Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

Numero della legge: 10
Data: 10 maggio 2001
Numero BUR: 14
Data BUR: 19/05/2001

L.R. 10 Maggio 2001, n. 10
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 1 -Autorizzazione finanziamento di leggi
Art. 2 -Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992"
Art. 3 -Disposizioni per il contenimento della spesa
Art. 4 -Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997"
Art. 5 -Riduzione delle tasse di concessione regionale
Art. 6 -Conferma disposizioni della legge regionale 21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"
Art. 7 -Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc
Art. 8 -Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie
Art. 9 -Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane al territorio del comune di Guidonia
Art. 10 -Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali
Art. 11 -Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale
Art. 12 -Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196"
Art. 13 -Disposizioni relative al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali
Art. 14 -Misure a sostegno delle pari opportunità
Art. 15 -Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti
Art. 16 -Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi
Art. 17 -Misure a sostegno dell'occupazione
Art. 18 -Programmi per l'innovazione nell'area romana
Art. 19 -Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese operanti nel Lazio" e successive modifiche
Art. 20 -Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche
Art. 21 -Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19 "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale"
Art. 22 -Contributo per la realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo
Art. 23 -Promozione del turismo montano
Art. 24 -Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone
Art. 25 -Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche
Art. 26 -Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione" e successive modifiche
Art. 27 -Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998 e successive modifiche
Art. 28 -Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche
Art. 29 -Tasse automobilistiche
Art. 30 -Concorso finanziario della Regione alla realizzazione del centro fieristico di Viterbo
Art. 31 - Interventi della Regione per favorire la riqualificazione del personale del settore bancario
Art. 32 -Convenzioni con le Università per studi e ricerche di rilevante interesse regionale
Art. 33 -Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche
Art. 34 -Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica
Art. 35 -Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Bolsena" e successive modifiche
Art. 36 -Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche
Art. 37 -Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000
Art. 38 -Contributo per la partecipazione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001"
Art. 39 -Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori"
Art. 40 -Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche
Art. 41 -Vigile di quartiere
Art. 42 -Istituzione di un osservatorio permanente presso la Presidenza della Giunta regionale
Art. 43 -Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la valorizzazione dell'area tuscolana
Art. 44 -Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica
Art. 45 - Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999" e successive modifiche. Disposizioni transitorie
Art. 46 -Accesso ai servizi delle agenzie di stampa
Art. 47 -Contributo ai gruppi consiliari della Regione per l'acquisizione di strumenti d'informazione
Art. 48 -Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali" e successive modifiche
Art. 49 -Contributo per la realizzazione di corsi di formazione informatica per gli sfollati del Kossovo
Art. 50 -Contributo per la realizzazione di servizi sanitari materno-infantili nel Kurdistan turco
Art. 51 -Iniziative per la collocazione in quiescenza del personale di categoria D
Art. 52 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale
Art. 53 -Promozione ed organizzazione di percorsi formativi di livello manageriale
Art. 54 -Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche
Art. 55 -Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa che disciplina il comando" e successive modifiche
Art. 56 -Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia di concessione dei trattamenti di invalidità civile
Art. 57 -Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
Art. 58 -Corsi-concorso per il personale con contratto a tempo determinato
Art. 59 -Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche
Art. 60 -Assunzione alle dirette dipendenze della Regione di dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service
Art. 61 -Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche
Art. 62 -Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"
Art. 63 -Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti"
Art. 64 -Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Art. 65 -Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche
Art. 66 -Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Art. 67 -Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modifiche
Art. 68 -Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche
Art. 69 -Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino
Art. 70 -Contributo alla comunità montana dei monti Lepini per completamento piano di assestamento silvo-pastorale
Art. 71 -Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione di terreni per la riqualificazione ambientale
Art. 72 -Contributo al comune di Ponza per la realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale
Art. 73 -Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo
Art. 74 -Contributo all'ente regionale "Roma Natura"
Art. 75 -Contributo al Consorzio GAIA
Art. 76 -Contributo per interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione
Art. 77 -Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici
Art. 78 -Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette
Art. 79 -Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico nel parco regionale dell'Appia Antica
Art. 80 -Autorizzazioni in materia socio-assistenziale
Art. 81 -Riserva nell’ambito del fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
Art. 82 -Contributo al comune di Gallinaro per il centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale
Art. 83 -Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente interventi per il superamento delle barriere architettoniche
Art. 84 -Modifica all’articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza notturna" e relativa disposizione attuativa
Art. 85 -Contributi per attività di studio e di rilevazione sui flussi migratori
Art. 86 -Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche
Art. 87 -Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio"
Art. 88 -Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio" e successive modifiche
Art. 89 - Attività promozionali dell'assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali
Art. 90 -Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia
Art. 91 -Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente finalizzato alle attività sociali per handicappati
Art. 92 -Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie
Art. 93 -Cofinanziamento per gli interventi di sostegno alle persone con handicap grave
Art. 94 -Servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare
Art. 95 -Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza e servizi "Maestre Pie Venerini"
Art. 96 -Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap
Art. 97 - Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi
Art. 98 -Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer
Art. 99 -Contributo al comune di Minturno per l'istituzione di un centro estivo per bambini disabili
Art. 100 -Contributo al comune di Latina per il completamento del progetto per la tutela dei minori emarginati
Art. 101 -Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un centro per l'autonomia e la mobilità
Art. 102 -Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna informativa per la tutela della maternità
Art. 103 -Contributo al comune di Roma per la realizzazione del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore"
Art. 104 -Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali
Art. 105 -Contributo al comune di Roma per la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap
Art. 106 -Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie
Art. 107 -Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso
Art. 108 -Contributo per la realizzazione di un laboratorio musicale per disabili
Art. 109 -Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma
Art. 110 -Contributo al comune di Cave per la ludoteca
Art. 111 -Contributo al comune di Frosinone per l'istituzione di un centro polivalente
Art. 112 - Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale
Art. 113 -Contributo per le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti
Art. 114 -Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra
Art. 115 -Contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano
Art. 116 -Contributo per l'aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido
Art. 117 -Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione
Art. 118 -Contributo per interventi da realizzare nel territorio del comune di Roma
Art. 119 -Contributo alla provincia di Viterbo per i danni causati da tromba d'aria
Art. 120 -Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica
Art. 121 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche
Art. 122 -Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia e consolidamento delle antiche cinte murarie
Art. 123 -Contributo per il pagamento di spese relative ad interventi di recupero
Art. 124 -Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche
Art. 125 -Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183" e successive modifiche
Art. 126 -Contributo al comune di Ceccano per la bretella statale Morolenze-Gaeta
Art. 127 -Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i lavori della rete irrigua destra del fiume Liri
Art. 128 -Contributo al comune di S. Angelo Romano
Art. 129 -Contributo al comune di Cave
Art. 130 -Contributo al consorzio di bonifica n. 6
Art. 131 - Contributo al comune di Cerveteri
Art. 132 -Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare
Art. 133 - Contributo al comune di Latina per la realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana
Art. 134 -Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000"
Art. 135 - Contributi al comune di Sperlonga
Art. 136 -Iniziative in materia di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale
Art. 137 -Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno
Art. 138 -Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra
Art. 139 - Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore
Art. 140 -Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina
Art. 141 -Contributo al comune di Petrella Salto
Art. 142 - Contratti di quartiere
Art. 143 -Classificazione di strade comunali
Art. 144 -Fondo per la conservazione ed il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene
Art. 145 -Contributo al comune di Zagarolo per la ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi
Art. 146 -Contributo al comune di Fiumicino per il completamento dell'arredo della sede comunale
Art. 147 -Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri
Art. 148 - Contributo al comune di S. Donato Val Comino
Art. 149 - Contributo al comune di San Gregorio da Sassola
Art. 150 - Concorso finanziario della Regione per la realizzazione della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina, la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale Fiano/Civitella
Art. 151 -Concorso finanziario della Regione per interventi sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello sviluppo turistico ed economico dell'area
Art. 152 -Contributo alle Diocesi di Viterbo
Art. 153 -Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese
Art. 154 - Contributo alla provincia di Viterbo
Art. 155 -Contributo al comune di Gallinaro
Art. 156 - Contributo al comune di Sora per la realizzazione del centro polifunzionale e congressuale
Art. 157 -Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara
Art. 158 -Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 concernente lo sviluppo delle strutture culturali
Art. 159 -Contributo al comune di Viterbo per la mostra "Carri da guerra e principi etruschi"
Art. 160 -Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio"
Art. 161 -Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000
Art. 162 -Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39 concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole
Art. 163 -Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2000
Art. 164 -Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali
Art. 165 - Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane
Art. 166 - Contributo al comune di Viterbo per la manifestazione "Viterbo Festival"
Art. 167 -Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano"
Art. 168 -Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento della pinacoteca del museo civico
Art. 169 -Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42 concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche
Art. 170 -Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana per la XV Giornata Mondiale della Gioventù
Art. 171 - Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale
Art. 172 -Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero"
Art. 173 - Finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1984, n. 21 "Interventi per lo sviluppo delle strutture culturali del Lazio" e successive modifiche
Art. 174 -Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico per iniziative di interesse regionale
Art. 175 -Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile
Art. 176 -Iniziative per la valorizzazione dell'area archeologica di Pratica di Mare
Art. 177 -Iniziative per promuovere la cultura dello sport per persone portatrici di handicap
Art. 178 -Contributo al comune di Nettuno per la tappa conclusiva del Giro d'Italia
Art. 179 - Contributo per l'archivio museo storico di Fiume con sede in Roma
Art. 180 - Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia
Art. 181 -
Contributo alla Provincia di Viterbo per la realizzazione di un premio letterario
Art. 182 -Contributo al comune di S. Marinella per l'allestimento del museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale
Art. 183 - Iniziative per promuovere la cultura dello sport
Art. 184 - Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma per la ristrutturazione del teatro parrocchiale
Art. 185 - Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili
Art. 186 - Contributo per la realizzazione del Festival del teatro italiano
Art. 187 - Contributo al comune di Monteporzio Catone per il recupero del Parco Borghese
Art. 188 - Contributo al comune di Campagnano di Roma per la costruzione di una piscina
Art. 189 - Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36 concernente contributi al comune di Carpineto Romano nel centenario dell'enciclica Rerum novarum
Art. 190 - Contributi al comune di S. Donato Val Comino ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali
Art. 191 - Contributi ai comuni di Contigliano e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche
Art. 192 - Contributo al comune di S. Donato Val Comino per la migliore funzionalità degli impianti sportivi
Art. 193 - Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori di adeguamento dei rispettivi musei comunali
Art. 194 -
Contributo al comune di Piglio per la realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio"
Art. 195 -Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo
Art. 196 -Contributo per il recupero della ex casa circondariale di Montefiascone da adibire a centro culturale
Art. 197 -Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano
Art. 198 - Progetto "Le chiavi segrete della musica"
Art. 199 -Contributo straordinario all'Associazione amici degli istituti chimici
Art. 200 -Contributi per attività musicali
Art. 201 -Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate
Art. 202 -Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia
Art. 203 -Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo
Art. 204 -Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche
Art. 205 -Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di restauro della villa dell'Imperatore Traiano
Art. 206 -Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva acquisizione della Villa Garibaldi
Art. 207 -Contributo al comune di Ienne per il completamento dell'ostello
Art. 208 -Contributo al comune di Cervara di Roma per il completamento dell'Ostello Prataglia
Art. 209 - Contributo al comune di Sora per il centenario della nascita di Vittorio De Sica
Art. 210 -Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora
Art. 211 -Contributo al comune di Tivoli per l'attività svolta dal museo didattico del libro antico
Art. 212 -Compartecipazione con il comune di Fiumicino per la realizzazione del museo dell’agricoltura
Art. 213 - Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio"
Art. 214 -Contributo al comune di Mentana per favorire la partecipazione alla Fondazione del lascito documentario di Federico Zeri
Art. 215 -Contributo al comune di Isola del Liri per la realizzazione della biblioteca pubblica
Art. 216 - Contributo al comune di Fontechiari per la realizzazione di un parco giochi
Art. 217 - Contributo al comune di Arcinazzo Romano per l'organizzazione di un premio culturale
Art. 218 -Contributo per la realizzazione del progetto “Sport-Incontro"
Art. 219 - Contributo al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video
Art. 220 - Contributo al comune di Ciampino per l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival"
Art. 221 - Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche
Art. 222 -Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
Art. 223 -Contributo al centro regionale di Amatrice
Art. 224 -Contributo per realizzare ed attivare un incubatore d'impresa nell'area romana
Art. 225 -Finanziamento attività formative
Art. 226 -Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000
Art. 227 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21 "Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo dell'occupazione nella provincia di Latina"
Art. 228 - Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche
Art. 229 -Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
Art. 230 - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza", "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino, per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti sociali, educatori di comunità, educatori professionali
Art. 231 -Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche
Art. 232 -Contributo per l'istituzione di laboratori per disabili
Art. 233 -Contributo per la reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna
Art. 234 -Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione
Art. 235 -Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino
Art. 236 -Contributo all'Associazione "Peter Pan"
Art. 237 - Contributo per corsi di specializzazione in medicina
Art. 238 -Contributo alla società Farmacap
Art. 239 - Disposizioni semplificative in materia sanitaria
Art. 240 -Promozione di modelli innovativi per l'ospedalizzazione domiciliare
Art. 241 -Progetto pilota per l'assistenza domiciliare continuativa agli anziani
Art. 242 -Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere
Art. 243 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modifiche
Art. 244 -Contributo a favore della Società italiana di andrologia
Art. 245 -Contributo per la realizzazione del progetto pilota "Pronto cuore"
Art. 246 -Contributi in materia socio-assistenziale
Art. 247 - Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
Art. 248 - Contributi per l'espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro
Art. 249 -Realizzazione eliporto ospedale di Sora
Art. 250 -Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 251 -Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000"
Art. 252 -Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69 "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia" e successive modifiche
Art. 253 - Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune
Art. 254 -Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43 concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione
Art. 255 -Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura
Art. 256 -Aiuti integrativi consentiti nell'ambito della legge 9 marzo 2001, n. 49 in materia di encefalopatie spongiformi bovine
Art. 257 -Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose" e successive modifiche
Art. 258 - Contributo per imbottigliamento olio di oliva della Sabina
Art. 259 - Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri
Art. 260 - Contributo per la definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri
Art. 261 - Contributo all'Università della Tuscia per un piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo"
Art. 262 -Contributi ai nocciolicoltori per terreni colpiti dalla "moria del nocciolo"
Art. 263 -Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001"
Art. 264 -Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca
Art. 265 - Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno
Art. 266 -Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente" e successive modifiche
Art. 267 -Contributo al comune di Gerano per lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia
Art. 268 - Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche
Art. 269 -Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 "Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione" e successive modifiche
Art. 270 -Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche
Art. 271 -Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 "Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato"
Art. 272 - Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto di una vettura per trasporto disabili
Art. 273 -Contributi alle imprese artigiane per la diffusione delle normative sulla sicurezza
Art. 274 -Contributo per la valorizzazione dell'artigianato locale e degli antichi mestieri
Art. 275 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71 "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche
Art. 276 -Contributo al comune di Genzano per l'area destinata ad insediamenti produttivi
Art. 277 -Contributo al comune di Villa S. Stefano per il "Primo corso della scuola di ceramica"
Art. 278 - Contributo al comune di Alatri per la fiera dell'artigianato di qualità
Art. 279 -Contributo al consorzio imprese castelli romani per la manifestazione "L'oro dei Castelli"
Art. 280 -Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili
Art. 281 -Contributo aree provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni
Art. 282 - Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche
Art. 283 -Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie
Art. 284 -Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche
Art. 285 - Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche
Art. 286 - Modifica all'articolo 66 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche. Disposizioni attuative
Art. 287 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche
Art. 288 -Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Art. 289 -Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Art. 290 -Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Art. 291 -Definizione dei procedimenti per il rilascio di concessioni edilizie ai sensi della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche
Art. 292 -Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo"
Art. 293 - Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia"
Art. 294 - Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici
Art. 295 -Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico
Art. 296 -Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche
Art. 297 -Accertamento del reddito nelle procedure per l'acquisto degli alloggi IACP
Art. 298 - Dichiarazione d'urgenza


Art. 1
(Autorizzazione finanziamento di leggi)

1. Relativamente all'anno finanziario 2001 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro A.


Art. 2
(Conferma disposizioni della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992")

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della l.r. 36/1992.


Art. 3
(Disposizioni per il contenimento della spesa)

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2001 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l’attuazione dei programmi comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno ed altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie, già previste negli elenchi allegati al bilancio.

2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell’85 per cento dello stanziamento annuo.

3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell’Assessore competente per materia, di concerto con l’Assessore competente in materia di politiche del bilancio, programmazione e programmi comunitari.

4. Alle deliberazioni d’impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.


Art. 4
(Conferma disposizioni dell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997,
n. 11 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997")


1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2001 le disposizioni contenute nell’articolo 71 della l.r. 11/1997.


