IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1
(Leggi regionali di spesa e misure di controllo della spesa regionale)
Art. 2
(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche - IRPEF)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”), per gli anni d’imposta 2017 e 2018 la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo al pagamento dei debiti della Regione, è rideterminata nelle seguenti misure:
Scaglioni di reddito imponibile ai fini |
Aliquota |
fino a 15.000 euro |
Nessuna maggiorazione |
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro |
1,00% |
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro |
1,20% |
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro |
1,50% |
oltre 75.000 euro |
1,60% |
2. Per gli anni di imposta 2017 e 2018 non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:
a) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 35.000,00 euro;
b) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile di cui alla presente lettera è innalzata di 5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
c) con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del d.p.r. 917/1986, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro;
d) ultrasettantenni portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della l. 104/1992 appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, la cui dotazione finanziaria è determinata, ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2014) e successive modifiche e nel rispetto di quanto ivi previsto, per gli anni 2017 e 2018, in 323.918.746,00 euro, di cui 1.339.594,00 euro derivanti dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
Art. 3
(Disposizioni varie)
Al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 60 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo a valere sui tributi regionali. |
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La partecipazione di cui al comma 1 si sostanzia nella trasmissione alla Regione o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, da parte dell’amministrazione comunale, per mezzo dei soggetti preposti all’accertamento tributario, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente e oggettivamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali. |
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La partecipazione di cui al comma 1 si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione. |
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Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, che si avvale, previa intesa, della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, la Giunta regionale, sentita l’omologa commissione consiliare, approva: |
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Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche. |
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Le maggiori entrate, attese per l’anno 2017 in euro 500.000,00, per l’anno 2018 in euro 1.000.000,00 e per l’anno 2019 in euro 2.000.000,00, sono iscritte nella tipologia 101, “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le maggiori uscite, quantificate per l’anno 2017 in euro 300.000,00, per l’anno 2018 in euro 600.000,00 e per l’anno 2019 in euro 1.200.000,00, sono iscritte nel programma 04, “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01, “Servizi istituzionali, generali e di gestione”. |
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Al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate ai sensi dei commi da 1 a 5, la struttura regionale competente trasmette annualmente alla commissione regionale competente in materia di bilancio una relazione recante: |
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I dati di cui al comma 5 sono inseriti nei sistemi informativi regionali e trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla normativa medesima attraverso sistemi di elaborazione che consentono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l’esecuzione dei controlli fiscali. |
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Alla legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: “Art. 4 bis 1. Ai fini dell’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell’articolo 4, commi 5, 6 e 7, i soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, presentano alla Regione, con cadenza trimestrale, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, ed una perizia giurata da parte di un professionista abilitato esperto in ambito ambientale in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, ai quantitativi ed alle caratteristiche qualitative degli scarti, delle frazioni secche di sopravaglio di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché dei fanghi, anche palabili. |
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All’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), il comma 2.1 è sostituito dal seguente: |
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Al fine di valorizzare le risorse naturali esistenti nel territorio della Regione e di incentivare un uso sostenibile delle acque minerali naturali e di sorgente, attraverso il contenimento della dispersione delle acque emunte, dopo il comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15, relativo a disposizioni in materia di acque minerali naturali e di sorgente, sono inseriti i seguenti: |
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Dal 30 settembre 2017 l’Agenzia regionale per la mobilità (A.RE.MOL) cessa le proprie attività, che sono affidate ad altra società regionale con apposito provvedimento legislativo. |
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La Regione, sulla base dei principi contenuti nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa “uno Small Business Act” per l’Europa) e COM (2011) 78 del 23 febbraio 2011 (Riesame dello “Small Busìness Act” per l’Europa), nonché in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese) e di cui all’articolo 14, comma 5 bis della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005) e successive modifiche, favorisce la crescita economica e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), attraverso: |
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Nell’ambito della procedura di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), disciplinata all’articolo 71 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale), previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI, è introdotto il Test MPMI, quale procedura di valutazione ex ante. |
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Nell’ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale, è istituito il Garante regionale per le micro, piccole e medie imprese, di seguito denominato Garante, che assicura il raccordo tra il tessuto imprenditoriale del territorio regionale e le istituzioni per l’attuazione dei principi dello “Small Business Act” di cui al comma 13. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di sviluppo economico, previo parere della commissione consiliare competente, tra i dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale che, in base al proprio curriculum vitae, comprovino il possesso di una elevata professionalità adeguata al ruolo e svolge le proprie funzioni, senza percepire alcun compenso aggiuntivo, con il supporto di una apposita struttura istituita ai sensi della normativa vigente. |
