma” sono sostituite dalle seguenti: “secondo, terzo e quarto comma”.

68. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 (Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza) e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, la carica di Garante è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno”.

69. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche, le parole: “il Garante” fino a: “subordinato” sono sostituite dalle seguenti: “la carica di Garante e di coadiutore è incompatibile con lo svolgimento di un’attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un’attività di lavoro subordinato a tempo pieno”.

70. Al fine di ampliare la perimetrazione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, agli allegati di cui alla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21 (Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell’ente di gestione del suddetto parco) e successive modifiche, è aggiunto l’allegato “AA4” di cui all’allegato 1 alla presente legge e l’allegato “BB” è sostituito dall’allegato “BB” di cui all’allegato 2 alla presente legge. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008, dopo le parole: “AA3” sono inserite le seguenti: “AA4”.

71. Il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“6. Il programma deve prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell’area naturale protetta”.

72. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) e successive modifiche, le parole “di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 154,00 e un massimo di euro 1540,00”.

73. Alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 (Norme per l’agricoltura biologica) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale a spiccata vocazione agricola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), nei quali sia significativa:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale adottata;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e le aree ricadenti nella rete Natura 2000 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l’approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l’ambiente e le diversità locali;

c) agevolare e semplificare per gli agricoltori biologici ricadenti nel distretto l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici realizzati;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali tra le altre, la somministrazione dì cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta, l’attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l’agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione a prezzi più contenuti, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell’acquacultura realizzati con il metodo biologico.

4. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni di prodotto e i soggetti pubblici e privati che ricadono nell’ambito del distretto biologico possono costituire un comitato proponente incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. I soggetti pubblici che aderiscono al comitato possono esercitare la sola funzione consultiva.

5. Il comitato proponente del distretto biologico avanza la richiesta di riconoscimento alla direzione regionale agricoltura che, sentito il parere dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) sulle valenze dell’istituendo distretto biologico, propone apposita deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’istanza.

Nel caso di distretti ricadenti nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

6. La Regione, anche attraverso il proprio sito internet, favorisce la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

7. Alle aziende biologiche ricadenti nei distretti biologici formalmente istituiti viene attribuita specifica priorità nei finanziamenti da assegnare a progetti presentati da imprese singole o associate e da enti locali ricadenti nel territorio per iniziative coerenti con le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4”.

74. Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 55 è inserito il seguente:

“3 bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”;

b) al comma 8 dell’articolo 57 le parole “all’esito di una conferenza di servizi convocata” sono soppresse.

75. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche, le parole: “proseguono l’iter amministrativo ai sensi dell’articolo 32” sono sostituite dalle seguenti: “sono definite ai sensi”.

76. Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Norme in materia di multifunzionalità, agriturismo e turismo rurale”;

b) all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e statale sostiene l'agricoltura mediante la promozione delle attività agricole multifunzionali e di quella agrituristica cosi come identificate dall’articolo 2 della presente legge e di forme idonee di turismo rurale cosi come identificato dall’articolo 3 della presente legge; individua in tali attività gli strumenti prioritari per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali, la promozione dei prodotti agroalimentari del territorio e la fruizione delle risorse locali”;

2) al comma 2 dopo la parola: “attività” è inserita la seguente:

“multifunzionali”;

c) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Definizione delle attività aziendali);

2) al comma 1 le parole da: “e complementarietà” fino a: “rurale” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto alle attività agricole di cui alla lettera a) così come indicato dall’articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo). Le attività agrituristiche sono ricomprese tra le attività agricole aziendali. Per attività agricole aziendali si intendono:

a) le attività agricole denominate “tradizionali” quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l’itticoltura e la silvicoltura come specificato all’articolo 2135 del c.c. e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, eseguite anche con le moderne tecniche disponibili;

b) le attività connesse con le attività agricole tradizionali denominate “multifunzionali” come specificato dall’articolo 2135 del c.c. e dal d.lgs. 228/2001 comprensive di quella agrituristica”;

3) al comma 2 le parole: “dell’attività” sono sostituite dalle seguenti:

“delle attività multifunzionali e”;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. Le attività di cui al comma 3 lettera d) sono da considerare connesse con l’attività agricola tradizionale, solo qualora realizzino obiettivamente la connessione con l’attività agricola tradizionale e le risorse agricole aziendali nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico, ambientale e culturale. Le stesse attività sono considerate servizi integrati e accessori all’attività agrituristica e non possono dare luogo ad autonomo corrispettivo economico. Allo scopo di svolgere i servizi integrati e accessori può essere dedicato sino al dieci per cento della superficie agricola aziendale (SAT) e in ogni caso sino ad un massimo di ettari uno.

Rientrano nei servizi integrati e accessori le piscine”;

d) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2 bis

(Modalità di attuazione delle attività multifunzionali)

1. Le attività multifunzionali devono essere svolte in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali e queste ultime devono essere prevalenti su quelle multifunzionali. Le modalità della connessione e la relativa prevalenza dove non è individuata da specifica normativa è stabilita in base alle ore lavoro individuate da atto della direzione regionale competente in materia agricoltura. In attesa dell'atto di individuazione delle tabelle o in caso di attività non tabellata vigono le condizioni previste all' articolo 2135 del codice civile.

2. Ai fini delle attività multifunzionali, previa approvazione di un PUA ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche è consentita prioritariamente sia la rifunzionalizzazione degli edifici o parte di essi presenti all' interno dell'azienda agricola, anche attraverso la demolizione e ricostruzione e accorpamento delle volumetrie, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sia la nuova realizzazione di annessi agricoli ad esclusione di quelli destinati ad ospitare attività agrituristiche comunque disciplinati dall’articolo 15. Gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutano la loro destinazione d’uso.

3. Le attività multifunzionali comprensive di quelle agrituristiche sono attivabili presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l’ufficio tecnico comunale competente. Ai fini dell’inizio attività, le attività agrituristiche e tutte le attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, quando non specificatamente disciplinate da altra normativa, sono attivabili mediante la presentazione di una SCIA. In ogni caso l’inizio attività per tutte le attività multifunzionali e agrituristiche può essere approvato ad esito di un PUA di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999, all'interno di una procedura di autorizzazione unica redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Indipendentemente dalla procedura originaria che ha permesso l’inizio dell’attività, in ragione degli obiettivi di semplificazione amministrativa, le variazioni di natura tecnica e/o amministrativa alle predette attività sono attuabili con le procedure e i procedimenti propri, relativi alla natura delle variazioni stesse.

4. Qualora l’inizio attività o le sue variazioni non derivino da autorizzazione unica i comuni possono attivare la commissione agraria anche per le attività agrituristiche oltre che in sede di verifica dell’inizio attività presentato, anche su istanza del soggetto proponente, in sede di esame preliminare del progetto preordinato alla presentazione dell’inizio attività o sue variazioni medesime.

5. Presso la Direzione regionale competente in materia di agricoltura a fini conoscitivi, promozionali e di controllo, è istituito, in sezioni distinte, l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività multifunzionali di cui una specificatamente dedicata all’attività agrituristica cosi come

previsto all’articolo 17. La Direzione regionale cura l’iscrizione all’elenco e l’aggiornamento dei dati.

6. Gli uffici comunali competenti, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la verifica dell’inizio attività, comunicano alla direzione regionale competente in materia di agricoltura gli elementi necessari per effettuare l’iscrizione del soggetto abilitato nell’elenco o l’aggiornamento dello stesso. I comuni, inoltre, ai fini dell’iscrizione all’elenco, su richiesta della direzione regionale competente in materia di agricoltura inviano alla stessa i pertinenti dati a loro disposizione relativamente alle attività multifunzionali già in esercizio.

7. Entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione della presente disposizione, nel quale sono:

a) individuate le singole attività multifunzionali oltre a quelle di agricoltura sociale, fattorie didattiche, agriasilo e agrinido, pescaturismo e ittiturismo e le attività di gestione diretta con finalità economica degli istituti previsti dalla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio) e successive modifiche;

b) i requisiti delle singole attività multifunzionali comprensive anche delle modalità di presentazione dell'inizio attività e delle modalità della connessione e della relativa prevalenza;

c) i criteri e le modalità della definizione delle tabelle ore lavoro.