Art. 5
(Riduzione delle tasse di concessione regionale)

1. Nel corso del triennio 2002-2004, gli importi delle singole voci delle tasse di concessioni regionali, attualmente vigenti, previste nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 17 per cento, con effetto dal 1° gennaio 2002, del 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2003 e di un ulteriore 17 per cento con effetto dal 1° gennaio 2004, fino alla concorrenza della misura massima di riduzione del 51 per cento.


Art. 6
(Conferma disposizioni della legge regionale
21 gennaio 2001, n. 2 "Assestamento del bilancio di previsione
della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000")

1. Sono confermate, a valere sugli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli nel bilancio 2001 e per gli importi già stabiliti, le finalizzazioni previste dagli articoli 8, 26, 30, 32, 34, 35 e 36 della l.r. 2/2001.


Art. 7
(Contributo finanziario per l'area di produzione Frascati doc)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349 un importo fino alla concorrenza di lire 550 milioni è destinato ai produttori i cui terreni, ricadenti nell'area di produzione Frascati doc, rientrano nei confini del comune di Roma e sono esclusi dai confini della XI comunità montana.


Art. 8
(Contributo finanziario per copertura situazioni debitorie)

1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 23120 un importo sino a lire 2 miliardi 143 milioni è destinato al concorso finanziario della Regione alla copertura delle situazioni debitorie determinatesi nell'anno 2000 e precedenti.


Art. 9
(Estensione del patto territoriale per lo sviluppo delle periferie
metropolitane al territorio del comune di Guidonia)

1. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) il patto territoriale per lo sviluppo delle periferie metropolitane coincidenti con la V e la VIII circoscrizione del comune di Roma, di cui al comma 1 dello stesso articolo 47, è esteso al territorio del comune di Guidonia.

2. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 28117 è riservata per l'anno 2001 una quota pari a lire 5 miliardi per il territorio di Guidonia. Le risorse regionali integrano quelle apportate dal comune di Guidonia allo stesso titolo.

3. Per le spese connesse alla fase informativa di definizione e di concertazione del patto si provvede, per l'anno 2001, sino alla concorrenza di lire 200 milioni con il Fondo di cui all'articolo 47, comma 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998).


Art. 10
(Modifica all'articolo 47 della legge regionale
18 maggio 1998, n. 14 concernente fondo per i patti territoriali)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 14/1998, è sostituita dalla seguente:
"c) copertura degli oneri derivanti:
1) dall'attività istruttoria relativa all'assegnazione dei finanziamenti di cui alla lettera b);
2) dall'attività di promozione e di assistenza, anche in relazione a patti non ancora istruiti;
3) dall'attività di coordinamento e di controllo dello stato di avanzamento dei patti in fase di istruttoria ed approvati.".


Art. 11
(Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano,
della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale)

1. La Regione promuove l'attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati "Progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" concernenti interventi straordinari di restauro, recupero e valorizzazione di beni ambientali e culturali finalizzati alla qualificazione ed allo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio dei bacini lacuali di Albano, di Nemi e del vulcano laziale, nei comuni di Albano Laziale, Rocca di Papa, Marino, Castelgandolfo, Genzano e Nemi.

2. I progetti riguardanti gli interventi di cui al comma 1 devono essere presentati dagli enti locali o dai loro consorzi all'assessorato regionale competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie che, sulla base della valutazione di congruità agli obiettivi del presente articolo e dei programmi settoriali regionali, adotta i provvedimenti di finanziamento dei progetti, a seguito della delibera della Giunta regionale di riparto dello stanziamento.

3. All'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, si provvede secondo le modalità stabilite dall'articolo 6, secondo comma della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.

4. La spesa autorizzata per l'anno 2001 è stabilita in lire 8 miliardi. Nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo numero 28174 denominato: "Interventi straordinari per l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del lago di Albano, della conca del lago di Nemi e del vulcano laziale" con lo stanziamento di lire 8 miliardi, di cui 6 miliardi per i comuni di Albano, Castelgandolfo e Marino e 2 miliardi per i comuni di Rocca di Papa, Genzano e Nemi.


Art. 12
(Costituzione di una società ai sensi del decreto legislativo
1 dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196")

1. La Regione, al fine di esternalizzare lo svolgimento di attività di servizio effettuate al suo interno anche impegnando lavoratori socialmente utili, promuove, attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., utilizzando il fondo di rotazione di cui all’articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, la costituzione di una società di servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 468/1997, la cui forza lavoro venga selezionata secondo le tipologie e con le finalità indicate dalla medesima lettera a).

2. La Regione si avvale della società di servizi per le attività di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di servizi aggiuntivi non precedentemente affidati in appalto o in concessione.

3. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è effettuato in base ad un’apposita convenzione, di durata quinquennale, fra la Regione e la costituenda società.

4. Per le spese connesse alle attività oggetto della convenzione di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001-2003 il capitolo numero 28166, con la votazione di lire 4 miliardi, per l’esercizio di bilancio 2001 e di lire 5 miliardi per gli esercizi 2002 e 2003. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.


Art. 13
(Disposizioni relative al patrimonio delle
aziende unità sanitarie locali)

1. I redditi, le rendite ed ogni altro provento, al netto dei relativi costi di gestione, provenienti dalla gestione dei beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modifiche nonché tutti i proventi ed i corrispettivi derivanti dall'alienazione di tali beni ovvero derivanti a qualsiasi titolo dal loro trasferimento, prodotti o percepiti nel periodo di gestione da parte dei comuni, effettuata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, fino al loro trasferimento alle aziende unità sanitarie locali (USL), in comunione, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 18/1994 e successive modifiche nonché nel periodo di gestione da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della l.r. 18/1994 e successive modifiche, confluiscono nel patrimonio pro-indiviso delle aziende USL, ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche.

2. I beni mobili ed immobili trasferiti alle aziende USL ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a) della l.r. 18/1994 e successive modifiche, qualora sottratti, successivamente a tale trasferimento, alla loro destinazione finalizzata all'erogazione di servizi igienico-sanitari, rientrano nella categoria di beni disciplinata dall'articolo 23, comma 2, lettera b) della l.r. 18/1994 e successive modifiche e sono trasferiti pro-indiviso alle aziende USL, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 18/1994 e successive modifiche. Le modalità di individuazione di tali beni e del loro effettivo trasferimento sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 14
(Misure a sostegno delle pari opportunità)

1. La Regione, in armonia con gli obiettivi specifici contenuti nel Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 asse E, sostiene e promuove azioni per consentire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro nel rispetto delle esigenze legate alla maternità ed alla vita familiare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza un programma di interventi mirati a creare condizioni di contesto positive mediante un sostegno economico alle famiglie con numero di figli minori superiore a due ed alle ragazze madri.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i requisiti ed i termini per l'accesso ai benefici nonché la ripartizione dei relativi fondi, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) previsione di un sostegno economico corrispondente a lire 700 mila mensili per ogni destinataria;
b) corresponsione del sostegno di cui alla lettera a) per il periodo di anni due che decorrono dalla data di nascita del figlio;
c) corresponsione di un sostegno economico corrispondente a lire 1 milione mensili per il periodo di anni tre che decorrono dalla data di nascita del figlio in favore di donne portatrici di handicap o comunque appartenenti a categorie svantaggiate;
d) corresponsione del sostegno mensile per una quota parte in denaro e per una quota in buoni per l'acquisto di beni e/o servizi necessari al figlio;
e) adeguamento delle soglie di reddito generalmente previste per l'accesso ai servizi gratuiti legati all'educazione ed all'istruzione, per il più idoneo perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

4. La Giunta regionale provvede con procedura ad evidenza pubblica ad individuare il soggetto o i soggetti terzi per la stipula delle convenzioni inerenti i buoni acquisto di cui al comma 3, lettera d).

5. La spesa prevista di lire 16 miliardi 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 fa carico ai capitoli numeri 28962, 28963 e 28964, in proporzione agli stanziamenti dei capitoli stessi.

6. Per la spesa di lire 1 miliardo 800 milioni necessaria per l'integrazione del sostegno in favore dei soggetti di cui al comma 3, lettera c) è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 28970, denominato: "Sostegno economico per la nascita di un figlio a favore di donne portatrici di handicap o appartenenti a categorie svantaggiate".


Art. 15
(Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari
per il recupero dei tossicodipendenti)

1. Al fine di favorire percorsi riabilitativi e di reintegrazione dei soggetti tossicodipendenti, la Regione assegna un contributo una tantum di lire 400 milioni all'Associazione comunità Massimo che attua sul territorio regionale, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali (USL), percorsi di riabilitazione mediante la disintossicazione protetta in ambiente residenziale dei soggetti tossicodipendenti trattati con il metadone.

2. All'ente ausiliario Villa Maraini è assegnato un contributo di lire 250 milioni per la prosecuzione del progetto in atto nel quartiere di Tor Bella Monaca nel comune di Roma. Agli enti ausiliari Magliana 80, La Tenda, Parsec è assegnato un contributo di lire 150 milioni ciascuno, per il finanziamento di interventi a bassa soglia che hanno come obiettivo la protezione ed il miglioramento della salute di persone che fanno uso di droga e non sono nelle condizioni di uscire dalla tossicodipendenza. I progetti devono riguardare, in particolare:
a) la tutela della salute fisica;
b) la riduzione del numero di persone che usano droghe per via endovenosa;
c) la riduzione dei rischi da infezione;
d) la riduzione dei comportamenti a rischio e della mortalità per overdose;
e) la riduzione della microcriminalità.

3. Un contributo di lire 100 milioni è assegnato alla Ce.I.S. S. Crispino di Viterbo.

4. Un contributo di lire 150 milioni è assegnato all'Associazione genitori e amici insieme contro la droga per il supporto alle iniziative programmate nella lotta alla droga ed all'emarginazione.

5. A tale fine è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 41363 denominato "Contributi finanziari ad associazioni e ad enti ausiliari per il recupero dei tossicodipendenti" con lo stanziamento di lire 1 miliardo 650 milioni.


Art. 16
(Contributi ai comuni per edifici destinati a proprie sedi)

1. Nell’ambito delle iniziative attuabili con lo stanziamento del capitolo numero 13111 sono attribuiti:
a) al comune di Acquapendente fino a lire 1 miliardo;
b) al comune di Anzio (Villa Corsini - Sarsina) fino a lire 3 miliardi;
c) al comune di Ardea fino a lire 1 miliardo 500 milioni;
d) al comune di Fiano Romano fino a lire 500 milioni;
e) al comune di Fondi fino a lire 2 miliardi;
f) al comune di Gallinaro fino a lire 200 milioni;
g) al comune di Guidonia fino a lire 5 miliardi;
h) al comune di Monterotondo fino a lire 1 miliardo;
i) al comune di Morlupo fino a lire 1 miliardo;
l) al comune di Piansano fino a lire 700 milioni;
m) al comune di Piglio fino a lire 300 milioni;
n) al comune di Sezze fino a lire 700 milioni;
o) al comune di Vicalvi fino a lire 450 milioni.


Art. 17
(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. La Regione in armonia con l'obiettivo globale 1 del Programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 "Contribuire all'occupabilità dei soggetti in età lavorativa", promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate al superamento delle difficoltà di impiego dei soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro; a tal fine la Giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano quinquennale di interventi finalizzato alla concessione di aiuti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e, limitatamente alle zone obiettivo 2, alle categorie di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991/1993) ed alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata, secondo le modalità definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e nel programma quinquennale di cui al comma 1 richiamato nel protocollo stesso, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, per un periodo massimo di cinque anni.

3. Per l'anno 2001 è data priorità alle domande di sgravio relative ad assunzioni di soggetti appartenenti alla categoria dei lavoratori socialmente utili.

4. Per gli enti locali che corrispondono gli oneri contributivi ad istituti diversi dall'INPS e che procedono ad assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 1, la Regione provvede, attraverso singole intese con l'ente interessato, alla concessione di contributi a copertura dei costi inerenti gli sgravi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono valutati in lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

6. Nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli numeri 28950, 28951 e 28952 sono riservati, per le finalità di cui al comma 2, i seguenti importi:
a) per l'anno 2001 la somma di lire 6 miliardi;
b) per l'anno 2002 la somma di lire 7 miliardi;
c) per l'anno 2003 la somma di lire 7 miliardi.

7. La Regione concorre alla copertura degli oneri di cui al comma 5 con la somma di lire 2 miliardi mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 24152, denominato: "Concorso finanziario regionale per l'attuazione degli interventi previsti nell'intesa stipulata con l'INPS a favore dei lavoratori svantaggiati e per la realizzazione della relativa campagna d'informazione".

8. La Regione concorre alle spese sostenute dai comuni al di sotto dei 5 mila abitanti che realizzano attività di pubblico interesse, stabilizzando lavoratori socialmente utili, nei termini e con le modalità stabilite dal piano di cui al comma 1.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è istituito il capitolo numero 24154, denominato: "Concorso finanziario regionale alle spese sostenute dai comuni per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili" con lo stanziamento di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001 e 2002.


Art. 18
(Programmi per l'innovazione nell'area romana)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e delle linee della programmazione regionale, promuove e favorisce i programmi ed i progetti di investimento riguardanti l'area romana. In tale contesto la Regione realizza le iniziative necessarie al perseguimento degli obiettivi previsti, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma stipulata in data 22 marzo 2000 tra la Regione ed il Governo, dall'accordo di programma quadro APQ6 per la ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche, sistema universitario regionale ed alta formazione, assicurando il raccordo con il complesso dei programmi e dei progetti della Regione a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 interessano, in particolare i quadranti di Roma-Tiburtina e Castel Romano, in connessione con la realizzazione dei poli tecnologici, nonché i quadranti ove sono localizzate le principali attività universitarie e di ricerca e di sviluppo, pubbliche e private.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, direttamente ed attraverso la rete delle società strumentali di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo, ricerca ed organizza la collaborazione con le università, enti pubblici e privati, mondo imprenditoriale e finanziario.

4. In particolare, la Regione intende favorire i processi e le iniziative già in atto o programmate a Roma e nell'area romana nei settori dell'Information and comunication Technology (ICT) e multimediale, in considerazione delle altissime potenzialità connesse allo sviluppo di tali settori in un contesto territoriale particolarmente vocato. A tale riguardo, la Regione promuove e sostiene la progettazione, la realizzazione e le attività di un centro di eccellenza denominato "Centro Atena - Centro europeo per la comunicazione multimediale interattiva", di seguito denominato Centro.

5. La Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), società che nell'ambito della rete di organismi dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della l.r. 6/1999 è chiamata a svolgere la funzione di promozione e sostegno dell'innovazione e delle nuove tecnologie, promuove e realizza il Centro, con il coinvolgimento di università, organismi di ricerca, imprese pubbliche e private, istituzioni finanziarie.

6. Le funzioni del Centro riguardano, in particolare:
a) generazione e valutazione di scenari tecnologici e di mercato;
b) ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e trasferimento;
c) dimostrazione di tecnologie innovative;
d) alta formazione ed apprendimento a distanza;
e) promozione territoriale;
f) promozione della cultura scientifica e tecnologica;
g) creazione e sviluppo d'impresa;
h) divulgazione anche attraverso attività d'intrattenimento.

7. A supporto dell'iniziativa, oltre alle risorse finanziarie proprie ed al fondo di cui al comma 8, la Fi.La.S. ricerca ed attiva, in collaborazione con la Regione, i necessari cofinanziamenti di parte pubblica e privata, a valere sulle norme nazionali e comunitarie.

8. Per il concorso regionale alle spese connesse alla progettazione, realizzazione ed attività del Centro è istituito un fondo speciale regionale, gestito dalla Fi.La.S. ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 6/1999, denominato "Fondo speciale per il Centro ICT e multimedialità". La gestione del fondo è regolata da apposita convenzione tra la Regione e la Fi.La.S..

9. La dotazione del fondo di cui al comma 8 è stabilita in lire 55 miliardi nel triennio 2001 - 2003 e stimata, rispettivamente, per lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 2001, lire 15 miliardi per l'esercizio finanziario 2002 e lire 25 miliardi per l'esercizio finanziario 2003. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. Gli stanziamenti possono essere progressivamente adeguati con delibera di Giunta regionale ai sensi del comma 12, in relazione allo sviluppo dell'iniziativa e dei cofinanziamenti provenienti da altre fonti pubbliche e private. Il fondo è conferito annualmente alla Fi.La.S. con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione e programmi comunitari, sulla base di un progetto-quadro iniziale e delle specifiche articolazioni annuali e gestito con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 8.

10. Al fine di assicurare la partecipazione della Regione ad un programma triennale di azioni, di concerto con la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, finalizzato alla divulgazione, all'accesso all'informazione per via telematica e scientifica, alla conservazione permanente del patrimonio librario e documentario ai fini della ricerca scientifica e storica, la Giunta regionale stipula apposita convenzione con la biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II per disciplinare le specifiche attività e le modalità di intervento. Gli oneri a carico regionale sono stimati in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

11. La Regione concorre al finanziamento di ulteriori iniziative rientranti nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma di cui al comma 1, attraverso l'utilizzo di una quota degli stanziamenti di cui al comma 12.