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La Giunta regionale assicura la formazione del personale delle strutture competenti all’effettuazione del Test MPMI, nonché del personale delle strutture preposte al coordinamento e al supporto normativo. |
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La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico, e le organizzazioni datoriali e sociali firmatarie del patto per il lavoro e per lo sviluppo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto con il quale, in particolare: |
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Il Garante presenta una relazione semestrale in merito all’attività svolta alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media impresa, ricerca e sviluppo economico. |
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Agli oneri derivanti dalla costituzione della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese per il funzionamento della struttura a supporto dell’attività del Garante regionale per le MPMI”, con una dotazione finanziaria pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2017-2019, derivante dalle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità del bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. |
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Al fine di garantire, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente ai ruoli della Giunta e del Consiglio regionali, è assegnato ad una struttura denominata “autoparco regionale”, nell’ambito delle strutture di diretta collaborazione di cui all’articolo 12 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, i cui contingenti vengono conseguentemente adeguati. |
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Fermi restando i vincoli posti dal legislatore statale per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, il personale di cui al comma 20 è destinato all’utilizzo delle autovetture di servizio assegnate, ad uso esclusivo e non esclusivo, per il trasporto, per fini istituzionali e di servizio, degli organi e delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale. |
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Alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 12, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale dopo le parole: “della Segreteria della Giunta) sono aggiunte le seguenti: “nonché dell’autoparco regionale”. |
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Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigenziale e non, a decorrere dagli accordi negoziali relativi all’anno 2016, previo accordo di contrattazione collettiva decentrata con le organizzazioni sindacali rappresentative rispettivamente del personale non dirigenziale del comparto Regioni e autonomie locali e dell’Area II della dirigenza , le risorse stabili del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza” di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) , del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del 23 dicembre 1999, sono ulteriormente ridotte del dieci per cento con corrispondente incremento delle risorse stabili del “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente” di cui all’articolo 15 del CCNL del 1 aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL 5 ottobre 2001 comparto Regioni e autonomie locali. |
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Le disposizioni di cui al comma 23 si applicano al personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali. |
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Al fine di incrementare l’offerta di sport sul territorio regionale, a beneficio della domanda da parte della cittadinanza e dell’occupazione nello specifico settore, si ritiene opportuno favorire l’utilizzo delle strutture e degli impianti sportivi all’aperto anche nel periodo invernale. |
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Nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia sono consentite opere removibili, dirette a soddisfare esigenze contingenti, temporanee e stagionali per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive, destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore ad otto mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture. |
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Ai sensi dell’articolo 22, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, l’esecuzione delle opere di cui al comma 26, è subordinata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La mancata rimozione delle opere entro il termine di cui al comma 26 comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 44 del d.p.r. 380/2001. |
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), gli enti del servizio sanitario regionale, individuati in base al comma 525 della medesima legge, fatte salve le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono obbligati a presentare e attuare il piano di rientro. |
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La direzione regionale competente in materia di salute trasmette alla commissione consiliare competente in materia di sanità, con cadenza trimestrale, una relazione relativa allo stato di attuazione del piano di rientro adottato da parte di ciascun ente di cui al comma 28. |
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Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio di elisoccorso presso la base di Viterbo è garantito nell’arco delle ventiquattro ore. |
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La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’acquisto di libri dagli studenti universitari iscritti alle università pubbliche con reddito ISEE non superiore ad euro 10.632,93 che frequentano corsi universitari, corsi di aggiornamento e master dell’università. |
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Al finanziamento degli interventi di cui al comma 31, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE). |
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La Regione contribuisce alle spese sostenute per l’apprendimento e la conoscenza delle lingue da parte dei soggetti di età non superiore a trentacinque anni, attraverso l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti universitari residenti ovvero domiciliati nel Lazio destinate alla partecipazione a corsi di lingua straniera. |
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Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle borse di studio di cui al comma 33. |
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Al finanziamento degli interventi di cui al comma 33, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE). |
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Per l’anno 2017 una somma pari a euro 80.000 è destinata a favorire la nascita di collaborazioni con università estere, professori e ricercatori esteri al fine di promuovere la ricerca nel Lazio ed in Italia. |