8. ln assenza del regolamento di cui al comma 7 o in caso di singole attività multifunzionali individuate dal regolamento stesso, le attività multifunzionali sono in ogni caso attivabili sulla base della normativa vigente”;

e) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“b) l’adozione dei regolamenti di cui agli articoli 2 bis e 9”;

2) alla lettera c) del comma 1 le parole: “di cui all'articolo 17” sono soppresse;

3) alla lettera g) del comma 1 dopo la parola: “convenzionale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 2 bis e”;

4) la lettera i) del comma 1 è abrogata;

f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“a) l’inizio attività e le sue variazioni e la valutazione di idoneità dei soggetti richiedenti l'iscrizione nell’elenco anche avvalendosi della commissione agraria di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999”;

2) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“b bis) la valutazione e l’approvazione dei PUA, richiesto ai fini della presente legge, preordinati alla realizzazione degli edifici per le attività multifunzionali nonché alla rifunzionalizzazione degli edifici destinati alle attività multifunzionali e agrituristiche, redatti in conformità all’articolo 57 della l.r. 38/1999 anche all’interno dei procedimenti di cui al d.p.r. 160/2010”;

g) le lettere f) e g) dell’articolo 9 sono abrogate;

h) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l’attività agricola tradizionale, che rimane prevalente”;

2) al comma 2 dopo la parola “agricola” è inserita la seguente:

“tradizionale” e le parole “di cui all’articolo 18 un diagramma con il dettaglio” sono sostituite dalle seguenti: “o del PUA un quadro esplicativo”;

3) il comma 9 è abrogato;

4) al comma 10 le parole “e complementarietà” sono soppresse;

i) il comma 1 bis dell’articolo 15 resta abrogato.

77. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 16 della legge 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) sono abrogati.

78. Al fine di favorire fiere, feste e mercati rionali, la Regione promuove progetti dedicati all’educazione alimentare, al sostegno alla creatività e all’aggregazione di mercati rionali nonché alle tradizioni socio-culturali da questi rappresentate anche attraverso le proprie società partecipate nonché agenzie ed enti strumentali della Regione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 02 “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.

79. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni e altri enti privati, è aggiunto il seguente:

“4 ter. Alle associazioni rappresentative degli enti locali di cui al comma

4bis e indicate nella deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2011, n. 567 (Primo riordino delle partecipazioni regionali ad associazioni ed altri enti privati non autorizzati da leggi regionali come previsto dall’art. 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3) è riconosciuto un contributo annuale pari a quello assegnato per l’anno 2017”.

80. Al fine di dare attuazione e continuità a quanto previsto dall’articolo 2, comma23, della legge  regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo alla soppressione del consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Collepardo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina, quale commissario liquidatore del consorzio di cui all’articolo 2, comma 27, della l.r. 7/2014, il Presidente dell’ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, che si avvale del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2, comma 27, della stessa l.r. 7/2014.

81. L’indennità spettante al commissario è determinata all’atto della nomina, con onere a carico del consorzio.

82. Entro sessantacinque giorni dalla data di assunzione dell’incarico il commissario di cui al comma 80 provvede al completamento delle attività di cui all’articolo 2, comma 28, della l.r. 7/2014 ai fini e per gli effetti di quanto previsto dai commi 29 e 30 del medesimo articolo.

83. Sono fatti salvi gli atti del commissario liquidatore posti in essere dalla data di adozione del decreto del Presidente della Regione del 12 novembre 2014, n. T00418.

84. Dopo il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) sono inseriti i seguenti:

“9 bis. Con il regolamento di cui al comma 9 sono disciplinati, altresì, le modalità e i criteri per la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 8, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio), coerentemente con gli indirizzi formulati dalla commissione consiliare competente in materia di affari europei.