12. E' istituito nel bilancio di previsione 2001-2003 il capitolo numero 28159, denominato: "Concorso regionale agli oneri connessi alla promozione e sostegno ai processi di innovazione nell'area romana", con la dotazione di lire 20 miliardi per l'anno 2001, 20 miliardi per l'anno 2002 e 35 miliardi per l'anno 2003. Una quota degli stanziamenti è destinata al fondo di cui al comma 8, secondo quanto stabilito al comma 9; un'ulteriore quota è destinata all'iniziativa di cui al comma 10 secondo quanto ivi stabilito; la dotazione residua è destinata alle finalità di cui al comma 11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente in materia di programmazione, provvede a definire la ripartizione annuale tra le diverse finalità, tenendo conto delle previsioni di stanziamento indicate nei commi 9 e 10.


Art. 19
(Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 23 "Fondo regionale
per l'assistenza tecnica e finanziaria a piccole e medie imprese
operanti nel Lazio" e successive modifiche)

1. L'articolo 1 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 1


1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto ed al fine di promuovere ed incentivare i processi di innovazione, in particolare nell'area romana ove sono localizzati grandi centri universitari e di ricerca pubblica e privata, costituisce un fondo regionale destinato a:
a) incentivare i processi di innovazione tecnologica, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo, l'introduzione di sistemi di qualità aziendale e l'utilizzo delle tecnologie dell'accesso all'informazione, attraverso contributi finanziari e/o servizi in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, dei loro consorzi e/o di altre forme associative;
b) realizzare studi, attività di progettazione, iniziative connesse con le finalità della presente legge nonché partecipare a consorzi e società di servizi, costituiti in forma temporanea o definitiva, sempre operanti nell'ambito delle finalità della presente legge.

2. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione alla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

      3. La gestione di cui al comma 2 è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.".

2. L'articolo 2 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 2


1. I contributi e/o i servizi di cui all'articolo 1 devono riguardare:
a) le attività di ricerca industriale volte all'acquisizione di nuove conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un miglioramento di quelli esistenti;
b) la ricerca applicata, eventualmente integrata da specifiche attività di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati nonché la connessa formazione e la diffusione delle tecnologie derivanti dalla medesima ricerca;
c) le azioni propedeutiche alla realizzazione di investimenti quali: studi di fattibilità, valutazione del valore delle aziende, lay-out organizzativi, fusioni di imprese, acquisizioni e ad altri significativi programmi di sviluppo industriale;
d) le attività per la creazione di strumenti volti ad attivare le potenzialità del commercio elettronico e della comunicazione multimediale;
e) l'acquisizione di brevetti, di licenze e di altri investimenti immateriali necessari alle attività precompetitive;
f) le attività volte all'ottenimento da parte delle imprese della certificazione di qualità e della certificazione ambientale.".

3. L'articolo 3 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 3


1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione concede contributi:
a) alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi, sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 100 mila euro. Il limite massimo è ridotto a 15 mila euro per le attività volte all'ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione di qualità e della certificazione ambientale. I contributi concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 agosto 1992, ed in particolare dal punto 3.2. e dalle eventuali modifiche della materia da parte di organismi centrali dello Stato;
b) a strutture consortili, enti e società che abbiano come finalità la fornitura dei servizi di cui alla lettera a), sino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili ed entro il limite massimo fissato dalla disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

      2. Una quota del fondo è destinata allo svolgimento, da parte della Fi.La.S., di studi, progetti ed altre iniziative in favore delle piccole e medie imprese del Lazio, connesse alle finalità del presente articolo nonché alla partecipazione a consorzi, enti e società di servizio e consulenza, secondo le modalità previste dallo statuto della Fi.La.S..

      3. In presenza di strumenti agevolativi similari, gestiti dalla Regione a valere su fondi nazionali e/o comunitari, per le domande presentate in base alla presente legge, sussistendo i requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti beneficiari e previa comunicazione alle società che hanno presentato domanda, può essere proposto il trasferimento su tali strumenti. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono, comunque, prioritariamente assegnate alle imprese che non hanno altra possibilità di ottenere fonti agevolative nazionali e comunitarie alternative. Gli altri eventuali criteri di priorità sono definiti con apposite disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale.

      4. La Fi.La.S. può, inoltre, a richiesta della Regione, utilizzare una quota del fondo di cui al comma 1 per spese connesse all'attuazione di programmi comunitari, di leggi nazionali e regionali e per la realizzazione di azioni sperimentali finalizzate alla promozione ed allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) del Lazio.".

4. L'articolo 4 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 4


1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono essere presentate alla Fi.La.S., che provvede ad effettuare le verifiche istruttorie che sono sottoposte, per le conseguenti decisioni, al nucleo di valutazione di cui al comma 2.

2. Il nucleo di valutazione, istituito presso la Fi.La.S., è composto dal direttore della Fi.La.S. e da tre dirigenti regionali designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione, coordinamento risorse comunitarie. La costituzione del nucleo di valutazione è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il nucleo di valutazione verifica la conformità delle proposte di intervento ai contenuti della presente legge esprimendo un parere di conformità, positivo o negativo, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Fi.La.S..

3. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione, la Fi.La.S. provvede alla concessione dei benefici previsti dalla presente legge, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, la Fi.La.S. sottopone all'assessorato regionale competente in materia di bilancio un programma delle iniziative che intende attivare, al fine di ottenere l'autorizzazione al prelievo dei relativi fondi, secondo le modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

5. L'articolo 5 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 5


1. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso.

2. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. fa fronte utilizzando una quota dei fondi conferiti dalla Regione stabilita nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

6. L'articolo 6 della l.r. 23/1986 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 6


1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 28155, denominato: "Fondo per l'innovazione delle PMI" con lo stanziamento di lire 16 miliardi per l'anno 2001, 2 miliardi per l'anno 2002 e 2 miliardi per l'anno 2003.

2. Il capitolo numero 22150 resta iscritto in bilancio per la sola gestione dei residui.".


Art. 20
(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 "Costituzione
di un fondo speciale regionale a favore delle imprese del Lazio
che versano in particolare stato di crisi" e successive modifiche)

1. L'articolo 1 della l.r. 2/1985 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

"Art. 1
(Costituzione del fondo)


1. La Regione, in conformità ai principi sanciti dall'articolo 45 dello Statuto, costituisce un fondo speciale destinato all'assistenza tecnico-finanziaria a favore delle piccole e medie imprese del Lazio, in fase di avvio o che presentino programmi di sviluppo.

2. Il fondo di cui al comma 1 è affidato in gestione alla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. (Fi.La.S.), ai sensi dell'articolo 24, comma 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.

      3. La gestione di cui al comma 2 è regolata da apposita convenzione da stipularsi con la Fi.La.S. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.".

2. L'articolo 2 della l.r. 2/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"Art. 2
(Ambito e natura degli interventi)


1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano, in particolare:
a) il cofinanziamento di interventi finanziari attuati dalla Fi.La.S., a favore delle piccole e medie imprese del Lazio;
b) il cofinanziamento della partecipazione della Fi.La.S. a fondi e/o a società costituite per realizzare interventi finanziari a favore delle piccole e medie imprese del Lazio.

      2. Gli interventi del fondo non possono essere superiori al 50 per cento dei fondi privati, ivi compresi quelli della Fi.La.S. e riguardano in via prioritaria:
a) partecipazioni nel capitale sociale;
b) sottoscrizione di obbligazioni convertibili.
    3. Nei confronti delle aziende oggetto dell'intervento la Fi.La.S. è autorizzata a porre in essere anche tutte le altre operazioni previste dal proprio statuto, se conformi al regolamento (CE) n. 1685/00 della Commissione, del 28 luglio 2000.

    4. I rendimenti ottenuti dagli investimenti possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati, come meglio dettagliato nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

    3. L'articolo 3 della l.r. 2/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

    "Art. 3
    (Procedure)

    1. I progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), devono essere presentati alla Fi.La.S., che provvede a verificarne la fattibilità tecnico-economica, a determinare gli strumenti più efficaci da proporre fra quelli previsti nel proprio statuto e ad effettuare tutte le altre verifiche istruttorie che sono sottoposte per le conseguenti decisioni al nucleo di valutazione di cui al comma 2. I progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono sottoposti al nucleo di valutazione di cui al comma 2 da parte della Fi.La.S. dopo la messa a punto di un progetto articolato e di una idonea ricerca di partner.

    2. Il nucleo di valutazione, istituito presso la Fi.La.S., è composto dal direttore della Fi.La.S. e da tre dirigenti regionali designati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, dall'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e dall'Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione e coordinamento risorse comunitarie. La costituzione del nucleo di valutazione è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il nucleo di valutazione verifica la conformità delle proposte di intervento ai contenuti della presente legge esprimendo un parere di conformità, entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dalla Fi.La.S..

    3. A seguito del parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione di cui al comma 2, la Fi.La.S. provvede all'attuazione dei progetti giudicati ammissibili, sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.".

    4. L'articolo 4 della l.r. 2/1985 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

    "Art. 4
    (Disposizioni finanziarie)


    1. Gli oneri di cui alla presente legge gravano sul capitolo di nuova istituzione numero 28157, denominato: "Fondo speciale per l'assistenza tecnico-finanziaria alle Pmi del Lazio" del bilancio regionale di previsione 2001 con lo stanziamento di lire 4 miliardi per l'anno 2001 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

    2. Gli interessi ed i rendimenti maturati sul fondo vanno ad incrementare il fondo stesso.

    3. Alle spese di gestione del fondo la Fi.La.S. fa fronte utilizzando una quota dei fondi conferiti dalla Regione stabilita nella convenzione di cui all'articolo 1, comma 3.

    4. Al fondo confluiscono le residue disponibilità di cui al PIM mis. 2.2 e obiettivo 2 1994/1996 mis. 2.4, senza vincoli di destinazione territoriale.".


    Art. 21
    (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 19
    "Iniziative regionali per la cooperazione allo sviluppo,
    per la collaborazione e la solidarietà internazionale")

    1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 19/2000, è inserito il seguente:

    "Art. 21 bis
    (Fondo di rotazione)


    1. E’ istituito un fondo speciale di rotazione per il finanziamento dei progetti per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale. Il fondo è gestito dall’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A..

    2. I finanziamenti possono avere la durata massima di anni dieci e sono restituibili mediante rate annuali costanti posticipate.

    3. I finanziamenti sono gravati per interessi e spese varie da un onere complessivo non superiore di un punto al tasso ufficiale di sconto annuo, oltre al rimborso del capitale.

    4. L’ammortamento del finanziamento può avere inizio su richiesta dell’interessato due anni dopo la concessione del finanziamento stesso, in tal caso i previsti interessi sono capitalizzati.

    5. La Regione costituisce a tale scopo, un fondo di rotazione presso l’Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – Sviluppo Lazio S.p.A. di lire 300 milioni.

    6. Al relativo onere si provvede con lo stanziamento di pari importo del capitolo numero 11249, denominato: “Fondo di rotazione per le iniziative per la cooperazione allo sviluppo, per la collaborazione e la solidarietà internazionale”.".


    Art. 22
    (Contributo per la realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo)

    1. Al fine di partecipare alla realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo, è istituito il capitolo numero 28177 nel bilancio 2001 denominato: “Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione dell’aeroporto civile di Viterbo”, con lo stanziamento di lire 500 milioni.


    Art. 23
    (Promozione del turismo montano)

    1. Nelle more del complessivo riordino della legislazione regionale in materia di aree montane e collinari che promuova e sviluppi il turismo montano e valorizzi le risorse ambientali, culturali e turistiche delle aree collinari, la Regione promuove lo sviluppo del turismo della montagna.

    2. Per i fini di cui al comma 1 sono concessi, nei limiti del “fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio” di cui al comma 11, finanziamenti regionali per l’attuazione di un programma integrato di interventi che consentano di valorizzare e salvaguardare le risorse strutturali ed ambientali, di diversificare e specializzare l’offerta turistica e culturale, di incrementare i livelli occupazionali.

    3. L’ambito territoriale interessato dagli interventi di cui al comma 2 è costituito dalle seguenti aree:
    a) area reatina 1, comprendente i comuni di:
    1) Rieti;
    2) Cantalice;
    3) Leonessa;
    4) Cittaducale;
    5) Castel Sant’Angelo;
    6) Borgovelino;
    7) Micigliano;
    8) Cittareale;
    9) Amatrice;
    10) Accumuli;
    b) area reatina 2, comprendente i comuni di:
    1) Collegiove;
    2) Nespolo;
    3) Collalto S.;
    4) Paganico;
    5) Ascrea;
    6) Castel di Tora;
    7) Marcetelli;
    8) Varco Sabino;
    9) Fiamignano;
    10) Pescorocchiano;
    11) Petrella Salto;
    12) Borgorose;
    c) area dell’alta valle dell’Aniene e di Collepardo, comprendente i comuni di:
    1) Camerata Nuova;
    2) Cervara di Roma;
    3) Subiaco;
    4) Jenne;
    5) Vallepietra;
    6) Filettino;
    7) Trevi nel Lazio;
    8) Affile;
    9) Arcinazzo;
    10) Guarcino;
    11) Vico nel Lazio;
    12) Collepardo;
    d) area di San Donato di Val Comino, comprendente i comuni di:
    1) San Donato Val Comino;
    2) Settefrati;
    3) Picinisco;
    4) San Biagio Saracinisco.

    4. I finanziamenti previsti dal comma 2, destinati ad enti ed a soggetti esterni all’amministrazione regionale, sono concessi in forma di contributo in conto capitale, nella misura massima dell’ottanta per cento del costo degli interventi.

    5. Ai soggetti di cui al comma 6, lettera c), possono essere concessi, in alternativa a quelli in conto capitale, contributi in conto ammortamento mutui.

    6. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal comma 2, non riservati all’amministrazione regionale:
    a) gli enti locali territoriali, anche in forma associata;
    b) gli altri enti pubblici e le società a partecipazione pubblica;
    c) le associazioni, le imprese e le cooperative sociali private.

    7. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dal comma 1 gli interventi concernenti:
    a) le opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione delle acque reflue;
    b) le iniziative per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, artistiche, monumentali e delle aree naturali protette;
    c) le manifestazioni culturali, di spettacolo, congressuali e di educazione ambientale, utili ai fini del prolungamento della stagione turistica, della diversificazione e specializzazione dell’offerta turistica e della creazione di un’immagine turistica qualificata;
    d) le strutture destinate alle attività ricreative, sportive e di educazione ambientale nonché strutture ricettive e di completamento della ricettività, ivi comprese quella della ristorazione;
    e) i sistemi organici di servizi pubblici connessi alla fruibilità della montagna, comprensivi di aree di parcheggio attrezzato;
    f) il potenziamento delle infrastrutture che migliorino l’accesso alle aree di intervento;
    g) l'incremento delle attività produttive, compatibile con i valori ambientali tutelati.

    8. I finanziamenti previsti dal comma 2 non possono essere concessi:
    a) per l’acquisto di immobili;
    b) per interventi privati di manutenzione ordinaria;
    c) per iniziative destinate unicamente ai dipendenti di enti pubblici ovvero ai soci o dipendenti di organizzazioni ed enti privati.

    9. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti previsti dal comma 2:
    a) gli interventi attuati da enti locali interessati dagli accordi di programma e dagli strumenti di contrattazione programmata di cui all’articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
    b) gli interventi attuati da operatori privati associati;
    c) la partecipazione finanziaria per una quota superiore all’80 per cento attraverso la concorrenza di altri soggetti.

    10. Le procedure per l’adozione di piani di intervento e aggiornamento del programma sono:
    a) la Giunta regionale, in conformità alle linee della programmazione socio-economica territoriale regionale, ivi compresa quella paesistica, adotta, su proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione e bilancio, il programma integrato di interventi per lo sviluppo del turismo montano, di seguito denominato programma, di durata triennale, articolato in annualità, che è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione (BUR).
    b) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province interessate procedono, nell’ambito dei rispettivi territori, alle consultazioni dei comuni singoli o associati e degli altri soggetti interessati ed inviano alla Regione le proposte degli interventi da realizzare;
    c) la Giunta regionale, entro i successivi novanta giorni, valutate le proposte provinciali, avvalendosi del contributo dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. e tenuto conto dei criteri di priorità, approva il programma degli interventi, in considerazione delle prospettive dello sviluppo turistico ed occupazionale in rapporto alle potenzialità del territorio di intervento;
    d) il programma, approvato dalla Giunta regionale, è pubblicato sul BUR;
    e) il programma, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, indica:
    1) gli interventi da attuare nel triennio di validità ed i tempi per la loro definizione;
    2) le aree in cui localizzare gli interventi;
    3) le coperture finanziarie con riferimento ai bilanci regionali pluriennali ed annuali;
    4) la specificazione degli enti e dei soggetti attuatori pubblici o privati;
    5) gli importi massimi di spesa da ammette a finanziamento e la percentuale di finanziamento da concedere, in relazione al tipo di intervento, ai diversi enti e soggetti attuatori ed alle zone interessate, entro limiti fissati dall’Unione Europea per le imprese nonché le condizioni per l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
    6) le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti, per la verifica dello stato di attuazione dei progetti nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti stessi, rinviando, ove esistenti, alle specifiche disposizioni di cui alle leggi regionali di settore relative alle materie nelle quali rientrano gli interventi da finanziare;
    7) le modalità di coordinamento con i piani di settore esistenti;
    f) il programma può essere aggiornato, in relazione allo stato di attuazione delle singole annualità o a variazioni del bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BUR.