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Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l’attribuzione delle risorse di cui al comma 36. |
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Agli oneri di cui al comma 36, quantificati in euro 80.000,00 per l’esercizio 2017, si provvede mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere sull’annualità 2017 del programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. |
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La Regione intende favorire la nascita in appositi spazi attrezzati per nuove comunità professionali destinate a “coworker” o “nomadworker” e a startup innovative e creative attraverso l’erogazione di risorse a favore di Laziodisu per l’individuazione delle residenze universitarie disponibili a: |
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Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 39. |
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Al finanziamento degli interventi di cui al comma 39, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante le risorse iscritte, a legislazione vigente, a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE). |
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La Regione sostiene gli studenti dei nuclei familiari economicamente svantaggiati, immatricolati ed iscritti ai corsi di studio presso le università e gli istituti universitari previsti dalla normativa statale vigente, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede legale nella Regione. |
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Ai fini di cui al comma 42, agli studenti che non siano esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, è concesso un contributo nella misura di 140 euro destinato a sostenere il percorso degli studi universitari degli studenti che abbiano un reddito ISEE non superiore a 10.632,93 euro e che siano in regola con gli esami. |
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Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione, verifica e revoca dei contributi, nonché l’entità e le specifiche destinazioni degli stessi. |
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Agli oneri di cui ai commi da 42 a 44, quantificati in euro 380.000 per ciascuno degli esercizi 2017-2019, si provvede mediante l’integrazione per il suddetto importo, a valere su ciascuna annualità del triennio 2017-2019, del programma 04 “Istruzione universitaria” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. |
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La Regione conferisce annualmente il titolo di “Città della Cultura della Regione Lazio” (di seguito anche Titolo) ai comuni, in forma singola o associata purché contigui territorialmente, e alle unioni di comuni. Il riconoscimento del Titolo premia un programma di progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale regionale, anche al fine di promuovere la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio. |
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Il conferimento del Titolo si propone i seguenti obiettivi: |
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La Regione, per la realizzazione del programma di cui al comma 46, concede contributi, nel rispetto dell’articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefìci e provvidenze di legge, e successive modifiche. |
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Il Titolo è conferito con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura. |
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Le candidature sono valutate da una Commissione composta da tre esperti individuati sulla base di comprovata competenza nel settore della cultura e della valorizzazione territoriale e turistica. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione ed operano a titolo gratuito. Gli stessi non devono aver avuto alcun rapporto di collaborazione, nei due anni antecedenti la costituzione della commissione stessa, con i comuni che hanno presentato domanda di candidatura e non devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interesse rispetto ai comuni stessi. |
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La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con regolamento, le modalità di presentazione delle candidature, i criteri per il conferimento del Titolo, i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 48, le modalità di designazione dei componenti della commissione di valutazione di cui al comma 50 nonché le modalità di funzionamento della stessa. |
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Agli oneri derivanti dai commi 46 a 51 si provvede mediante l’incremento di euro 100.000,00, per l’anno 2017, del programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse già destinate alla copertura degli interventi di cui all’articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015), iscritte nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. A decorrere dall’anno 2018 si provvede nell’ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi. |
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In deroga a quanto disposto dall’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari, e successive modifiche, in riferimento alla rateizzazione ordinaria dei debiti extratributari di importo superiore ad euro 50 mila, la Regione, previo parere dell’Avvocatura regionale, può stipulare, con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche, atti transattivi relativi alla rateizzazione dei crediti vantati nei confronti degli stessi, a qualsiasi titolo, ivi compresi i crediti derivanti da una sentenza passata in giudicato o quelli per i quali sia stata avviata una procedura esecutiva, ad esclusione dei crediti di cui all’articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio. |
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Gli atti transattivi di cui al comma 53 prevedono una rateizzazione semestrale, a rate costanti e di durata massima fino a dieci anni, calcolata al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza. Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all’incasso dei crediti vantati dalla Regione, si applicano solo in caso di omesso pagamento da parte del debitore. |
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L’adesione da parte delle amministrazioni di cui al comma 53 agli atti transattivi previsti dal medesimo comma presuppone la rinuncia da parte delle stesse alle controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali è richiesta la rateizzazione. |
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Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 8/2010 è aggiunto il seguente: |
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Al comma 3, dell’articolo 9 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica) e successive modifiche le parole: “nei termini di cui alla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile e valgono per l’esercizio finanziario corrente”. |