9 ter. La legge regionale 25 maggio 1982, n. 21 (Iniziative regionali e locali per lo sviluppo del processo di integrazione politica europea) e gli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 37 (Istituzione del seminario di Ventotene per la formazione federalista europea), sono abrogati”.

85. Agli oneri di cui al comma 84, pari ad euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, di un’apposita voce di spesa denominata “Iniziative per lo sviluppo del processo di integrazione europea”, alla cui copertura finanziaria si provvede, per le medesime annualità, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell’ambito del fondo speciale di parte corrente, di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” del bilancio regionale 2017-2019.

86. Dopo il comma 3, dell’articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione può concedere ai soggetti di cui al comma 1, nonché ai propri enti ed organismi strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, anticipazioni di liquidità fino ad un importo massimo pari ad euro 100 milioni”.

87. Al fine di salvaguardare l’integrità psico-fisica dei minori vittime di violenza derivante da pratiche di pedofilia e di contrastare i comportamenti lesivi della loro sfera sessuale, la Regione promuove, senza nuovi e maggiori oneri, l’istituzione presso ciascun comune di un centro di ascolto con la funzione di fornire un’attività di consulenza e sostegno ai minori e alle loro famiglie, in raccordo con le funzioni svolte dal punto unico di accesso (PUA) di cui all’articolo 52 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

88. Alla legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 (Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 3 è abrogato;

b) il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Nell’ottica di promozione e valorizzazione dei prodotti provenienti da filiera corta, i comuni, nel caso di istituzione di nuovi mercati al dettaglio su aree pubbliche e/o di ampliamento di mercati al dettaglio già attivi, assegnano una quota dei nuovi posteggi preferenzialmente ai produttori e agli agricoltori che esercitano la vendita diretta di prodotti provenienti da filiera corta, nel rispetto dei criteri e della percentuale da riservare ai produttori agricoli definiti dal documento programmatico ai sensi all’articolo 33, comma 3, lettera a), numero 1), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche”;

c) alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 11, le parole da: “del settore agricolo” fino a: “livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui tre per il settore agricolo, uno per il settore agro-alimentare e uno per il settore ittico”.

89. Al comma 109, dell’articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per il personale delle società Lazio Service SpA, Lait SpA e di Cotral patrimonio SpA, dopo le parole: “contratti di servizio” sono inserite le seguenti: “nonché mediante l’incremento delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, pari ad euro 700.000,00 per l’anno 2017 e ad euro 500.000,00 per l’anno 2018, alla cui copertura si provvede mediante la corrispondente riduzione, per l’anno 2017, del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” e, per l’anno 2018, del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20”.

90. Al comma 126, dell’articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni sull’associazionismo comunale e trasformazione delle comunità montane, dopo le parole: “le funzioni delle cessate comunità montane” sono aggiunte le seguenti: “Sono escluse dall’applicazione della presente legge le unioni di comuni esistenti a far data dal 1° gennaio 2017”.

91. Dopo il comma 159 dell’articolo 3 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente: “159 bis. Fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, la Regione promuove, individua e sostiene, anche attraverso forme di accreditamento un centro specialistico regionale di riferimento, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, con compiti di coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale, al fine di garantire la diagnosi tempestiva, anche attraverso la somministrazione da parte dei pediatri di un test in grado di individuare i bambini a rischio di sviluppare un disturbo del neurosviluppo, e la messa a punto di percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, nelle more dell’approvazione di una relativa legge regionale”.

92. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “al personale che non rientra nella fattispecie di cui alla lettera a),” sono sostituite dalle seguenti: “esaurite le procedure concorsuali straordinarie di cui alla lettera a), al personale non rientrante nelle fattispecie ivi previste”;

b) le parole: “sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali,” sono sostituite dalle seguenti: “viene riconosciuto, nelle procedure concorsuali successive”.

93. Alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 2, dell’articolo 1, le parole da: “prioritariamente” fino a: “lettera c)” sono soppresse;

b) al comma 5, dell’articolo 1, la parola: “progetti” è sostituita dalla seguente: “programmi”;

c) al comma 9 dell’articolo 8 la parola: “progetti” è sostituita dalla seguente: “programmi”.

94. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, il corretto deposito temporaneo di piccole quantità di materiale inerte da demolizione da parte di isole ecologiche, cantieri edili, rivenditori di materiale edile, previa autorizzazione, e ulteriori soggetti titolati, ai fini del successivo smaltimento in discarica.

95. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 (Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 1 inserito il seguente:

“Art. 1 bis

(Integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette)

1. In considerazione delle competenze attribuite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche agli enti di gestione delle aree naturali protette, ai fini dell’integrazione della RCL con la sentieristica delle aree naturali protette istituite ai sensi della medesima l. 394/1991, gli atti e le attività oggetto della presente legge, destinati a esplicare i propri effetti all’interno delle predette aree, ivi compresi gli interventi di cui agli articoli 13 e 14, sono sottoposti al rilascio del preventivo nulla osta dell’ente di gestione, ai sensi degli articoli 13 e 29 della 1. 394/1991 e dell’articolo 28 della l.r. 29/1997.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, il regolamento di cui all’articolo 15, il documento di indirizzo di cui all’articolo 13 ed il programma operativo di cui all’articolo 14, qualora riguardino anche aree ricadenti nel territorio delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono adottati in conformità alla disciplina di tutela dettata dal provvedimento istitutivo delle aree naturali protette interessate, dai piani e dai regolamenti delle stesse nonché da eventuali altri atti adottati in materia dagli enti gestori”;

b) all’articolo 3:

1) al comma 1 le parole: “La fruizione della RCL è sempre consentita” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dai piani, dai regolamenti delle aree naturali protette e dalla relativa disciplina di tutela nonché da eventuali altri atti vigenti all’interno delle medesime aree ai sensi della 1. 394/1991, la fruizione della RCL è consentita”;

2) al comma 2 le parole: “Per determinate caratteristiche” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente ai percorsi che non ricadono nei territori delle aree naturali protette, in relazione ai quali restano ferme le competenze attribuite ai relativi enti di gestione dalla legislazione statale e regionale vigente in materia e, in particolare, dalla 1. 394/1991, per determinate caratteristiche”;

c) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 13/2007 è inserito il seguente:

“2 bis. Le funzioni di cui al comma 2, lettera e bis), sono svolte nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale vigente agli enti di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)”;

d) al comma 2 dell’articolo 11:

1) dopo le parole “e successive modifiche” sono inserite le seguenti: “tra gli enti competenti ed i proprietari o titolari di altri diritti reali”;

2) dopo le parole “normativa statale vigente” sono inserite le seguenti:

“Ove i suddetti tratti di proprietà privata ricadano nell’ambito di aree naturali protette istituite ai sensi della 1. 394/1991, i predetti accordi sono stipulati con i relativi enti di gestione”;

e) all’articolo 15:

1) all’alinea le parole: “La Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le competenze regolamentari attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, la Giunta regionale”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 alla sentieristica delle aree naturali protette è subordinata al recepimento delle stesse da parte degli enti di gestione delle medesime aree”.

96. Al comma 5, dell’articolo 37, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, le parole da: “Al personale iscritto all’albo” fino a: “della Regione” sono soppresse.

97. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di specifico concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

98. In attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche ed in ottemperanza all’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), all’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’articolo 3 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche, il servizio idrico integrato nella Regione è organizzato sulla base della pluralità di ambiti territoriali ottimali su base idrografica. Qualora le Autorità d’ambito non provvedano alla stipula delle convenzioni di interferenza di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2014, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 152, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

99. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico, anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio nonché degli ulteriori principi della normativa di cui al comma 98.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lazio.