    11. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2001 e pluriennale per il triennio 2001-2003 il capitolo numero 28183 denominato “Fondo speciale per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree montane del Lazio”.

    12. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2001-2003 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 11 è stabilito in lire 18 miliardi, di cui lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2001, lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2002 e lire 6 miliardi per l’esercizio finanziario 2003.



    Art. 24
    (Interventi straordinari per la ripresa economica e lo
    sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone)

    1. Al fine di favorire la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella provincia di Frosinone, la Regione promuove interventi mirati e la realizzazione di opere pubbliche.

    2. Per la risoluzione dei problemi di traffico inerenti il nodo viario di Frosinone la Regione promuove un progetto organico di riordino delle infrastrutture viarie assicurando la separazione del traffico urbano da quello di attraversamento. La Regione assicura, altresì, la realizzazione degli interventi prioritari di adeguamento della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156 nel tratto urbano e dei necessari collegamenti diretti del casello autostradale con la strada statale numero 6 Casilina.

    3. Per l’acquisizione del progetto di cui al comma 2 e la realizzazione dei relativi interventi è disposto un finanziamento di lire 30 miliardi i cui relativi impegni di spesa sono assunti sul capitolo numero 31221 del bilancio regionale avente per oggetto: “Interventi regionali in materia di grande viabilità (l.r. 22/1987 e successive modifiche)”.

    4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il programma di interventi di cui al comma 2 affidando al comune di Frosinone la progettazione e la realizzazione degli interventi pertinenti al tratto urbano della strada statale numero 155 e della strada statale numero 156.

    5. Per le finalità di cui al presente articolo sono inoltre previsti i seguenti interventi:
    a) realizzazione del Palazzo delle Esposizioni e Centro servizi nel comune di Cassino per lire 3 miliardi;
    b) recupero e mantenimento del patrimonio storico, archeologico e religioso nei comuni di Anagni per lire 750 milioni e Ferentino per lire 750 milioni;
    c) recupero e riutilizzo del castello di Cantelmo nel comune di Alvito per lire 500 milioni;
    d) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Sgurgola per lire 500 milioni;
    e) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Morolo per lire 500 milioni;
    f) realizzazione di un centro culturale polivalente nel comune di Patrica per lire 500 milioni;
    g) realizzazione di un centro sociale polifunzionale per giovani, anziani, disabili, auditorium e biblioteca nel “Palazzo Clementina Bergamaschi” nel comune di Pontecorvo per lire 1 miliardo;
    h) realizzazione di una cabinovia ad agganciamento automatico nel comune di Cassino, di collegamento tra la Villa comunale e l’Abbazia di Montecassino per lire 1 miliardo;
    i) percorsi e aree turistiche attrezzate in località Pisciarello nel comune di Supino per lire 1 miliardo.

    6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 il capitolo di spesa numero 28188 denominato: “Interventi straordinari per la ripresa economica e lo sviluppo dell’occupazione nella Provincia di Frosinone, con lo stanziamento di lire 6 miliardi e 500 milioni per l’esercizio finanziario 2001, di lire 2 miliardi per l’esercizio finanziario 2002 e di lire 1 miliardo per l’esercizio finanziario 2003.

    7. Gli stanziamenti di cui ai commi 3 e 6 sono utilizzati con le procedure e modalità previste dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 6 della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67, per quanto concerne gli interventi di viabilità.

    8. Ai fini della partecipazione della Regione alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A. è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 il capitolo numero 22313 denominato: “Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fiera di Frosinone S.p.A.”, con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni.


    Art. 25
    (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
    concernente il fondo regionale per la progettazione e successive modifiche)

    1. Dopo il comma 9 dell’articolo 53 della l.r. 11/1997 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

    "9 bis. Una quota del fondo pari al 10 per cento della dotazione annua stabilita dalla legge di bilancio è destinata al concorso alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 1 per l’acquisizione della consulenza tecnica necessaria a realizzare progetti con modalità di finanziamento innovative, quali la finanza di progetto e il leasing operativo.”.


    Art. 26
    (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19
    "Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi
    degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della
    Regione" e successive modifiche)


    1. L'articolo 2 della l.r. 19/1991, da ultimo modificato dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:

    "Art. 2
    (Approvazione del bilancio di previsione)


    1. I bilanci di previsione annuali degli enti, delle aziende e degli organismi di cui all'articolo 1 adottati dai competenti organi e formulati secondo le previsioni contenute nel bilancio pluriennale della Regione in corrispondenza della relativa annualità e in conformità alle ipotesi di riparto, che gli assessorati competenti per materia sono tenuti a comunicare agli enti, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 ottobre dell’anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono.

    2. L’esame dei bilanci degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione e la relativa istruttoria sono espletate dagli assessorati competenti per materia e trasmessi all’assessorato bilancio, programmazione e risorse comunitarie per la verifica della compatibilità di cui al comma 1.

    3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione della Regione, unitamente al bilancio di previsione degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza che sono approvati dal Consiglio regionale con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato.

    4. In caso di mancata o tardiva presentazione del bilancio di previsione da parte degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza da parte degli assessorati competenti per materia nei tempi indicati al comma 3, non si può disporre l’erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese trascorso, ad un dodicesimo dell’ammontare complessivo degli stanziamenti all’uopo iscritti nel bilancio regionale, fino a quando non sarà approvato dal Consiglio regionale il bilancio di previsione dell’ente, dell’azienda o dell’organismo inadempiente con apposito provvedimento legislativo di integrazione o variazione della legge di bilancio regionale.".



    Art. 27
    (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 15
    "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1998
    e successive modifiche)


    1. All'articolo 14 della l.r. 15/1998 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    "1. In relazione alle risorse da acquisire da parte della Regione, a proprio carico o a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale (SSR), le aziende unità sanitarie locali (USL) e le aziende ospedaliere sono autorizzate, per far fronte alle situazioni di emergenza finanziaria, ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri ovvero da altri operatori finanziari secondo la normativa vigente. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e risorse comunitarie, stabilisce i limiti quantitativi ed il tasso massimo di interesse da applicare alle anticipazioni.";
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    "1 bis La Regione può concorrere con proprie risorse agli oneri connessi alle anticipazioni di cui al comma 1 nonché prestare idonee garanzie.

    1 ter Ove risultasse economicamente più conveniente, le risorse finanziarie potranno essere acquisite direttamente dalla Regione attraverso il proprio tesoriere, per importi, durata e condizioni stabilite con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al bilancio, programmazione e risorse comunitarie.

    1 quater Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 1 bis ed 1 ter si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale del capitolo numero 15478 denominato “Interessi e spese sulle anticipazioni delle risorse finanziarie per la copertura dei disavanzi sanitari” con lo stanziamento per l’anno 2001 di lire 25 miliardi.".


    Art. 28
    (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
    "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
    della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997" e successive modifiche)

    1. Al comma 8 dell’articolo 52 della l.r. 11/1997 e successive modifiche, da ultimo modificato dall’articolo 22 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, è aggiunto il seguente punto:
    "- definisce, sulla base di un programma di attività proposto da Unionfidi, la quota annuale di risorse da destinare alle spese di gestione della società".


    Art. 29
    (Tasse automobilistiche)

    1. La Giunta regionale è autorizzata a rinnovare per il periodo 2000–2004 la convenzione con l’Automobil Club d’Italia per la gestione dei servizi di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche. Detti servizi devono essere svolti dall’Automobil Club d’Italia con le garanzie previste dall’articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 57.


    Art. 30
    (Concorso finanziario della Regione alla realizzazione
    del centro fieristico di Viterbo)

    1. Nell’ambito del capitolo numero 28104, la somma sino a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 è riservata al concorso regionale alla realizzazione del centro fieristico espositivo di Viterbo.


    Art. 31
    (Interventi della Regione per favorire la riqualificazione
    del personale del settore bancario)

    1. Al fine di sostenere i processi di riqualificazione del personale del settore bancario, sia ancora occupato e potenzialmente in esubero sia che abbia cessato il rapporto di lavoro per effetto di ristrutturazione del settore, la Regione può stipulare con l’Associazione bancaria italiana (ABI) o con struttura di sua emanazione apposita convenzione.

    2. La convenzione di cui al comma 1 è finalizzata alla progettazione e preparazione di corsi di riqualificazione aventi in particolare l’obiettivo di favorire la nascita di nuove attività imprenditoriali nel settore dei servizi, valorizzando l’esperienza e la professionalità dei partecipanti.

    3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2001 è istituito il capitolo numero 28105 denominato “Convenzione con ABI o strutture di sua emanazione per processi di riqualificazione", con lo stanziamento di lire 150 milioni.


    Art. 32
    (Convenzioni con le Università per studi
    e ricerche di rilevante interesse regionale)

    1. Al fine di consentire la stipula, da parte della Regione, di convenzioni con le Università del Lazio su tematiche di rilevante interesse culturale e scientifico è istituito nel bilancio 2001 il capitolo numero 28103 denominato “Convenzioni con le Università del Lazio per studi e ricerche di rilevante interesse regionale” con lo stanziamento di lire 900 milioni.

    2. Nell’ambito dello stanziamento istituito con il comma 1, la somma di lire 300 milioni è destinata alla convenzione con l’università degli studi di Roma “La Sapienza”, Cattedra di storia dell’arte contemporanea, per il concorso alla realizzazione di progetti che prevedono l’applicazione di nuove tecnologie, anche multimediali, all’arte contemporanea.


    Art. 33
    (Estensione dell'applicazione del sostegno ai patti territoriali di cui
    all'articolo 47 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 "Disposizioni
    finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio
    per l'esercizio finanziario 1998" e successive modifiche)


    1. Quanto previsto dall'articolo 47 della l.r. 14/1998 e successive modifiche, per il sostegno ai patti territoriali, trova applicazione anche per il sostegno a contratti di programma attivati sul territorio regionale da parte di consorzi di piccole e medie imprese e da parte di rappresentanze dei distretti industriali.


    Art. 34
    (Partecipazione azionaria della Regione al capitale della Banca Etica)

    1. In considerazione degli scopi e finalità alla base della sua costituzione, la Regione partecipa, anche tramite l'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, al capitale della “Banca Etica” acquistando azioni per un valore di lire 100 milioni.

    2. E' istituito il capitolo numero 28110 denominato “Acquisto azioni Banca Etica” con lo stanziamento di lire 100 milioni.



    Art. 35
    (Finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale
    19 febbraio 1992, n. 19 "Interventi straordinari della Regione per
    l'attuazione dei progetti di valorizzazione turistico-ambientale del
    lago di Bolsena" e successive modifiche)

    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 28104 un importo sino a 2 miliardi è riservato agli interventi di cui alla l.r. 19/1992 e successive modifiche.



    Art. 36
    (Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 24 marzo
    1980, n. 18 "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al
    personale delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche)

    1. L’articolo 19 della l.r. 18/1980 e successive modifiche è interpretato autenticamente nel senso che la rimborsabilità di quanto sostenuto dal dipendente regionale è preclusa soltanto nei casi di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave.


    Art. 37
    (Contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell'anno 2000)


    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11212 un importo pari a lire 270 milioni è destinato al finanziamento delle richieste di contributi per iniziative e manifestazioni svoltesi nell’anno 2000.


    Art. 38
    (Contributo per la partecipazione alla manifestazione
    "Italia in Giappone 2001")


    1. Nell'ambito dello stanziamento di cui al capitolo numero 11210 la somma di lire 1 miliardo è destinata all'Agenzia per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A. per la realizzazione delle iniziative connesse alla partecipazione della Regione alla manifestazione "Italia in Giappone 2001".


    Art. 39
    (Contributo per il gruppo "Storici sbandieratori di Cori")


    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11210 la somma di lire 22 milioni è destinata all’iniziativa del gruppo folcloristico “Storici sbandieratori di Cori” svoltasi a Cuba nell’anno 2000.


    Art. 40
    (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14: “Organizzazione
    delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
    decentramento amministrativo” e successive modifiche)

    1. All’articolo 10 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla lettera f) del comma 2, dopo la parola: “coincidenza” sono inserite le seguenti: “di norma,”;
    b) il comma 3 è abrogato;
    c) al comma 4 le parole “laddove esistente” sono sostituite dalle seguenti: “laddove coincidente con l’ambito territoriale ottimale, ai sensi del comma 2, lettera f)";
    d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

    “5 bis. In attesa dell’individuazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 2, ai fini dell’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, previsto dall’articolo 191, la Giunta regionale individua, previo parere favorevole della Conferenza Regione – autonomie locali, ambiti territoriali provvisori per la gestione associata delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei comuni indicati al comma 1, facendo riferimento:
    a) alle comunità montane, per le zone montane;
    b) ad ambiti già determinati da leggi o provvedimenti regionali vigenti;
    c) a gestioni associate di funzioni comunali già esistenti o a sperimentazioni aggregative comunali in atto;
    d) a delimitazioni territoriali, da sperimentare, determinate tenendo conto dell’elemento di cui al comma 2, lettera a).

    5 ter. In relazione a ciascun ambito territoriale provvisorio di cui al comma 5 bis, la Giunta regionale individua altresì, ove necessario, un comune capofila, il quale esercita le funzioni ed i compiti amministrativi per conto di tutti i comuni compresi nell’ambito stesso, previa convenzione che regoli i reciproci rapporti. In tale caso le risorse umane, patrimoniali e finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi sono assegnate ai comuni capofila con la procedura di cui all’articolo 192.

    5 quater. L’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dei commi 5 bis e 5 ter cessa dalla data di esecutività degli atti costitutivi delle forme associative adottati ai sensi dei commi 4 e 5.”.
      2. Dopo la lettera u) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, è aggiunta la seguente:
      "u bis) la pesca marittima e l’acquacoltura nelle acque marittime.

      3. All’articolo 76 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
      “c bis) la tenuta e l’aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto.”;
      b) al comma 2, le lettere f) e g), sono abrogate;
      c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      “5. Le province esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 2 per il tramite delle APT, qualora tali funzioni e compiti rientrino tra quelli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1997, n. 9 e successive modifiche e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 18, e possono, comunque, avvalersi delle stesse APT in relazione allo svolgimento delle altre funzioni e compiti attribuiti o delegati dal presente articolo.”;
      d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      “5 bis. Per lo svolgimento dei compiti conferiti in materia di diporto nautico, le province si possono avvalere degli uffici delle capitanerie di porto, previo accordo con gli stessi.”.

      4. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 93 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole: “nonché la trasmissione dell’elenco relativo al ministero competente per le aree urbane” sono soppresse.

      5. Al comma 3 dell’articolo 101 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 102 della presente legge”.

      6. All’articolo 106 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: “ingegneria civile” sono inserite le seguenti: “l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo previsti dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del d.lgs 152/1999, provenienti da agglomerati con numero di abitanti equivalenti pari o superiore a cinquanta,";
      b) la lettera f) del comma 1 è abrogata.

      7. All’articolo 107 della l.r. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la lettera a) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
      "a) le autorizzazioni all’allaccio ed allo scarico di pubblica fognatura nonché l’autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall’articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera a)”;
      b) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
      “b bis) la previsione di misure atte a rendere possibile l’approvvigionamento idrico di emergenza per fornire l’acqua potabile;”.

      8. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 14/1999 e successive modifiche le parole "e di pubblica utilità" sono soppresse.

      9. Al comma 2 dell’articolo 122 della l.r. 14/1999 e successive modifiche dopo le parole “opere pubbliche” sono inserite le seguenti: “e di pubblica utilità”.

      10. Dopo il comma 1 dell’articolo 136 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

      “1 bis. Restano attribuite al Sindaco, quale organo locale di protezione civile, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all’articolo 12 della l. 265/1999.”.

      11. L’articolo 178 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

      “Art. 178
      (Funzioni e compiti delle province)

      1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano in conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti:
      a) l’organizzazione di attività sportive e la realizzazione di impianti e di attrezzature di interesse provinciale;
      b) l’elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta.