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All’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a locali, botteghe e attività storiche, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016, relativo ad interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, le parole: “10 novembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “10 novembre 2017”. |
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Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche: |
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All’articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 2005, n. 4 (Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: |
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Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all’ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale, le parole: “su apposite contabilità speciali fruttifere aperte dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “su appositi sotto-conti aperti presso l’istituto tesoriere della Regione”. |
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Alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, con propria deliberazione, aggiorna l’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 1999, n. 2649 (Linee guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione dell’applicabilità della legge 2 febbraio 1974, n. 64 ai comuni individuati tra quelli ad alto rischio sismico in base all’ordinanza n. 2788 del 12 giugno 1998 della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile) mediante l’inserimento delle figure di “Agrotecnici e Agrotecnici laureati” tra i professionisti idonei alla sottoscrizione dei documenti di tipo vegetazionale. |
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Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relative all’organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
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Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Le domande di cui all’articolo 15 della l.r. 15/2014, relative agli interventi da realizzare nel corso dell’anno 2017, devono essere presentate, a seguito di apposito avviso pubblico sul Bollettino ufficiale della Regione, dalla Direzione competente in materia di cultura, con le modalità e i termini ivi stabiliti. Le domande decadute per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, della l.r. 12/2016, possono essere confermate, entro il termine stabilito dall’avviso, mediante la stessa piattaforma GeCoWEB. |
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Al comma 4, dell’articolo 5 della l.r. n. 6/2016 le parole da “con votazioni” fino a “il presidente e” sono soppresse. |
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Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: |
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Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche le parole: “Dell’avvenuta formazione del silenzio assenso è data notizia al pubblico mediante l’affissione all’albo pretorio della suddetta dichiarazione asseverata nei successivi trenta giorni dalla data di protocollazione e per un periodo di trenta giorni.” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i successivi trenta giorni l’amministrazione competente, su richiesta dell’interessato, deve provvedere ad inviare il calcolo del conguaglio dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti a saldo.” |
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Il comma 3 dell’articolo 5bis, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizione per l’esercizio del trasporto pubblico locale non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici locali e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche è sostituito dal seguente: |
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Al comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: “delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “Al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che svolge attività presso i gruppi consiliari con il limite di un’unità per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico; la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall’articolo 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione). |
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All’articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: |
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Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, le parole: “Entro il 14 febbraio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 14 febbraio 2018”. |
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Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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La lettera c) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo a disposizioni di riordino delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province, è abrogata. |
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Alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) sono apportate le seguenti modifiche: |
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La Regione, in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38), concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche, sostiene e favorisce la sottoscrizione di assicurazioni agricole agevolate secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2015 (Approvazione del Piano assicurativo agricolo - anno 2016), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1 marzo 2016, n. 50 e successive modifiche, per gli agricoltori anche attraverso incentivi economici a copertura dei premi assicurativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. |
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Alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: |
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Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 relativo all’istituzione della Riserva naturale della “Sughereta di Pomezia”, è sostituito dal seguente: |
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Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17, concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere, dopo le parole: “attività estrattive” sono aggiunte le seguenti: “, nonché i criteri per la delimitazione degli stessi in poli estrattivi di interesse regionale, delimitati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e poli estrattivi di interesse della Città metropolitana o provinciale, delimitati dagli enti di area vasta con proprio provvedimento.”. |
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Le risorse dei fondi dell’Unione europea (UE), previsti dai regolamenti dell’Unione europea, destinati a finanziare gli oneri accessori del personale dipendente della Regione, gravanti sul “Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente”, integrano il medesimo Fondo ai sensi e nel rispetto dell’articolo 15, comma 1, lettera k), del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, come integrato dall’articolo 4 del CCNL del 5 ottobre 2001. |