Roma, lì 14 agosto 2017

Il Presidente

Nicola Zingaretti

 

SOMMARIO

Art. 1 (Disposizioni relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni. Modifiche all’articolo 1, commi 78 e 79, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12)

Art. 2 (Interventi per la valorizzazione del patrimonio regionale. Disposizioni relative ai beni delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e delle aziende sanitarie)

Art. 3 (Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER)

Art. 4 (Fondo regionale per la progettazione di infrastrutture di interesse locale)

Art. 5 (Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 2017, n. 5 “Istituzione del servizio civile regionale” e 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura”)

Art. 6 (Disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica)

Art. 7 (Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale)

Art. 8 (Disposizioni relative al numero unico europeo dell’emergenza – 112 NUE)

Art. 9 (Fondo regionale per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità)

Art. 10 (Disposizioni in materia di usi civici)

Art. 11 (Iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo in favore del personale dipendente della Giunta e del Consiglio regionale)

Art. 12 (Disposizioni per la tutela e lo sviluppo socio-economico ed occupazionale della valle dell’Aniene)

Art. 13 (Nomina degli organi di amministrazione degli enti pubblici dipendenti)

Art. 14 (Nomina degli amministratori di società e di altri enti privati a partecipazione regionale)

Art. 15 (Modifiche ai commi dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativi alle comunità montane e relative disposizioni. Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”)

Art. 16 (Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini)

Art. 17 (Disposizioni varie)

comma 1 (Modifica all’allegato B della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa allo stanziamento per la partecipazione della Regione alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio)

comma 2 (Modifica al comma 153 della l.r. 17/2016, relativo alla quota di compartecipazione per i comuni agli investimenti in conto capitale)

comma 3 (Relazione sulle attività e sulle spese della Film Commission e delle altre fondazioni culturali partecipate dalla Regione)

comma 4 (Modifiche all’allegato B della l.r. 17/2016, relativo al fondo speciale per il sostegno al reddito per la destituzionalizzazione delle persone non autosufficienti)

comma 5 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 15 luglio 2015, n. 9, relativo al personale dell’Agenzia regionale per i trapianti e le patologie connesse)

comma 6 (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo alla partecipazione a organi collegiali)

comma 7 (Disposizioni relative ai canoni dovuti dai gestori del servizio idrico integrato ai consorzi di bonifica)

comma 8 (Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87, relativa alle modalità per l’esercizio della pesca nei bacini lacuali)

comma 9 (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, relativo alle sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di aree naturali protette)

comma 10 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo alla cessazione delle attività dell’Agenzia regionale per la mobilità) comma 11 (Modifica all’articolo 62 bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, relativo alle autorizzazioni stagionali nel settore del commercio) commi 12 e 13 (Disposizioni relative ai contratti di affitto dei fondi rustici facenti parte del patrimonio pro indiviso delle aziende unità sanitarie locali) commi 14 e 15 (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12, relativo a locali, botteghe e attività storiche) comma 16 (Mancata partecipazione degli assessori alle sedute delle commissioni consiliari e del Consiglio regionale)

comma 17 (Modifica alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 21 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 “Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato del Lazio”) comma 18 (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione)

comma 19 (Modifica all’articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, relativo ai periodi di attività venatoria)

comma 20 (Collegamento ipertestuale con l’elenco delle associazioni professionali degli amministratori di condominio)

comma 21 (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunisticovenatorio regionale.”)

comma 22 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco”)

comma 23 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, relativo alla definizione delle vie consolari di primo livello)

commi 24 e 25 (Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità al servizio del trasporto pubblico regionale)

comma 26 (Modifica al comma 134 quinquies dell’articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, relativo ad interventi in materia di edilizia agevolata)

comma 27 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183”)

comma 28 (Modifica all’articolo 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica)

comma 29 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 8, relativo all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative)

comma 30 (Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39, relative alla tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse)

comma 31 (Modifica all’allegato B della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa alla “Riserva naturale della Sughereta di Pomezia”)

comma 32 (Modifica al comma 159 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo all’individuazione della struttura per la commissione consiliare speciale sul terremoto)

commi 33 e 34 (Disposizioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei comuni)

comma 35 (Promozione per l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali)

comma 36 (Applicazione dei principi dello “Small Business Act”)

commi 37 e 38 (Interventi per promuovere la qualità delle imprese in ambito di responsabilità sociale e tutela dell’ambiente)

comma 39 (Riqualificazione del personale di LAZIOcrea SpA, già inquadrato in Lazio Service SpA. e LAIT Spa)