      2. È, altresì, delegato alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la concessione agli enti pubblici e privati dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d) della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modifiche, relativi a programmi per l’impiantistica sportiva nonché la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani di intervento con finanziamenti provinciali.”.

      12. Al comma 1 dell’articolo 179 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo le parole “in particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti” sono soppresse le parole “dallo Stato e”.

      13. All’articolo 191 della l.r. 14/1999 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 2 le parole: “di agricoltura,” e “188,” sono soppresse;
      b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      “2 bis. L’effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 8 , comma 1, lettera a) in materia di agricoltura decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale emanata ai sensi dell’articolo 188 ovvero dalla diversa data eventualmente prevista dalla legge stessa. Fino a tale data le funzioni ed i compiti genericamente conferiti agli enti locali dall’articolo 39 sono esercitati dalla Regione, unitamente a quelli conferiti dallo Stato con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale) e ad essa riservati dall’articolo 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 59/1997 in materia di agricoltura.”.

      14. Dopo il numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 203 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:
      “2 bis) alla lettera c) le parole: “fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 3, e” sono soppresse .”.

      15. Al comma 11 dell'articolo 25 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2 le parole «dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti "e di pubblica utilità"» sono soppresse.


      Art. 41
      (Vigile di quartiere)

      1. La Regione promuove l’istituzione del vigile di quartiere nell’ambito dei comuni che abbiano articolato, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il rispettivo territorio in circoscrizioni di decentramento.

      2. A tal fine i comuni di cui al comma 1 presentano alla Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti concernenti la costituzione nei corpi di polizia municipale di appositi nuclei o unità operative di quartiere, che privilegino un rapporto di specifica conoscenza della realtà del territorio a livello di quartiere, di rione o di zona, allo scopo di meglio quantificare il servizio reso ai cittadini.

      3. Sulla base dei provvedimenti di cui al comma 2, la Regione, previa determinazione di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e nei limiti dello stanziamento iscritti nel capitolo numero 13131 del bilancio regionale, finanzia iniziative tese a rendere operativi i suddetti nuclei ed attiva ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione dei vigili di quartiere che operano presso i nuclei di cui al comma 2.


      Art. 42
      (Istituzione di un osservatorio permanente presso
      la Presidenza della Giunta regionale)

      1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un osservatorio permanente volto alla verifica ed alla analisi del grado di conoscenza dei cittadini rispetto alle competenze regionali nonché alla valutazione del livello di soddisfazione dei cittadini stessi rispetto ai servizi erogati.

      2. Una quota dello stanziamento di cui al capitolo numero 11453 è destinata alla realizzazione delle analisi metodologiche in questione avvalendosi di società specializzate in materia.


      Art. 43
      (Contributi al Consorzio Imprese dei Castelli Romani
      per la valorizzazione dell'area tuscolana)

      1. Sullo stanziamento del capitolo numero 11453 denominato "Spese per incarichi di studi e ricerche ed enti, istituti ed organismi pubblici e privati" l’importo di lire 200 milioni è destinato al Consorzio Imprese dei Castelli Romani per la realizzazione di un programma di valorizzazione territoriale e turistica dell’area tuscolana.


      Art. 44
      (Contributo alla Società Veloclub Primavera ciclistica)

      1. Nell’ambito del capitolo numero 11212 un contributo di lire 50 milioni è destinato alla società Veloclub Primavera ciclistica per la realizzazione del 56° Gran Premio della Liberazione”.


      Art. 45
      (Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6
      "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
      previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999"
      e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

      1. All’articolo 82 della l.r. 6/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) alla lettera a) del comma 5 la parola "contributi" è sostituita dalle seguenti:
      "finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui al comma 7, della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c),";
      b) ai commi 6, 7 ed 8 la parola "contributi" è sostituita dalla parola: "finanziamenti".

      2. I soggetti di cui all’articolo 82, comma 4 della l.r. 6/1999 e successive modifiche possono presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 93 della medesima legge, la domanda per la concessione dei benefici previsti dal comma 5 del citato articolo 82, relativi all’esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001.

      3. Le attività di cui all’articolo 82 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, finanziate con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1999-2000 possono essere effettuate entro l’anno 2001 ed essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.

      4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all’articolo 82, comma 7 della l.r. 6/1999 e successive modifiche, alle modifiche introdotte dal presente articolo.


      Art. 46
      (Accesso ai servizi delle agenzie di stampa)


      1. Al fine di consentire l’accesso ai servizi delle agenzie di stampa ANSA, ADN KRONOS e AGI, nell’ambito di una costante e diretta informazione, la Regione è autorizzata a stipulare apposito contratto con le predette agenzie, per consentire a tutti i consiglieri regionali l’accesso alle stesse da ogni possibile postazione informatica.


      Art. 47
      (Contributo ai gruppi consiliari della Regione
      per l'acquisizione di strumenti d'informazione)

      1. Il capitolo numero 11104 è incrementato di lire 300 milioni per contributi ai gruppi consiliari che si dotino di uno strumento di informazione a carattere istituzionale di cadenza periodica.

      2. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale regolamenta con apposito provvedimento quanto previsto al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei singoli gruppi.


      Art. 48
      (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale
      2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità
      dei consiglieri regionali" e successive modifiche)

      1. Al comma 1 bis dell’articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole:
      “quando abbia esercitato il mandato per una intera legislatura precedente o successiva rispetto al citato periodo”.

      2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 19/1995 e successive modifiche, le parole dal "Il versamento …" a "pena di decadenza" sono sostituite dalle seguenti:
      “Il versamento può avvenire in una unica soluzione entro centoventi giorni dall’accoglimento della domanda, ovvero in rate bimestrali, per il periodo che si intende completare, pari a quanto versato dai consiglieri regionali in carica. Il versamento della prima rata bimestrale deve essere effettuato entro sessanta giorni dall’accoglimento della domanda da parte dell’ufficio di presidenza”.



      Art. 49
      (Contributo per la realizzazione di corsi di formazione
      informatica per gli sfollati del Kossovo)

      1. Per l’anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato “Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo e interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza (legge regionale 7 aprile 2000, n. 19)” la somma di lire 50 milioni è destinata alla organizzazione non governativa (ONG) “Un ponte per……….”.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto di realizzazione di corsi di formazione informatica rivolti agli sfollati dal Kossovo nella repubblica serba e finalizzati al sostegno del loro inserimento nel mondo del lavoro locale.


      Art. 50
      (Contributo per la realizzazione di servizi sanitari
      materno-infantili nel Kurdistan turco)

      1. Per l’anno 2001 sul capitolo numero 42166 denominato “Spese per iniziative di cooperazione allo sviluppo e interventi regionali in materia di diritti umani e solidarietà internazionale ed emergenza (legge regionale 7 aprile 2000, n. 19)” la somma di lire 100 milioni è destinata all'organizzazione non governativa (ONG) “Un ponte per……….”.

      2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato ad un progetto per la realizzazione di servizi sanitari di base materno-infantili all’interno della “Casa della donna e del bambino” in corso di realizzazione nel comune di Dogubayazit – (Kurdistan turco).


      Art. 51
      (Iniziative per la collocazione in quiescenza
      del personale di categoria D)


      1. L’amministrazione regionale è autorizzata ad assumere iniziative atte a ridurre il contingente del personale della categoria D in possesso dei requisiti per la collocazione in quiescenza, sulla base della vigente normativa.

      2. Gli incentivi erogati per l’eventuale esodo comportano un complessivo risparmio per la Regione anche attraverso la corrispondente riduzione automatica della relativa dotazione organica.

      3. La disciplina delle iniziative assunte è definita sulla base della contrattazione collettiva integrativa.


      Art. 52
      (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25
      “Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale”)

      1. All’articolo 15 della l.r. 25/1996, sono apportate le seguenti modifiche, in conformità ai principi fondamentali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro introdotti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80:
      a) al comma 2, le parole “con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni ed il trattamento economico previsto”, sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo non superiore a cinque anni”;
      b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      “3. Per i dirigenti regionali, l’incarico di cui al comma 1 è disciplinato con contratto individuale nel quale è stabilito, tra l’altro, il trattamento economico integrativo a quello in godimento al momento della stipula da corrispondere durante il periodo di durata del contratto stesso. Per i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e per persone esterne all’amministrazione, l’incarico di cui al comma 2 è disciplinato con il contratto di assunzione a tempo determinato alle dipendenze della Regione.”;
      c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

      “3 bis. Per gli effetti di cui al comma 3, non è applicabile l’istituto relativo al collocamento in aspettativa ai dirigenti regionali cui sia conferito un incarico di direzione di dipartimento o di altra struttura equiparata. A tal fine, i contratti individuali stipulati con i suddetti dirigenti per disciplinare l’incarico di direttore di dipartimento o struttura equiparata seguiranno la nuova formulazione del comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.”;

      “3 ter. L’applicazione dei commi 2, 3 e 3 bis ai dirigenti regionali cui sia stato conferito, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 alla data della presente legge, un incarico di direzione di dipartimento o di altra struttura equiparata è subordinata alla disponibilità dei dirigenti interessati all’adeguamento del rispettivo contratto individuale ai contenuti delle norme introdotte con i citati commi nonché alla ridefinizione del termine di scadenza dei contratti individuali medesimi.”;
      d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

      “8 bis. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro previste dall’articolo 17, commi 1, 2 e 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 1998 – 2001 del personale con qualifica dirigenziale, del comparto Regioni – autonomie locali.”.


      Art. 53
      (Promozione ed organizzazione di percorsi
      formativi di livello manageriale)


      1. Al fine di favorire l’integrazione dei processi gestionali derivanti dal decentramento amministrativo, la Regione promuove ed organizza percorsi formativi di livello manageriale, anche in maniera integrata con il sistema delle autonomie locali, avvalendosi degli istituti regionali di formazione ovvero mediante convenzioni con strutture specializzate esterne pubbliche o private.

      2. I percorsi formativi di cui al comma 1 possono essere rivolti anche agli amministratori, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14.

      3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 14304, denominato “Fondo a sostegno del piano d’investimento formativo di livello manageriale”, con lo stanziamento di lire 250 milioni.


      Art. 54
      (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 "Norme
      sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale" e successive modifiche)

      1. Alla l.r. 25/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

      "Art. 16 bis
      (Ruolo unico del personale dirigente)

          1. E’ istituito, presso la struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale, il ruolo unico del personale dirigente, di seguito denominato ruolo, nel quale sono iscritti, con distinte dotazioni per le strutture organizzative del Consiglio e della Giunta, tutti i dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso di qualifica dirigenziale.
          2. Il ruolo è articolato in due fasce, ai fini del trattamento economico e del conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all’articolo 15. Nella seconda fascia sono inseriti i dipendenti regionali di cui al comma 1 che abbiano acquisito la qualifica di dirigente a seguito di concorso per esami o dell’applicazione di specifiche disposizioni legislative; nella prima fascia sono inseriti i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto, per un periodo pari almeno a cinque anni, incarichi di direzione di strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1, senza essere incorsi nelle misure applicabili, ai sensi della vigente normativa in materia di responsabilità dei dirigenti, nelle ipotesi di valutazione negativa con i sistemi e le garanzie determinati in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 concernente il riordino ed il potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione di costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta da amministrazioni pubbliche.
          3. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1, conferiti a dirigenti regionali ai sensi dello stesso comma, sono ripartiti tra i dirigenti della prima e della seconda fascia del ruolo in modo che agli appartenenti alla prima fascia siano garantiti almeno i due terzi degli incarichi stessi.
          4. In sede di prima applicazione del presente articolo sono inseriti:
      a) nella prima fascia del ruolo i dirigenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma del comma 6, che, a tale data, ricoprono un incarico di direzione di strutture organizzative di cui all’articolo 15, comma 1 nonché di strutture di livello dirigenziale di diretta collaborazione con gli organi di governo, ivi comprese quelle di assistenza e consulenza espressamente individuate con deliberazione della Giunta ai sensi dell’articolo 13;
      b) nella seconda fascia gli altri dirigenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma del comma 6.
          5. Non sono inseriti nel ruolo gli esterni all’amministrazione regionale assunti con contratto a tempo determinato, ovvero i soggetti in posizione di comando o fuori ruolo.

          6. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, sono dettate con apposito regolamento adottato dalla Giunta, sentito l’ufficio di presidenza del Consiglio.

          7. La struttura organizzativa competente in materia di gestione del personale cura una banca dati informatica contenente i dati dei curricula, compresi quelli professionali, dei singoli dirigenti regionali, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio degli stessi tra le amministrazioni pubbliche.";
      b) al comma 4 dell’articolo 22 le parole da "organico" a "unico ed" sono sostituite dalle seguenti:
      "unico dei dipendenti non dirigenti dell’amministrazione regionale".



      Art. 55
      (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1990, n. 31 "Modifiche
      alla dotazione organica del ruolo del personale degli uffici regionali
      e norme per la copertura dei posti vacanti. Modifiche alla normativa
      che disciplina il comando" e successive modifiche)

      1. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 31/1990 e successive modifiche sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
      "Qualora dopo la selezione di cui all'articolo 5 si rendessero disponibili ulteriori posti nella IV qualifica, questi possono essere coperti dal personale di cui al presente comma, con effetti economici dalla data di inquadramento con le procedure previste dal vigente contratto integrativo.".


      Art. 56
      (Intese tra Regione, Prefetture e comuni capoluogo in materia
      di concessione dei trattamenti di invalidità civile)

      1. Al fine di semplificare le procedure di concessione dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e per consentire lo smaltimento delle pratiche in giacenza presso le Prefetture del Lazio, la Regione promuove la stipula di apposite intese con le Prefetture stesse e con i comuni capoluogo.

      2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a reperire un contingente di personale, o attraverso distacchi e comandi o nelle forme previste dal CCDI, da definire nelle intese di cui al comma 1, per metterlo a disposizione dei comuni capoluogo presso le Prefetture, sostenendone i relativi costi.


      Art. 57
      (Istituzione di una commissione d'indagine conoscitiva sul fenomeno
      della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro)

      1. E’ istituita presso il Consiglio regionale una commissione di indagine conoscitiva sul fenomeno della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, di seguito denominata commissione.

      2. La commissione svolge i seguenti compiti:
      a) esame e monitoraggio degli incidenti e degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali nelle loro diverse articolazioni e manifestazioni;
      b) individuazione delle cause e concause degli incidenti, degli infortuni e delle malattie professionali nella Regione;
      c) consultazione degli organismi, degli enti e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessati alla problematica trattata;
      d) promozione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione nel mondo del lavoro;
      e) concertazione con i competenti organi istituzionali, ai fini dello svolgimento di funzioni di coordinamento per la raccolta dei dati e della documentazione necessaria;
      f) valutazione di proposte normative tese a prevenire ed a contrastare gli eventi infortunistici;
      g) studio di soluzioni idonee ad attivare una risposta efficace al fenomeno da parte delle strutture del servizio sanitario regionale e degli altri enti regionali preposti.

      3. Fanno parte della commissione nove consiglieri regionali scelti dal Presidente del Consiglio regionale, sentiti i capigruppo, in modo da rispecchiare la rappresentanza dei gruppi consiliari.

      4. La commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

      5 La commissione, nella prima seduta utile, elegge al suo interno un Presidente e due Vice Presidenti.

      6. L’Assessore regionale competente in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro partecipa di diritto a tutte le sedute della commissione.

      7. Qualora se ne ravvisi la necessità, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione funzionari delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di sicurezza sul lavoro. La commissione può altresì avvalersi, con riferimento a specifiche problematiche, del contributo tecnico scientifico di professionisti esterni.

      8. La commissione conclude la propria attività entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione e presenta al Consiglio regionale una dettagliata relazione sullo stato della sicurezza e degli infortuni sul lavoro nell’ambito del territorio regionale. Qualora se ne ravvisi l’esigenza, il termine previsto per la conclusione dell’attività può essere prorogato.

      9. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede a mettere a disposizione della commissione le attrezzature ed i mezzi necessari al suo funzionamento nonché il personale di supporto alle relative attività di competenza, ivi compreso il segretario della commissione.

      10. Per il funzionamento della commissione, l’onere a carico dell’apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale, è previsto in lire 250 milioni.


      Art. 58

      (OMISSIS)


      Art. 59
      (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18
      "Norme per il recepimento dell'accordo relativo al personale
      delle regioni a statuto ordinario" e successive modifiche)

      1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 18/1980 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

      “2 bis. Le disposizioni previste per i dipendenti regionali si applicano anche ai membri della Giunta ed ai componenti del Consiglio regionale”.