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In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispongono, tra l’altro, l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione, e in attuazione delle iniziative di razionalizzazione intraprese dalla Regione, la legge regionale 13 agosto 2011, n. 15 (Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.) è così modificata: |
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La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, un piano nell’ambito del quale siano definite: |
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La Regione, per il tramite dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA), esercita le attività di vigilanza, controllo e accertamento tecnico di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 relativamente alle attività svolte da Lazio Ambiente S.p.A.. |
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Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) è apportata la seguente modifica: all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: “intervenga il rilascio del titolo edilizio in sanatoria entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4 ovvero entro il medesimo termine” sono sostituite dalle seguenti: “sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria ovvero”. |
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La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2017, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge in materia di rigenerazione urbana. |
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Nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di legge di cui al comma 88, il termine del “31 gennaio 2017” contenuto nella l.r. n. 21/2009 è prorogato fino all’approvazione della stessa e comunque non oltre il 1 giugno 2017. |
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Dopo la lettera b-bis) dell’articolo 18 ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche è inserita la seguente: |
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Dopo il comma 9-ter dell’articolo 3-ter della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche è aggiunto il seguente: “9-quater. Entro il termine di cui all’articolo 6, comma 4, è possibile presentare proposte da parte di soggetti proponenti, selezionati a seguito di procedure di evidenza pubblica, di interventi volti alla riqualificazione urbana i cui piani attuativi siano stati approvati entro il termine di cui al comma 3 ma che ancora non hanno titolo per richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche. Il rilascio del permesso di costruire potrà intervenire solo all’ottenimento del predetto titolo.”. |
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All’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013), è abrogato. |
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Alla copertura delle minori entrate di cui al comma 93, valutate in 400.000,00 euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante le risorse iscritte, a valere sul bilancio regionale 2017 – 2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. |
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La Regione promuove il Contratto di fiume, in tale accezione sono da considerarsi anche il contratto di lago, il contratto di costa, il contratto di foce, così come previsto dall’articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), quale strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. |
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La Giunta regionale, attraverso la direzione regionale competente in materia di risorse idriche e difesa del suolo, attiva e coordina tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse presenti sul territorio al fine di favorire l’utilizzo degli strumenti di cui al comma 95; la stessa direzione opera, inoltre, al fine di armonizzare l’attuazione e lo sviluppo dei Contratti di fiume in coerenza con gli indirizzi nazionali, procedendo anche alla verifica del raggiungimento di obiettivi e risultati. |
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Agli oneri derivanti dall’applicazione dai commi 95 e 96, si provvede mediante lo stanziamento di risorse pari a 100.000,00 euro per l’anno 2017, a 100.000,00 euro per l’anno 2018 e a 200.000,00 euro per l’anno 2019, iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale 2017-2019, nell’ambito del programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”. |
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La Regione, in armonia con quanto previsto dall’articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) istituisce l’organismo regionale per il capitale naturale, di seguito denominato organismo regionale, al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali regionali. |
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La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di designazione dei componenti nonché l’organizzazione e il funzionamento dell’organismo regionale. |
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L’organismo regionale elabora un rapporto sullo stato del capitale naturale della Regione, da trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Regione al fine di consentire alla Giunta regionale di considerarlo nell’ambito dell’individuazione degli obiettivi strategici di politica regionale contenuti nel documento di economia e finanza regionale (DEFR). L’organismo regionale promuove inoltre l’adozione di un sistema di contabilità ambientale e la predisposizione del bilancio ambientale. |
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La Regione, al fine di realizzare economie di spesa e favorire gli investimenti strategici, pone in essere un piano di razionalizzazione logistica dei propri uffici avente l’obiettivo di ridurre la spesa corrente per locazioni passive. |
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Gli enti del settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società in house della Regione pongono in essere un proprio piano di razionalizzazione logistica, con previsione di un contenimento di spesa, al fine di ottimizzare l’amministrazione e la gestione del loro patrimonio; i rispettivi piani, redatti secondo la tempistica e le indicazioni fornite dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Regione, che può prevedere ulteriori indirizzi ed interventi, al fine di favorire la migliore allocazione delle risorse e nell’ottica di un’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio. |
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I piani di cui ai commi 101 e 102 debbono conseguire, a partire dalla fine del 2017, un contenimento complessivo dei costi non inferiore a 1 milione di euro. |
