Modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, concernente: Interventi finanziari a favore di imprese artigiane.

Numero della legge: 51
Data: 17 settembre 1984
Numero BUR: 27
Data BUR: 29/09/1984

L.R. 17 Settembre 1984, n. 51
Modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, concernente: Interventi finanziari a favore di imprese artigiane.

(Pubblicata nel B.U. 29 settembre 1984, n. 27)


Art. 1

La lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' sostituita dalla seguente:
<< a) concessioni di contributi in conto interessi per crediti a medio termine e di contributi in conto canoni di locazione finanziaria assistiti dalla cassa per il credito alle imprese artigiane; >>.


Art. 2

Dopo il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' aggiunto il seguente comma:
<< La Regione interviene altresi' per il finanziamento di appositi fondi per il pagamento di contributi in conto canoni di locazione finanziaria >>.


Art. 3

L' articolo 3 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 3


- I contributi a carico dei conferimenti regionali sono corrisposti a pari condizioni per le iniziative che risultino gia' assistite da contributi in conto interessi od in conto canoni di locazione finanziaria a carico delle dotazioni istituite presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, per la parte eccedente l' importo ammissibile dalla cassa, indipendentemente dai conferimenti medesimi.
I contributi regionali sono corrisposti per l' elevazione dei fidi massimi consentiti dal decreto del Ministro del tesoro n. 240586 del 13 aprile 1984 e sono determinati nella misura di L. 60 milioni per ciascuna impresa artigiana e di L. 12 milioni per socio per ciascuna impresa costituita in forma di cooperativa artigiana, oltre ai relativi interessi, nonche' per la conseguente elevazione del fido massimo concedibile per la formazione di scorte.
Il presidente della Giunta regionale, su proposta dello Assessore all' artigianato, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e' autorizzato a modificare con proprio decreto gli importi di cui al precedente comma, entro eventuali nuovi limiti che dovessero essere fissati ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 713 >>.


Art. 4

L' articolo 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' soppresso.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.