      Art. 60

      (OMISSIS)


      Art. 61
      (Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, concernente
      disposizioni in materia di tutela ambientale e successive modifiche)

      1. La lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 74/1991 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
      “c) il coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni culturali e sindacali e delle altre rappresentanze sociali, in ordine alle problematiche in materia di tutela ambientale ed ai conseguenti provvedimenti di competenza degli organi regionali e locali, applicando i principi in materia di informazione, di consultazione e di diritto di accesso al procedimento amministrativo;”.

      2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 74/1991, è sostituito dal seguente:

      “2. Nello svolgimento dell’attività di cui al comma 1, l’amministrazione regionale può:
      a) utilizzare gli strumenti di comunicazione più opportuni;
      b) avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi degli enti subregionali e degli istituti di istruzione;
      c) finanziare convegni, fiere, mostre e manifestazioni tendenti a favorire un'adeguata cultura del patrimonio naturale del territorio regionale e delle aree naturali protette e l’uso sostenibile delle risorse;
      d) finanziare studi, ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative di carattere didattico, culturale e sociale, finalizzate a rendere consapevole la collettività dei problemi concernenti la tutela ambientale e l’uso sostenibile delle risorse.”.


      Art. 62
      (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
      "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti")

      1. All’articolo 12 della l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1 dopo le parole “di cooperazione” sono aggiunte le seguenti:
      “sulla base del disciplinare–tipo adottato dalla Giunta regionale”;
      b) al comma 3 sono aggiunte, infine, le seguenti:
      "nei confronti dei comuni che, a seguito della conferenza, non intendono aderire alla stipula della convenzione di cui al comma 1, l’organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente".


      Art. 63
      (Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
      "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti")

      1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 27/1998 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
      "b) i piani provinciali adottati dalle province alla data del 30 giugno 2001, previa verifica di conformità, di cui all’articolo 11, alle linee-guida indicate alla lettera a) e nel rispetto dei principi del d.lgs. 22/1997. Detti piani non possono comunque prevedere nuove progettazioni e realizzazioni di impianti di termocombustione ed incenerimento dei rifiuti solidi urbani;".


      Art. 64
      (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in
      materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)

      1. Il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

      “4. In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di atti obbligatori da parte dell’ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita, d’ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo.”.

      2. All’articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
      "b) appositi concorsi unici organizzati dalla Regione per le stesse categorie ed identici profili professionali;";
      b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      "3 bis. E’ istituito il ruolo unico del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione, articolato in due sezioni rispettivamente per i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale e per gli altri dipendenti con distinte dotazioni per ciascun ente. Nel ruolo unico confluisce, oltre al personale in servizio presso gli enti di gestione delle suddette aree naturali protette, anche il personale in servizio presso l’Agenzia regionale dei parchi (ARP).".

      3. Il comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

      “1. Il direttore dell’ente di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che lo sceglie in una rosa, proposta dal Consiglio direttivo dell’ente stesso, di tre candidati individuati tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 9, comma 11, della l. 394/1991, da ultimo modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), o in un elenco regionale, da approvarsi secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalità o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.”.

      4. Dopo il comma 8 dell’articolo 39 della l.r. 29/1997e successive modifiche, è inserito il seguente:

      “8 bis. Alle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977, in deroga a quanto previsto dalla relative leggi istitutive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22.”.


      Art. 65
      (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme
      in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche)

      1. Il comma 6 bis dell’articolo 26 della l.r. 29/1997 è abrogato.


      Art. 66
      (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
      "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
      a vincolo paesistico" e successive modifiche)

      1. All'articolo 7 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 10 le parole "l'indice attribuito è:" sono soppresse;
      b) al comma 10 le lettere a) e b) sono abrogate;
      c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

      "10 bis. Per le zone E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 l'indice attribuito è:
      a) per le zone sottoposte esclusivamente al vincolo di cui all'articolo 82, quinto comma, lettera c) del d.p.r. 616/1997, quello previsto, per le zone agricole, dallo strumento urbanistico vigente;
      b) per le aree sottoposte al vincolo ai sensi della l. 1497/1939 con provvedimento dell’amministrazione competente, quello contenuto nei singoli PTP o nel PTPR e graficizzato nelle tavole contenenti la classificazione delle aree per zone ai fini della tutela.”.


      Art. 67
      (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45
      "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
      del Lazio (ARPA)" e successive modifiche)

      1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 45/1998, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti:
      “lettere a) e b)”.


      Art. 68
      (Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 4 "Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge 30 dicembre 1923,
      n. 3267. Modificazioni della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 come modificata
      dalla legge regionale 5 marzo 1997, n. 5" e successive modifiche)

      1. All’articolo 51 dell’allegato A alla l.r. 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il punto 6) lettera a) è sostituito dal seguente: "a) piedilista di martellata delle matricine di età superiore a due turni";
      b) l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

      "Tutte le matricine di età superiore a due turni.”.

      2. All’articolo 61 dell’allegato A alla l.r. 4/1999 il secondo comma è sostituito dal seguente:

      “il numero delle matricine di riserva deve essere non inferiore a centoquaranta per ettaro di cui ottanta dell’età del turno dei cedui e sessanta ripartite tra le classi di età multiple del turno”.


      Art. 69
      (Contributo al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino)

      1. Per concorrere alle spese per la redazione dello studio di fattibilità relativo al progetto di recupero ambientale dell’area AGIP, ex raffineria di Gaeta, è concesso al Consorzio sviluppo industriale Sud Pontino un contributo di lire 400 milioni.

      2. Il contributo è concesso dall’assessorato competente in materia di ambiente, sulla base del progetto di studio di fattibilità.

      3. La spesa grava sullo stanziamento del capitolo numero 52152 che viene corrispondentemente incrementato.


      Art. 70
      (Contributo alla comunità montana dei monti Lepini
      per completamento piano di assestamento silvo-pastorale)

      1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11449 una somma di lire 300 milioni è destinata alla XIII comunità montana dei monti Lepini per il completamento del piano di assestamento silvo-pastorale del territorio della stessa XIII comunità montana.


      Art. 71
      (Contributo al comune di Gerano per l'acquisizione
      di terreni per la riqualificazione ambientale)


      1. Per l’acquisizione, anche attraverso esproprio, di terreni per la riqualificazione ambientale con sistemazione a verde attrezzato delle zone “Vignole” e Piazza della Repubblica, è stanziata, a favore del comune di Gerano, la somma di lire 300 milioni, che grava sul capitolo numero 51542 di nuova istituzione.


      Art. 72
      (Contributo al comune di Ponza per la realizzazione
      del progetto relativo al risanamento ambientale)

      1. Al fine di concorrere alla realizzazione del progetto relativo al risanamento ambientale e al trasferimento in altro sito della centrale termoelettrica dell’isola di Ponza la Regione concede un contributo di lire 400 milioni.

      2. Per le finalità di cui al comma 1 nel capitolo numero 24131 denominato “Finanziamento di progetti destinati alla ripresa economica ed allo sviluppo dell’occupazione nella Provincia di Latina” una somma pari a lire 400 milioni viene riservata al comune di Ponza.


      Art. 73
      (Contributo all'ente parco nazionale d'Abruzzo)
        1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52207 denominato "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali" è destinato, fino alla concorrenza di lire 400 milioni, all’ente parco nazionale d’Abruzzo per sostenere il “Progetto Valcomino 2000” destinato alla valorizzazione dell’area del parco ricadente nel versante laziale e quanto a lire 500 milioni allo stesso ente parco per l’istituzione dell’area faunistica dell’Orso Marsicano nel comune di Campoli Appennino.


        Art. 74
        (Contributo all'ente regionale "Roma Natura")

        1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 52207, un importo fino a lire 500 milioni è assegnato all'ente regionale per la gestione delle aree naturali protette del comune di Roma “Roma Natura” per la realizzazione del “Progetto accoglienza”, che si propone di individuare e attrezzare aree di accesso alle tredici riserve naturali gestite dall’ente.



        Art. 75
        (Contributo al Consorzio GAIA)

        1. La Regione concorre all’avviamento del progetto sperimentale di attuazione del ciclo integrale della raccolta differenziata dei rifiuti realizzata dal Consorzio GAIA, ente pubblico economico, nel territorio consortile con un contributo straordinario in favore del consorzio stesso di lire 1 miliardo 500 milioni. Il predetto contributo è concesso a copertura del maggior costo differenziale sostenuto dal consorzio per l’attuazione del progetto.

        2. Per gli scopi di cui al comma 1, lo stanziamento iscritto al capitolo numero 52105 “Contributo in conto capitale alle province ed ai comuni per la realizzazione di interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (articolo 38 legge regionale 9 luglio 1998, n. 27)” è aumentato di lire 1 miliardo 500 milioni.


        Art. 76
        (Contributo per interventi di delocalizzazione
        degli elettrodotti ad alta tensione)
          1. Nel bilancio di previsione 2001 della Regione è istituito un nuovo capitolo numero 51545 per gli interventi di delocalizzazione degli elettrodotti ad alta tensione.

          2. Per l’anno 2001 il capitolo è finanziato per lire 1 miliardo.

          3. All’interno del finanziamento di cui al comma 2 la cifra fino a lire 350 milioni è destinata alla delocalizzazione dell’elettrodotto ad alta tensione insistente nel territorio del comune di Cerveteri (Roma).


          Art. 77
          (Contributo all'Università degli studi della Tuscia per lo
          svolgimento del master per curatore di parchi, giardini ed orti botanici)


          1. Al fine di consentire lo svolgimento del corso di perfezionamento “Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici”, la Regione concorre con un contributo di lire 100 milioni a favore dell’Università degli studi della Tuscia, che grava sul capitolo numero 52316 di nuova istituzione denominato: «Contributo "una tantum" all’Università della Tuscia per corso di perfezionamento “Master per curatore di parchi, giardini e orti botanici”».


          Art. 78
          (Istituzione di una commissione di esperti per contribuire all'elaborazione
          del programma pluriennale di promozione economica
          e sociale di cui alla legge regionale sulle aree naturali protette)

          1. E’ istituita una commissione di esperti al fine di contribuire all’elaborazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all’articolo 30 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche composta da:
          a) un esperto in scienze economiche scelto su una terna di nominativi proposta dalla facoltà di economia e commercio delle Università del Lazio;
          b) un esperto di diritto amministrativo;
          c) un esperto agro-forestale;
          d) un esperto in diritto del lavoro;
          e) un esperto in materia di ecologia ed ambiente.

          2. I componenti della commissione sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

          3. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

          4. La commissione nella prima seduta, convocata dall’Assessore regionale competente in materia di ambiente entro trenta giorni dalla data di costituzione, elegge al suo interno il presidente.

          5. La commissione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta delle singole comunità delle aree naturali protette per la finalità di cui al comma 1.

          6. Alle riunioni della commissione partecipa il rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta interessata, o un suo delegato.


          Art. 79
          (Interventi per la salvaguardia del patrimonio architettonico
          nel parco regionale dell'Appia Antica)

          1. Al fine di salvaguardare gli ultimi lacerti della campagna romana presenti nel parco dell’Appia Antica ed acquisire al patrimonio regionale importanti testimonianze di architettura rurale nonché quelle relative all’antico sistema fortificato di Zampa di Bove, presenti nella tenuta della Farnesiana ricompresa tra la Via Appia Antica e la Via Ardeatina, è istituito nel bilancio regionale il capitolo numero 52215 denominato "Contributo al parco regionale dell'Appia Antica per l'acquisizione della tenuta della Farnesiana" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.


          Art. 80
          (Autorizzazioni in materia socio-assistenziale)


          1. Fino all’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 58, comma 5 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche, per il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei servizi socio-assistenziali e degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, si applica la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della l.r. 38/1996 e successive modifiche.


          Art. 81
          (Riserva nell’ambito del fondo nazionale
          per l’infanzia e l’adolescenza)

          1. La quota del 5 per cento del capitolo numero 42132 denominato “Utilizzazione dell’assegnazione relativa al fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza" è riservata alla realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza).


          Art. 82
          (Contributo al comune di Gallinaro per il centro di
          accoglienza polivalente a livello comprensoriale)


          1. Per l’anno 2001, nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125, una somma di lire 600 milioni è riservata al comune di Gallinaro per la ristrutturazione dell’ex sede comunale da adibirsi a centro di accoglienza polivalente a livello comprensoriale.

          2. Il comune di Gallinaro presenta al direttore del dipartimento regionale competente in materia di interventi socio-sanitari-educativi per la qualità della vita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto per la realizzazione del centro di cui al comma 1, approvato con deliberazione della giunta comunale ed accompagnato da una relazione tecnica e da un quadro economico relativo alla spesa complessiva.

          3. Il direttore di cui al comma 2 provvede con proprie determinazioni, all’erogazione del contributo secondo le seguenti modalità:
          a) il 10 per cento con la presentazione del progetto di cui al comma 2;
          b) per la restante somma si applica quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modifiche.


          Art. 83
          (Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 19 concernente
          interventi per il superamento delle barriere architettoniche)


          1. Dopo la lettera b), comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 19/1998, è aggiunta la seguente:
          “b bis) le opere finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche nonché all'installazione di dispositivi che facilitino la mobilità dei disabili sensoriali, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)”.


          Art. 84
          (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38
          e successive modifiche "Servizio di mensa sociale e di accoglienza
          notturna" e relativa disposizione attuativa)


          1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
          “2. Le sedi di erogazione delle prestazioni inerenti i servizi di cui al comma 1 devono essere organizzate in modo da garantire un’ordinata e civile convivenza sia nelle grandi aree urbane, sia nei comuni in cui vi sia la presenza di persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1. A tal fine:
          a) per quanto concerne il servizio di mensa sociale, ogni singola sede di erogazione della relativa prestazione può fornire fino ad un massimo di trecento pasti giornalieri;
          b) per quanto concerne il servizio di accoglienza notturna, ogni singola sede di erogazione della relativa prestazione può fornire alloggio fino ad un massimo di sessanta persone”.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore a seguito dell’attivazione delle ulteriori strutture eventualmente necessarie a garantire gli attuali livelli dei servizi.


          Art. 85
          (Contributi per attività di studio e di rilevazione
          sui flussi migratori)

          1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42309, concernente gli interventi diretti della Regione nel settore dell’immigrazione, una quota non superiore a lire 500 milioni è riservata per il finanziamento di attività inerenti studi, ricerche e rilevazioni su flussi migratori e sulle opportunità occupazionali nel territorio della Regione.


          Art. 86
          (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29
          "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" e successive modifiche)


          1. L’articolo 3 della l.r. 29/1993 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

          “Art. 3
          (Registro regionale delle organizzazioni di volontariato)


          1. E’ istituito presso la Regione il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato registro, che può essere funzionalmente articolato in sezioni, in rapporto ai vari settori d’intervento individuati con deliberazione dalla Giunta regionale.

          2. L’iscrizione al registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali, stipulare le convenzioni di cui all’articolo 11 e beneficiare delle agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale e regionale.

          3. Possono richiedere l’iscrizione al registro le organizzazioni di volontariato, liberamente costituite per fini di solidarietà, operanti nel territorio regionale, caratterizzate da:
          a) assenza ai fini di lucro;
          b) democraticità della struttura;
          c) elettività e gratuità delle cariche associative;
          d) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati;
          e) obbligatorietà del bilancio e previsione delle modalità per la sua approvazione;
          f) previsione dei criteri di ammissione ed esclusione degli associati nonché dei loro diritti ed obblighi.

          4. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e di coordinamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

          5. Gli accordi degli aderenti, l’atto costitutivo o lo statuto delle organizzazioni di volontariato, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l’organizzazione assume, devono contenere espressamente disposizioni da cui si evincano le caratteristiche, indicate al comma 3, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l. 266/1991.

          6. Le organizzazioni di volontariato presentano, tramite il legale rappresentante, al dipartimento regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito denominato dipartimento, domanda di iscrizione nel registro, corredata di copia degli accordi degli aderenti o dell’atto costitutivo o dello statuto, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e di una relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o intende svolgere nel territorio regionale.

          7. Il direttore del dipartimento, previo parere delle strutture regionali competenti in relazione al settore d’intervento dell’organizzazione di volontariato, entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, dispone l’iscrizione oppure, con provvedimento motivato, il diniego della stessa. Qualora il direttore non si sia pronunciato entro settantacinque giorni dalla presentazione della domanda, questa si intende accolta. Ai fini istruttori, la richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di valutazione interrompe il termine indicato.

          8. Il dipartimento cura la tenuta del registro e procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all’aggiornamento dello stesso in relazione al permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione. L’eventuale cancellazione dal registro è disposta con provvedimento motivato, dal direttore del dipartimento, sentito l’osservatorio regionale di cui all’articolo 11.

          9. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro sono tenute a comunicare tempestivamente al dipartimento ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o negli accordi degli aderenti.

          10. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro la cancellazione dal registro è esperibile ricorso ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l. 266/1991.

          11. L’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e trasmesso annualmente all’osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della l. 266/1991.".