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Nelle more del riordino complessivo degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), in armonia con i principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328) e successive modifiche e in accordo con quanto previsto dall’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 relativo a disposizioni transitorie in materia di estinzione delle IPAB, così come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e dal comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo al piano di riordino delle IPAB come sostituito dall’articolo 1, comma 9, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e dal regolamento regionale 25 ottobre 2007, n. 12 (Disciplina del procedimento di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2007”), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, fatti comunque salvi gli obblighi di comunicazione delle IPAB di cui all’articolo 3, comma 1 del medesimo regolamento, avvia la ricognizione dei beni immobili di proprietà delle IPAB. |
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Al fine di garantire il processo di riordino di cui al comma 104 e la stabilità patrimoniale e finanziaria degli enti, la Regione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione degli immobili di proprietà delle IPAB, provvede alla nomina di uno o più commissari ad acta per la gestione temporanea degli stessi, i cui oneri economici sono determinati all’atto della nomina e posti a carico degli enti commissariati. |
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Al fine di completare la programmazione negoziata a livello locale ed al fine di consentire agli enti locali di poter introitare gli oneri concessori, tutti i procedimenti iniziati nel territorio della Regione, attraverso lo strumento dei cosiddetti “Patti Territoriali” approvati dal tavolo di concertazione regionale, sono portati a conclusione dai rispettivi comuni territorialmente competenti, anche se scaduti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
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Entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro ed infrastrutture, predispone un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall’operazione straordinaria di fusione ed unione delle società Lazio Service SpA e Lait SpA in Lazio Crea SpA al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati. |
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Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, l’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro, infrastrutture e trasporti, predispone un atto di indirizzo programmatico volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall’operazione straordinaria di scissione totale di Cotral patrimonio S.p.A. in Astral S.p.A. al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati. |
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Agli eventuali oneri derivanti dalle procedure di cui ai commi 107 e 108 si provvede mediante le risorse stanziate annualmente nell’ambito dei rispettivi contratti di servizio. |
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Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, relativo all’istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, è inserito il seguente: |
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All’articolo 3 della l.r. 19/2011, dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: “9-bis. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutate in euro 35.000,00, si provvede, a decorrere dall’esercizio 2017, mediante le risorse iscritte sul bilancio regionale 2017-2019, nel programma 01 “Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.”. |
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Al comma 22 dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011 – 2013), dopo le parole: “lo stato di calamità” sono aggiunte le seguenti: “ad interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti dai soci delle cooperative edilizie di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 10 (Interventi straordinari in favore di soci di cooperative edilizie in difficoltà economiche) e successive modifiche”. |
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La perimetrazione del parco regionale urbano “Monte Orlando”, istituito con la legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47 (Istituzione del parco regionale urbano "Monte Orlando" nel comune di Gaeta), come modificata dall’articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46), è modificata secondo la planimetria allegata (Allegato C), parte integrante della presente legge. |
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Il Piano dell’area naturale protetta, approvato con legge regionale 27 novembre 1996, n. 49 (Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano «Monte Orlando» nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46) e il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 settembre 2002, n. 121 (Approvazione del Regolamento del Parco regionale Urbano Monte Orlando ai sensi della Legge Regionale 6 Ottobre 1997, n. 29), si adeguano alle disposizioni di cui al comma 113. |
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Al fine di garantire l’efficace svolgimento dell’azione amministrativa, fino alla fine della X legislatura, rientrano tra le strutture di diretta collaborazione del Presidente di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, anche le seguenti strutture, già facenti parte del segretariato generale: |
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A seguito del trasferimento delle funzioni e delle risorse di cui all’articolo 2, comma 146, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche, all’Ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi”, il Commissario liquidatore della Riserva naturale “Antiche città di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico”, nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 147, della l.r. 7/2014, cessa dalle proprie funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, la Provincia di Frosinone provvede alla nomina di un nuovo commissario liquidatore per il prosieguo dell’attività. |
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Alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: |
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Al comma 12 dell’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione), le parole da “per un periodo” fino a “della presente legge,” sono soppresse. |
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La Regione si impegna, quale socio totalitario o di maggioranza, ovvero promuove quale socio di minoranza, ad adeguare lo statuto delle società direttamente o indirettamente controllate, affinché per lo svolgimento della funzione di dirigente o di direttore sia previsto il possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente. |
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All’articolo 5 della legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 (Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: |
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All’articolo 45bis della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Dopo il comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 33/1999 è aggiunto il seguente: |
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Dopo l’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, relativo all’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa è aggiunto il seguente: “Art. 48bis.