commi 40 e 41 (Modifiche alla legge regionale 2l aprile 2016, n. 3 “Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”. Disposizioni in materia di geotermia)

commi da 42 a 45 (Calcolo del reddito per il rilascio delle certificazioni di imprenditore agricolo professionale e coltivatore diretto)

comma 46 (Incremento delle risorse finalizzate allo sviluppo e alla gestione della rete e delle infrastrutture portuali regionali)

comma 47 (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativa ai piani di cessione per alloggi di elevato pregio)

comma 48 (Modifica all’allegato A della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa all’incremento delle risorse per gli interventi in conto capitale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio)

comma 49 (Modifica all’allegato A della l.r. 17/2016, relativa all’incremento di risorse per gli interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta)

commi 50 e 51 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio”)

commi da 52 a 58 (Fondo rotativo regionale per la progettualità)

commi dal 59 al 62 (Istituzione del Museo del neorealismo)

comma 63 (Servizi di ristorazione per la valorizzazione delle dimore, delle ville, dei complessi architettonici, dei parchi e dei giardini di valore storico e culturale)

comma 64 (Modifica alla disposizione finanziaria dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 22 “Contributo regionale a favore dell’osservatorio astronomico di Campocatino”)

comma 65 (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativa alla gestione in amministrazione condominiale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

comma 66 (Piani di gestione predisposti dagli enti gestori di edilizia residenziale sociale)

comma 67 (Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 1980, n. 17 “Istituzione del difensore civico”)

comma 68 (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 “Istituzione del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza”)

comma 69 (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 “Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”)

comma 70 (Modifica della perimetrazione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, istituito dalla legge regionale 4 dicembre 2008, n. 21)

comma 71 (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, relativo ai programmi pluriennali di promozione economica e sociale)

comma 72 (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”, relativa alle sanzioni amministrative)

comma 73 (Modifica alla legge regionale 30 giugno 1998, n. 21 “Norme per l'agricoltura biologica”, relativa alla disciplina dei distretti biologici)

comma 74 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, relative ad interventi di manutenzione straordinaria di edifici in zona agricola e ai piani di utilizzazione aziendale)

comma 75 (Modifica all’articolo 10, della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 “Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi”)

comma 76 (Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 “Norme in materia di agriturismo e turismo rurale”)

comma 77 (Modifiche all'articolo 16 della legge 10 agosto 2016, n. 12, relative alle disposizioni sulla multifunzionalità delle aziende agricole)

comma 78 (Progetti regionali per favorire fiere, feste e mercati rionali)

comma 79 (Modifica al comma 4bis dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativa al riconoscimento di un contributo annuale a favore di associazioni o enti privati)

commi dall’80 all’83 (Nomina del commissario liquidatore del consorzio di gestione delle grotte di Pastena e Collepardo)

commi 84 e 85 (Disposizioni di modifica dell’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 “Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie” e relativa copertura finanziaria)

comma 86 (Anticipazioni di liquidità a favore degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e delle società controllate)

comma 87 (Istituzione di centri di ascolto per salvaguardare i minori vittime di pedofilia)

comma 88 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2016, n. 14 “Disposizioni per valorizzare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli e alimentari di qualità provenienti da filiera corta”)

comma 89 (Modifica al comma 109 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a misure per il personale delle società Lazio Service SpA, Lait SpA e di Cotral patrimonio SpA)

comma 90 (Modifica al comma 126 dell’articolo 3 della l.r 17/2016, relativo all’associazionismo comunale e alla trasformazione delle comunità montane)

comma 91 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 17/2016 per l’istituzione di un centro specialistico di coordinamento della rete sanitaria regionale)

comma 92 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 4 in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

comma 93 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”)

comma 94 (Disposizioni per il deposito temporaneo di materiale inerte da demolizione)

comma 95 (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 2, concernente la disciplina della rete dei cammini della Regione)

commi 96 e 97 (Modifica all’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. Disposizioni relative al personale giornalistico)

commi 98 e 99 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato)

Art. 18 (Entrata in vigore)

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.