          Art. 87
          (Interpretazione autentica di disposizioni contenute negli articoli 3 e 9
          della legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 "Promozione
          e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio")


          1. All'articolo 3, comma 1 ed all’articolo 9, comma 2 della l.r. 22/1999, laddove sono menzionati "l’atto costitutivo" e "lo statuto" delle associazioni, vengono interpretati autenticamente nel senso che tali atti possono assumere la forma giuridica, oltre che di atto pubblico, anche di scrittura privata registrata o autenticata.


          Art. 88
          (Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22
          "Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio"
          e successive modifiche)


          1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente:

          “2 bis. Possono, altresì, richiedere l’iscrizione nel registro gli organismi di collegamento e coordinamento cui aderiscono associazioni prevalentemente iscritte.”.

          2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:
          “e) due rappresentanti degli organismi di collegamento e coordinamento di associazioni, iscritti al registro, qualora siano iscritti al registro almeno cinque di tali organismi.”.

          3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/1999 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

          “4. La conferenza elegge i componenti dell'osservatorio di cui all’articolo 10, comma 2, lettere d) ed e).”.


          Art. 89
          (Attività promozionali dell'assessorato alle politiche
          per la famiglia e servizi sociali)


          1. Il capitolo di spesa numero 42129, istituito con l’articolo 43 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7 denominato “Attività promozionali dell’assessorato alle politiche per la qualità della vita” assume la seguente denominazione “Attività promozionali dell’assessorato alle politiche per la famiglia e servizi sociali svolte direttamente o tramite organismi operanti nel settore socio-assistenziale”.

          2. Con deliberazione della Giunta regionale, vengono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.


          Art. 90
          (Contributi al comune di Castelliri ed al comune di Pomezia)


          1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42125, per l’esercizio finanziario 2001, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 39 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 e dall’articolo 28 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, sono riservati i seguenti importi:
          a) lire 200 milioni al comune di Castelliri per l’acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire a centro diurno per anziani;
          b) lire 400 milioni al comune di Pomezia per la realizzazione di un centro polivalente per disabili.


          Art. 91
          (Contributo al comune di Cassino per un centro polivalente
          finalizzato alle attività sociali per handicappati)


          1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 200 milioni è destinata al comune di Cassino, quale contributo straordinario per l’istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali per handicappati presso la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice.

          2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un’apposita convenzione tra il comune di Cassino e la parrocchia di S. Giovanni Battista in S. Angelo in Theodice.

          3. Entro un anno dall’erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Cassino presenta apposita rendicontazione sull’utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1.


          Art. 92
          (Cofinanziamento ai programmi finanziati con il fondo
          nazionale per le politiche migratorie)


          1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie, ai sensi dell’articolo 58, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 concernente norme di attuazione delle disposizioni relative alla disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, viene istituito il capitolo di spesa numero 42325 denominato “Cofinanziamento regionale ai programmi finanziati con il fondo nazionale per le politiche migratorie”.

          2. Per l’anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 2 miliardi e 800 milioni.


          Art. 93
          (Cofinanziamento per gli interventi di sostegno
          alle persone con handicap grave)


          1. Al fine di assicurare il cofinanziamento regionale agli interventi di sostegno alle persone con handicap grave, di cui all’articolo 39, 1) bis ed 1) ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, finanziati con il fondo nazionale per le politiche sociali, viene istituito il capitolo di spesa numero 42142 denominato “Cofinanziamento regionale per gli interventi di cui all’articolo 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche”.
            2. Per l’anno 2001, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 ammonta a lire 1 miliardo.


            Art. 94
            (Servizio di teleformazione, informazione ed
            intrattenimento per via satellitare)

            1. In armonia con le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate), ed in particolare con i principi espressi dall’articolo 1 della medesima legge, la Regione favorisce la vita di relazione e l’integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, con la promozione di adeguati interventi.

            2. Per le finalità di cui al comma 1 e con l’obiettivo primario di migliorare le opportunità di vita indipendente, la Regione istituisce un servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare destinato alle persone portatrici di handicap ed, in ogni caso, ai soggetti a rischio di esclusione sociale.

            3. La Regione provvede all’individuazione del soggetto affidatario del servizio di cui al comma 2 attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

            4. I contenuti e le modalità del servizio di cui al comma 2 sono definiti con apposita convenzione stipulata in conformità ad uno schema definito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

            5. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di vigilanza in ordine al rispetto della convenzione di cui al comma 4.

            6. Alla spesa necessaria si provvede mediante l’istituzione nel bilancio della Regione del capitolo numero 42136 denominato “Spese connesse con la realizzazione di un servizio di teleformazione, informazione ed intrattenimento per via satellitare destinato alle persone portatrici di handicap ed in generale ai soggetti a rischio di esclusione sociale” con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l’anno 2001 e di lire 1 miliardo per l’anno 2002.


            Art. 95
            (Contributo al comune di Cori per il centro di accoglienza
            e servizi "Maestre Pie Venerini")


            1. Lo stanziamento del capitolo numero 42317 è destinato al comune di Cori per il completamento del centro di accoglienza e servizi “Maestre Pie Venerini”, opera già autorizzata con deliberazioni della Giunta regionale 21 dicembre 1992, n. 12369 e 25 giugno 1993, n. 4752.

            2. Il centro di accoglienza di cui al comma 1 viene utilizzato per gli interventi di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).



            Art. 96
            (Contributi per il completamento delle comunità
            alloggio per portatori di handicap)

            1. Un importo sino a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 è destinato al completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap.

            2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 42146 denominato "Contributi per il completamento delle comunità alloggio per portatori di handicap".

            3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali iscritte nei registri od albi regionali, presentano all’assessorato politiche per la famiglia e servizi sociali le richieste di contributo. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.


            Art. 97
            (Contributo finanziario a favore di bambini rumeni sieropositivi)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42166, un importo di lire 800 milioni è destinato alle spese concernenti l’acquisto e il trasporto di medicinali per i bambini rumeni sieropositivi.


            Art. 98
            (Concorso finanziario regionale alla realizzazione del progetto di un
            centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer)

            1. La Regione concorre con lo stanziamento di lire 300 milioni alla realizzazione del progetto sperimentale di un centro diurno integrato per anziani affetti dal morbo di Alzheimer.

            2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 42162 denominato “Concorso regionale alla realizzazione del progetto sperimentale di un centro diurno per anziani affetti dal morbo di Alzheimer".


            Art. 99
            (Contributo al comune di Minturno per l'istituzione
            di un centro estivo per bambini disabili)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 30 milioni è destinata al comune di Minturno a completamento dell’importo occorrente per l’istituzione di un centro estivo di animazione per bambini disabili.


            Art. 100
            (Contributo al comune di Latina per il completamento
            del progetto per la tutela dei minori emarginati)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115 una quota pari a lire 250 milioni è destinata al comune di Latina per completare il progetto “Operatori da strada per minori a rischio criminalità” rivolto alla tutela ed alla integrazione di minori emarginati


            Art. 101
            (Contributo all'ANPVI ONLUS per la realizzazione di un
            centro per l'autonomia e la mobilità)

            1. Al fine di consentire la realizzazione di un Centro per l’autonomia e la mobilità (CAM) da parte dell’ANPVI ONLUS (Associazione Nazionale Privi di Vista ed Ipovedenti) sul terreno di proprietà comunale, messo a disposizione dal comune di Campagnano Romano, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 400 milioni.

            2. Il finanziamento di quanto previsto al comma 1 grava sul capitolo numero 42167.


            Art. 102
            (Contributi per il servizio "Telefono Rosso" e campagna
            informativa per la tutela della maternità)

            1. Nell’ambito del programma di interventi di prevenzione, formazione e aggiornamento nell’area dell’assistenza alla donna, al bambino ed alla famiglia, nel capitolo numero 42117 è riservata una quota di lire 200 milioni per il servizio “Telefono rosso” della clinica ostetrica e ginecologica "Università Cattolica del Sacro Cuore".

            2. Nell'ambito del capitolo numero 42117 è riservata una quota pari a lire 200 milioni per la realizzazione della campagna informativa per la tutela della maternità, sin dal concepimento, attraverso pubblicazioni scientifiche in stile divulgativo e facilmente fruibile.



            Art. 103
            (Contributo al comune di Roma per la realizzazione
            del progetto "Centro della Gioia del Divino Amore")

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42125 la somma di lire 300 milioni è destinato al comune di Roma per concorrere alle spese per la realizzazione del progetto “Centro della Gioia del Divino Amore” della congregazione Figlie della Madonna del Divino Amore.



            Art. 104
            (Primi adempimenti relativi all'applicazione della legge
            8 novembre 2000, n. 328 in materia di interventi e servizi sociali)


            1. La Giunta regionale, per la definizione delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera a) della l. 328/2000, si avvale di una commissione tecnica all’uopo costituita con propria deliberazione.

            2. Fanno parte della commissione di cui al comma 1 rappresentanti degli enti locali e rappresentanti degli organismi indicati dall’articolo 1, comma 4, della l. 328/2000.

            3. Quota parte dei trasferimenti dello Stato destinati all’applicazione della l. 328/2000 sono destinati, prioritariamente ed anche nelle more della definizione degli strumenti di cui al comma 1, alla predisposizione ed al finanziamento dei piani per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto alle attività sociali, sia pubblico che impegnato negli organismi indicati nel comma 4 dell’articolo 1 della citata l. 328/2000.


            Art. 105
            (Contributo al comune di Roma per la realizzazione
            di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di portatori di handicap)

            1. Parte dello stanziamento iscritto al capitolo numero 42115 "Fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale" fino alla concorrenza di lire 200 milioni è destinato, in via sperimentale, a sostenere progetti presentati dal comune di Roma per la realizzazione di tirocini di lavoro presso aziende private, finalizzati all’inserimento lavorativo di portatori di handicap e/o disagiati psichici assistiti nei dipartimenti di salute mentale.


            Art. 106
            (Finanziamento di progetti di sperimentazione concernenti
            il coordinamento dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie)

            1. Allo scopo di favorire il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari, la Regione finanzia progetti di sperimentazione che vedano impegnati, in accordo con i comuni, i medici di medicina generale, in forma singola o associata, nel coordinamento dell’integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie dei loro pazienti, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

            2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa fronte con la finalizzazione per lire 1 miliardo al capitolo numero 42115.


            Art. 107
            (Contributo al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso)


            1. Per favorire una corretta attuazione delle disposizioni costituzionali circa il recupero ed il reinserimento della popolazione carceraria, è assegnato un contributo di lire 50 milioni al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso per la realizzazione del progetto “Doppio Carpiato” con laboratorio e messinscena di uno spettacolo teatrale.

            2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo numero 42123.


            Art. 108
            (Contributo per la realizzazione di un laboratorio
            musicale per disabili)

            1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l’importo di lire 150 milioni è destinato al progetto “Musica….mente”, dell’Associazione “Ladri di Carrozzelle”, per un laboratorio musicale per persone disabili, al fine di superare difficoltà oggettive ovvero legate a deficit fisici.


            Art. 109
            (Contributo al Consorzio della cooperazione sociale SolCo Roma)

            1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42154, l’importo di lire 350 milioni è destinato al finanziamento del progetto “Mobilità Handicap”, presentato dal Consorzio della Cooperazione Sociale SolCo Roma.


            Art. 110
            (Contributo al comune di Cave per la ludoteca)

            1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 42115, l’importo di lire 25 milioni è destinato al comune di Cave per il finanziamento del progetto per la ludoteca.


            Art. 111
            (Contributo al comune di Frosinone per
            l'istituzione di un centro polivalente)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42115, una quota pari a lire 100 milioni è destinata al comune di Frosinone, quale contributo straordinario per l’istituzione di un centro polivalente finalizzato ad attività sociali, culturali e sportive per bambini dai 6 ai 12 anni presso l’Istituto Beata Maria De Mattias in Frosinone.

            2. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla stipulazione di un’apposita convenzione tra il comune di Frosinone e l’Istituto Beata Maria De Mattias.

            3. Entro un anno dall’erogazione della somma di cui al comma 1, il comune di Frosinone presenta apposita rendicontazione sull’utilizzo della somma predetta, ivi compresa una relazione sui servizi prodotti dal centro di cui al comma 1.


            Art. 112
            (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2
            concernente contributo ad aziende trasporto pubblico regionale ed interregionale)


            1. L’articolo 28 della l.r. 2/2001 è sostituito dal seguente:

            "Art. 28
            (Contributo straordinario aziende trasporto
            pubblico regionale ed interregionale)


            1. A favore delle aziende che esercitano il servizio pubblico di trasporto regionale ed interregionale è corrisposto un contributo straordinario di lire 21 miliardi 296 milioni 775 mila 782 per i maggiori oneri, connessi all’introduzione dell’IVA, sui contratti di servizio stipulati con la Regione per gli anni 1999–2000.".


            Art. 113
            (Contributo per le attività del dipartimento regionale
            competente in materia di mobilità e trasporti)


            1. Al fine di supportare le attività del dipartimento regionale competente in materia di mobilità e trasporti concernenti tariffe, contratti di servizio, applicazione del contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, mediante il conferimento di incarichi, secondo la normativa vigente, a soggetti dotati di riconosciuta professionalità ed esperienza in materia, nel bilancio della Regione per l’anno 2001 viene istituito il capitolo numero 43140 denominato “Spese per prestazione di servizi, di analisi e di assistenza agli uffici in materia di tariffe, contratti di servizio e applicazione del C.C.N. autoferrotranvieri, programmazione del trasporto pubblico locale” con lo stanziamento di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.


            Art. 114
            (Cofinanziamento per lo studio di fattibilità relativo al
            collegamento ospedale S. Andrea - Saxa Rubra)


            1. Al fine di concorrere agli oneri per la predisposizione di uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un collegamento con il sistema di trasporto automatico a guida vincolata fra la fermata Saxa Rubra della metropolitana extra-urbana Roma – Prima Porta e l’ospedale S. Andrea, è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 43245 denominato “Concorso regionale per la realizzazione dello studio di fattibilità relativo al collegamento ospedale S. Andrea – Saxa Rubra”, con lo stanziamento di lire 100 milioni destinato all’ospedale S. Andrea.


            Art. 115
            (Contributo al comune di Vico nel Lazio
            per la realizzazione di un parcheggio multipiano)

            1. Per la realizzazione di un parcheggio multipiano con servizi nel centro urbano e di parcheggi sul territorio è stanziata, a favore del comune di Vico nel Lazio, la somma di lire 800 milioni.

            2. Detto importo grava sul capitolo numero 43254 di nuova istituzione denominato: “contributo al comune di Vico nel Lazio per la realizzazione di un parcheggio multipiano e di altri parcheggi”.


            Art. 116
            (Contributo per l'aumento delle corse
            sulla ferrovia concessa Roma-Lido)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 43151 un importo fino a lire 2 miliardi è destinato all’aumento delle corse sulla ferrovia concessa Roma-Lido. Tale stanziamento straordinario per l’anno 2001 verrà successivamente assicurato nell’ambito del contratto di servizio che la Regione stipulerà con la Società Metroferro, alla luce delle risultanze che emergeranno dall’attività del Comitato di monitoraggio istituito presso il Ministero dei trasporti.


            Art. 117
            (Contributo per opere pubbliche di bonifica ed irrigazione)


            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 21205, una quota sino ad un massimo del 10 per cento è destinata alle spese per indagini e progettazione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, con specifico riferimento alle attività nelle aree di nuova operatività dei consorzi di bonifica.

            2. Il programma delle iniziative per indagini e progettazione è definito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessorato competente in materia di trasporti e lavori pubblici, sentito il parere della commissione consiliare competente.

            3. Il capitolo numero 21205 assume la seguente nuova denominazione: “Spese per indagini, progettazione ed esecuzione, ripristini ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione”.


            Art. 118
            (Contributo per interventi da realizzare nel
            territorio del comune di Roma)


            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 32475, la somma di lire 10 miliardi, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è riservata agli interventi da realizzarsi nel territorio del comune di Roma.


            Art. 119
            (Contributo alla provincia di Viterbo per i
            danni causati da tromba d'aria)


            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114, una somma sino a lire 800 milioni è destinata alla provincia di Viterbo per interventi connessi ai danni causati dalla tromba d’aria del novembre 2000 nella provincia di Viterbo.


            Art. 120
            (Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica)


            1. All’articolo 22 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

            “1. Il consiglio di amministrazione è costituito da dieci membri eletti dall’assemblea dei consorziati secondo le disposizioni di cui all’articolo 23 e da un membro nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica.”;
            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

            “2. Ciascuno dei comuni di cui al primo comma designa, con deliberazione consiliare, entro trenta giorni dalla richiesta dei consorzi di bonifica, da effettuare al momento delle indizioni delle elezioni, un rappresentante. Il nominativo designato è comunicato, nei trenta giorni successivi, al sindaco del comune in cui ha sede il consorzio.”.
            c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

            “3. Il sindaco del comune in cui ha sede il consorzio convoca, entro trenta giorni dall’ultimo giorno utile per la comunicazione da parte dei comuni del nome del proprio rappresentante, l’assemblea dei designati per procedere all’elezione del membro in rappresentanza dei comuni in seno al consiglio di amministrazione.".
            d) il quarto comma è abrogato;
            e) il settimo comma è abrogato.