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Dopo l’articolo 49 della l.r. 27/2006, relativo alla gestione ed al reimpiego dei proventi è aggiunto il seguente: “Art. 49bis 1. Gli assegnatari in proprietà hanno l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote di amministrazione e manutenzione. L’ente gestore rendiconta le spese di manutenzione ed emette fatturazione detraibile per le spese di manutenzione straordinaria. |
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Il comma 5 dell’articolo 53 della l.r. n. 27/2006 è sostituito dal seguente: |
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Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni montani secondo il procedimento di cui alla presente legge. Le unioni di comuni montani continuano a svolgere i servizi ed esercitare le funzioni delle cessate comunità montane. |
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Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, nomina i commissari straordinari liquidatori delle comunità montane, individuati, di norma, nei Presidenti delle comunità montane, che svolgono le loro funzioni a titolo gratuito. I commissari straordinari e liquidatori operano fino alla data di estinzione della comunità montana alla quale sono preposti, svolgendo, tra l’altro, le funzioni proprie dei cessati organi esecutivi e deliberativi. I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130. |
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I comuni facenti parte delle comunità montane che non raggiungono i requisiti minimi demografici previsti dalla presente legge per le unioni di comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano di Perimetrazione, trasmettono alla Giunta regionale una proposta di gestione associata delle funzioni fondamentali tramite: |
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I commissari liquidatori svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione. In particolare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge: |
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Entro sessanta giorni dalla trasmissione del bilancio di cui alla lettera d) del comma 129, i commissari liquidatori, previa informativa ai comuni aderenti alla comunità montana e alle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di affari istituzionali, redigono il bilancio finale di liquidazione e lo trasmettono alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, lo approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni. Entro e non oltre dieci giorni dall’approvazione del Programma di Riordino territoriale, il Presidente della Regione provvede all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani. Sulla base delle attività svolte dal commissario liquidatore ai sensi del comma 129 e del bilancio finale di liquidazione, nel provvedimento sono altresì individuate le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie delle comunità montane da trasferire alle unioni di comuni montani. L’estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l’estinzione della stessa. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i comuni partecipanti all’ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell’instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. I comuni ad essa aderenti, entro trenta giorni, approvano lo statuto e l’atto costitutivo dell’unione ai sensi del presente articolo, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. |
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Il personale in servizio presso le comunità montane in via di trasformazione è trasferito alle unioni di comuni che subentrano nello svolgimento delle funzioni, sulla base dei seguenti principi: |
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Al personale trasferito alle unioni di comuni si applica l’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche. Le nuove unioni definiscono le proprie dotazioni organiche entro un numero di posti, in ogni caso, non superiore alla somma dei posti di organico degli enti di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. |
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Restano a carico della Regione gli oneri relativi al personale di cui ai commi 131 e 132 nei limiti della dotazione organica di cui al comma 130, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di assunzioni. Il numero dei dirigenti non può essere superiore all’8 per cento della pianta organica. |
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La comunità di arcipelago delle Isole Ponziane è estinta e il relativo personale transita nei ruoli dei singoli comuni che vi facevano parte, nel rispetto dei principi previsti dal presente articolo. E’ facoltà dei comuni facenti parte dell’estinta comunità di arcipelago associarsi per l’esercizio associato delle funzioni comunali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente articolo. |
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Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 126 a 138, valutati complessivamente in euro 8.300.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2017-2019 si provvede mediante l’istituzione nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”: |
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L’Assessore competente in materia di enti locali, di concerto con l’Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, l’Assessore competente in materia di enti locali, sentito l’Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi. Con successiva proposta di legge, di iniziativa della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con l’Assessore competente in materia di enti locali, si provvede, qualora ne ricorrano le condizioni, alla rideterminazione degli oneri derivanti dal presente articolo ed alla compensazione degli effetti finanziari che eccedono le previsioni di spesa di cui al presente articolo. |
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La Regione, al fine di garantire l’ottimale attuazione e il costante monitoraggio di quanto previsto dal presente articolo, promuove, in collaborazione con l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, la stipula di accordi e convenzioni con l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie ”Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA-CNR), tesi a razionalizzare il processo di riordino delle funzioni amministrative oggetto di ricollocazione, nonché ad individuare ulteriori funzioni da conferire agli enti locali e di area vasta. L’ ISSIRFA-CNR, nell’ambito di tali accordi, coadiuva il Consiglio delle autonomie locali (CAL). |
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Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con riferimento ai commi da 126 a 137. |
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La Regione promuove politiche di sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto correlate, anche derivanti da esposizioni per motivi ambientali e familiari. |
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La Regione istituisce, altresì, un programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti, esposti e potenzialmente esposti, attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL), in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 147. |
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Si intendono soggetti ex esposti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto o materiali o manufatti contenenti amianto. |
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Si intendono per soggetti potenzialmente esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni di manipolazione di materiali e manufatti contenenti amianto a fini di bonifica e smaltimento ovvero quei soggetti potenzialmente esposti per motivi ambientali e familiari. |
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Si intendono per soggetti esposti i soggetti potenzialmente esposti che in una ben determinata situazione si è trovato in condizioni di esposizione superiori a quelle previste dall’articolo 254 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche. |
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La Regione garantisce ai soggetti di cui al comma 141, attraverso il programma di sorveglianza sanitaria, le prestazioni diagnostiche e specialistiche più avanzate e gratuite, individuando un limite di reddito con apposito provvedimento adottato dalla Giunta regionale. |
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Per accedere al programma di sorveglianza sanitaria, i soggetti di cui al comma 141 si rivolgono alla azienda sanitaria locale di appartenenza. |
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La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall’esposizione all’amianto. |
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La Regione istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportello Amianto” tramite l’azienda sanitaria locale interessata, stipulando eventuali accordi con il comune più colpito da malattie di asbesto correlate, allo scopo di fornire informazioni sulla legislazione e quant’altro utile ai fini dell’informazione ai lavoratori esposti ed ex esposti, ed ai cittadini interessati, in relazione ai rischi cui sono o sono stati sottoposti nonché al diritto alla sorveglianza sanitaria di cui ai commi da 139 a 146. |
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La Regione promuove l’assistenza dei soggetti di cui al comma 140, colpiti da malattie asbesto correlate, fino al riconoscimento dei benefici previdenziali o assicurativi degli istituti pubblici o privati, ove previsto. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100.000,00, per l’anno 2017, si provvede mediante le risorse, iscritte, nell’ambito del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”. |
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Le aree, opere, impianti e opifici dismessi in conformità agli strumenti urbanistici e necessari a progetti di riconversione, riqualificazione e sviluppo industriale nell’ambito dei processi di reindustrializzazione promossi dalla Regione possono essere dichiarati di pubblica utilità e classificati e inseriti nei piani territoriali di sviluppo di cui all’articolo 7, comma 4 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale). |
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Per l’attuazione di tali progetti si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)) e all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo a provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale. |
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Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse pari ad euro 300.000,00 per ciascuna annualità 2017-2019 iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel programma 01 “Industria, PMI e Artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”. |
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Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)) e successive modifiche, è inserito il seguente: |
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Dalla data di entrata in vigore della presente legge per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la quota di compartecipazione agli investimenti in conto capitale concessi dalla Regione a valere su risorse proprie è così determinata: |
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E’ istituita la commissione speciale sul terremoto, di seguita denominata commissione, con il compito di effettuare studi, esami, indagini, ricerche, approfondimenti sulle misure a favore delle zone del Lazio colpite da eventi sismici, con particolare attenzione all’attività di prevenzione e gestione dei conseguenti interventi. |
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La commissione ha, tra l’altro, il compito di: |
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La commissione è costituita secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 3 e articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. |
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La commissione può effettuare audizioni di rappresentanti degli enti locali interessati dal terremoto, di organizzazioni imprenditoriali nonché, previa intesa con gli stessi, di rappresentati istituzionali statali. |
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La commissione dura in carica fino alla fine della legislatura e presenta annualmente all’Aula una relazione sull’attività svolta. |
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Dalle disposizioni di cui ai commi da 154 a 158 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. |
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La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017. |
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Lazio.
Roma, lì 31 Dicembre 2016
Il Presidente
Nicola Zingaretti
(1) Le parole: "è aggiunto il seguente: 2bis." sono state sostituite dalle seguenti: "è aggiunto il seguente 2ter." a seguito della pubblicazione della "errata corrige" sul Bollettino ufficiale della Regione del 7 febbraio 2017, n. 11
(2) Le parole: "al comma 2 dell'articolo 25" sono state sostituite dalle seguenti: "al comma 1 dell'articolo 25" a seguito della pubblicazione della "errata corrige" sul Bollettino ufficiale della Regione del 7 febbraio 2017, n. 11
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.