            2. All’articolo 23 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

            “8. Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola, allo scopo di realizzare le finalità ed attuare gli interventi previsti dall’articolo 1, sono assegnati nove consiglieri da eleggere. Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un consigliere da eleggere.”;
            b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

            “13. I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire alla struttura regionale competente in materia entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.”.

            3. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

            “2. Il comitato esecutivo è composto, oltre che dal presidente e dal vicepresidente, da tre membri eletti dal consiglio di amministrazione.”.

            4. All’articolo 26 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

            “1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dalla Giunta regionale, e due supplenti.”.
            b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

            “2. I membri del collegio dei revisori dei conti sono scelti tra i revisori contabili iscritti nell’apposito registro.”.

            5. All’articolo 27 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al primo comma le parole “con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti:
            “dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento da parte della struttura regionale competente in materia”;
            b) al comma 9, le parole “sessanta giorni” e “novanta giorni” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
            “trenta giorni” e “sessanta giorni”.

            6. All’articolo 28 della l.r. 4/1984 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 2 le parole “dell’ufficio “Controllo enti” del settore 64° della Regione” sono sostituite dalle seguenti:
            “della struttura regionale competente in materia”
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

            “5. Le deliberazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza”;
            c) i commi 9 e 10 sono abrogati.

            7. Il comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e successive modifiche è abrogato.

            8. Il comma 3, dell’articolo 3 della l.r. 50/1994 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

            “3. I consigli di amministrazione esercitano le loro funzioni anche in mancanza delle designazioni del rappresentante dei comuni.”.

            9. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, le parole “secondo le modalità di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta giorni dalla loro adozione”.

            10. Al comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53, le parole “della scheda elettorale da utilizzare nella votazione.” sono sostituite dalle seguenti:
            “dell’avviso della convocazione dell’assemblea elettorale contenente le norme per l’esercizio del diritto di voto e l’indicazione del seggio elettorale di appartenenza.”.

            11. Le elezioni dei membri dei nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica avvengono secondo le disposizioni del presente articolo. A tal fine i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle suddette disposizioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

            12. L’articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, è sostituito dal seguente:

            “Art. 10
            (Elezioni degli organi dei consorzi di bonifica)


            1. La convocazione delle assemblee dei consorziati e lo svolgimento delle votazioni per le elezioni dei propri rappresentanti in seno ai nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica deve avvenire entro il 30 novembre 2001.

            2. La data di scadenza degli organi consortili ordinari e straordinari è prorogata alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti a seguito dell’espletamento delle procedure elettorali secondo le disposizioni del presente articolo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001.".


            Art. 121
            (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30
            concernente il diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e
            derivare acque sotterranee divenute pubbliche)


            1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 le parole “31 dicembre 2000” sono sostituite dalle seguenti:
            “30 giugno 2001”.

            2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 le parole “31 dicembre 2000” sono sostituite dalle seguenti:
            “30 giugno 2001”.


            Art. 122
            (Contributi ai comuni per interventi di salvaguardia
            e consolidamento delle antiche cinte murarie)

            1. Per concorrere alle spese necessarie alla salvaguardia, al recupero ed al consolidamento delle antiche cinte murarie e delle strutture limitrofe, la Regione concede ai comuni contributi sino a un massimo del 50 per cento delle spese ammissibili, con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

            2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2001 il capitolo numero 44232 denominato: “Contributo ai comuni per interventi di salvaguardia, recupero e consolidamento delle antiche cinte murarie” con lo stanziamento di lire 1 miliardo 500 milioni per l’anno 2001, lire 3 miliardi per l’anno 2002 e lire 2 miliardi 500 milioni per l’anno 2003.

            3. Nell'ambito del predetto stanziamento gli importi di lire 500 milioni per l'anno 2001, lire 1 miliardo per l'anno 2002 e lire 500 milioni per l'anno 2003 sono destinati agli interventi di salvaguardia, recupero e consolidamento delle mura della città di Viterbo.

            4. capitoli di spesa numeri 44219, 44221, 44223 e 44225 sono conservati in bilancio per la gestione dei residui e per l’attuazione degli interventi già autorizzati nel biennio 1999-2000.


            Art. 123
            (Contributo per il pagamento di spese relative
            ad interventi di recupero)

            1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 del bilancio per l’esercizio 2001 è integrato della somma di lire 220 milioni per il pagamento delle spese relative al completamento dell’intervento di recupero finanziato con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1992, n. 13804.


            Art. 124
            (Modifiche alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 27 "Contributi sugli
            oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati
            al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi
            importanza storica, artistica e archeologica" e successive modifiche)

            1. All'articolo 8 della l.r. 27/1990 e successive modifiche, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

            "2 bis. Possono richiedere i contributi i comuni per le chiese di loro proprietà e gli enti ecclesiastici titolari dell’esercizio del culto, anche se non sono titolari della proprietà, per le chiese aperte al culto pubblico.

            2 ter. Il contributo è concesso all’ente che ha presentato domanda anche se lo stesso ente non risulta essere proprietario dell’immobile ma vi svolge l’esercizio del culto.".

            2. Gli enti interessati sono autorizzati a presentare domanda per il finanziamento a carico del bilancio esercizio 2001, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.


            Art. 125
            (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione
            regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio
            1989, n. 183" e successive modifiche)

            1. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 53/1998, le parole “ed alla realizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti:
            “ed alla realizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c)”.

            2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 53/1998 e successive modifiche è aggiunto il seguente:

            “2 bis. Il parere tecnico sui progetti di competenza dell’A.R.D.I.S. di importo inferiore a lire 3 miliardi è espresso dall’Agenzia stessa nel rispetto delle normative vigenti.”.

            3. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 53/1998 e successive modifiche, le parole “in materia di lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti:
            “in materia di difesa del suolo”;

            4. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 53/1998 e successive modifiche, le parole “in materia di lavori pubblici” sono sostituite dalle seguenti:
            “in materia di difesa del suolo”.


            Art. 126
            (Contributo al comune di Ceccano per la
            bretella statale Morolenze-Gaeta)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225 le somme di lire 2 miliardi per l’anno 2001 e di lire 2 miliardi per l’anno 2002 sono destinate al comune di Ceccano per la progettazione e realizzazione della bretella stradale di collegamento tra la strada statale Morolenze e la strada statale Gaeta nel comune di Ceccano.


            Art. 127
            (Contributo al consorzio di bonifica Conca di Sora per i
            lavori della rete irrigua destra del fiume Liri)

            1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 nell’esercizio 2001 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica di irrigazione, è attribuito al consorzio di bonifica n. 8 Conca di Sora il finanziamento di lire 2 miliardi per far fronte ai maggiori oneri connessi con l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della rete irrigua destra del fiume Liri.


            Art. 128
            (Contributo al comune di S. Angelo Romano)

            1. Per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione del giardino comunale e del sottostante parcheggio di Piazza Nardi nel comune di S. Angelo Romano è stanziata la somma di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

            2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32488, denominato “Ristrutturazione e riqualificazione del giardino comunale e del sottostante parcheggio di Piazza Nardi nel comune di S. Angelo Romano”.


            Art. 129
            (Contributo al comune di Cave)

            1. Al fine di concorrere agli oneri per la realizzazione del parco urbano di Cave e delle opere connesse, è concesso al comune di Cave un contributo straordinario di lire 500 milioni gravanti sul capitolo di nuova istituzione numero 32487 denominato “Contributo regionale alla realizzazione del parco urbano di Cave e delle opere connesse”.


            Art. 130
            (Contributo al consorzio di bonifica n. 6)

            1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 21205 relativo alla esecuzione, ripristino ed adeguamento delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione è attribuito al consorzio di bonifica n. 6, il finanziamento di lire 1 miliardo per l’esercizio 2001 e di lire 1 miliardo per l’esercizio 2002 al fine di garantire l’esecuzione delle attività necessarie per il pieno avvio dell’impianto irriguo della piana di Fondi e Monte San Biagio.


            Art. 131
            (Contributo al comune di Cerveteri)

            1. Per concorrere alle spese connesse alla ristrutturazione e riqualificazione del centro urbano e recupero delle case del parco "La legnaia” di Cerveteri, nonché al ripristino dell’antica Rocca di Cerveteri danneggiata da una frana, è concesso al comune di Cerveteri un contributo straordinario di lire 3 miliardi.

            2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 32433 denominato “Contributo straordinario al comune di Cerveteri per il centro urbano Case del parco “La legnaia” e “Antica Rocca”.


            Art. 132
            (Contributo al comune di Anzio per la
            sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare)


            1. Per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare è stanziata, a favore del comune di Anzio, la somma di lire 500 milioni.

            2. L'importo di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 32418 di nuova istituzione denominato: “Contributo al comune di Anzio per la sistemazione di Piazza Lavinia e del lungomare”.


            Art. 133
            (Contributo al comune di Latina per la
            realizzazione del progetto di un'oasi ecologica urbana)

            1. Per il concorso regionale alla realizzazione del progetto di un’oasi ecologica urbana, a completamento dell’opera di messa in salvaguardia e ripristino idraulico dei canali consortili denominati “Fosso Paolone” e “Fosso Morbella” nel comune di Latina, è stanziata la somma di lire 500 milioni da destinare al comune di Latina.

            2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 52217 denominato “Concorso regionale al progetto oasi ecologica urbana nel comune di Latina”.



            Art. 134
            (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 "Estensione del piano regionale della viabilità di cui alle leggi regionali 4 maggio 1985, n. 60 e 26 febbraio 1987, n. 22" da ultimo modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000")

            1. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000 sono aggiunte le seguenti:
            “p bis) realizzazione di uno svincolo autostradale e di un casello e delle opere viarie connesse, nonché relativa manutenzione, nel territorio del comune di Guidonia, lungo la bretella Fiano–San Cesareo, in prossima connessione con la strada provinciale Palombarese in località Pilorotto;
            p ter) progettazione per l’adeguamento della strada statale n. 4 Salaria nel tratto Settebagni-Passo Corese;
            p quater) adeguamento della ex strada statale n. 411 Sublacense nel tratto bivio Arsoli-Fiuggi, come prima fase limitatamente all’acquisizione degli studi, dei rilievi e delle progettazioni necessarie.".

            2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000, è aggiunto il seguente:

            “6 bis) Per l’attuazione dell’intervento di cui all’articolo 2, comma 1 lettera p bis), il Presidente della Giunta regionale stipula con la Società Autostrade Concessioni e costruzioni S.p.A. e con l’Anas una convensione, deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente.”.

            3. Dopo la lettera p) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 67/1993, da ultimo modificata dalla l.r. 14/2000, sono aggiunte le seguenti:
            "p bis) realizzazione di uno svincolo autostradale e di un casello e delle opere viarie connesse, nonché relativa manutenzione, nel territorio del comune di Guidonia, lungo la bretella Fiano-San Cesareo, in prossima connessione con la strada provinciale Palombarese, località Pilarotto, lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;
            p ter) progettazione per l’adeguamento della strada statale n. 4 Salaria nel tratto Settebagni-Passo Corese, lire 1 miliardo;
            p quater) adeguamento della ex strada statale n. 411 Sublacense nel tratto bivio Arsoli-Fiuggi, come prima fase limitatamente all’acquisizione degli studi, dei rilievi e delle progettazioni necessarie, lire 1 miliardo 500 milioni.".


            Art. 135
            (Contributi al comune di Sperlonga)

            1. Al fine di partecipare all’attuazione del programma integrato per lo sviluppo e la riqualificazione della città in completamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272, la Regione concede al comune di Sperlonga un contributo pari a lire 225 milioni. L’importo viene iscritto nel capitolo numero 32437 di nuova istituzione e denominato: “Contributo al comune di Sperlonga per il concorso alla realizzazione delle opere pubbliche inserite nel Programma Integrato di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 21 settembre 1999, n. 1272".

            2. Per concorrere nel territorio del comune di Sperlonga alla realizzazione del programma di interventi inseriti nel piano per la mobilità e l’accessibilità a servizio della fruizione turistica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 2000, n. 642, viene iscritto sul capitolo numero 32438 di nuova istituzione un contributo di lire 75 milioni.


            Art. 136
            (Iniziative in materia di informazione e
            prevenzione sulla sicurezza stradale)

            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 43132 la somma sino a lire 200 milioni è finalizzata alle iniziative di informazione e prevenzione sulla sicurezza stradale.


            Art. 137
            (Contributo ai comuni di SS. Cosma e Damiano,
            Castelforte e Minturno)


            1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 47114 la somma di lire 500 milioni è destinata ai comuni di SS. Cosma e Damiano, Castelforte e Minturno, in provincia di Latina, per i gravi danni riportati a seguito dell’esondazione del fiume Garigliano, avvenuta il 27 dicembre 2000.


            Art. 138
            (Contributo per il santuario SS. Trinità di Vallepietra)

            1. Per l’elettrificazione del santuario SS. Trinità di Vallepietra è stanziata, per l’anno 2001, la somma di lire 300 milioni.

            2. Lo stanziamento di cui al comma 1 grava sul capitolo numero 44275 di nuova istituzione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, denominato “Concorso regionale agli oneri per l’elettrificazione del santuario SS. Trinità di Vallepietra”.


            Art. 139
            (Contributo alla provincia di Latina per la realizzazione
            dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola
            monumento al Cristo Redentore)

            1. Nell’ambito del bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo di bilancio numero 32419 denominato “Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Maranola monumento al Cristo Redentore” con uno stanziamento di lire 500 milioni.

            2. L’amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



            Art. 140
            (Contributi ad istituti professionali della provincia di Latina)
              1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “A. Celletti” di Formia, è istituito il capitolo di bilancio numero 32120 denominato "Realizzazione dei lavori, ristrutturazione ed adeguamento dell’Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione A. Celletti in Formia” sul bilancio regionale per l'esercizio 2001 con uno stanziamento di lire 1 miliardo.

              2. L’amministrazione provinciale di Latina è autorizzata a richiedere il finanziamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



              Art. 141
              (Contributo al comune di Petrella Salto)

              1. Per la realizzazione del progetto di una piazza nel centro di Castel Mareri, frazione del comune di Petrella Salto, di interesse storico-culturale, è stanziata a favore del comune di Petrella Salto la somma di lire 140 milioni.

              2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 32440 denominato “Contributo al comune di Petrella Salto per la realizzazione di una piazza di Castel Mareri”.



              Art. 142
              (Contratti di quartiere)

              1. La Regione concorre agli oneri sostenuti dal comune di Roma per la realizzazione di progetti integrati di recupero urbano previsti nell’ambito di contratti di quartiere.

              2. Il comune di Roma presenta alla Regione i progetti integrati, con l’indicazione degli interventi da realizzare nonché dei tempi e delle procedure di realizzazione.

              3. Il concorso finanziario della Regione è destinato per il 60 per cento ad opere di riqualificazione di edilizia pubblica e/o di urbanizzazioni primarie e secondarie; per il 20 per cento a misure di sviluppo delle attività dell’economia locale; per il 20 per cento per attività di sostegno sociale e integrazione culturale.

              4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito nel bilancio di previsione il capitolo numero 45140 denominato “Concorso finanziario regionale alla realizzazione di contratti di quartiere nel comune di Roma”, con lo stanziamento complessivo di lire 15 miliardi di cui 5 miliardi per l’anno 2001, lire 5 miliardi per l’anno 2002 e lire 5 miliardi per l’anno 2003.


              Art. 143
              (Classificazione di strade comunali)

              1. In attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada) e successive modifiche, la strada statale n. 8 “Via del Mare” e la strada statale n. 8 bis “Ostiense”, svolgendo l’intero tracciato in zona urbana ricadente nel comune di Roma, sono classificate quali strade comunali.

              2. La Giunta regionale adegua alle disposizioni del comma 1 gli adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 relativamente alla viabilità trasferita dallo Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.


              Art. 144
              (Fondo per la conservazione ed il risanamento
              igienico-sanitario del fiume Aniene)

              1. Al fine di partecipare alla conservazione ed al risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene, la Regione istituisce un fondo di lire 1 miliardo.

              2. Per le finalità di cui al presente articolo, la spesa grava sul capitolo del bilancio di nuova istituzione numero 51445 denominato: “Fondo per il risanamento igienico-sanitario del fiume Aniene, sponda destra, altezza bacino S. Giovanni”. La spesa grava per lire 500 milioni sull’esercizio 2001 e per i restanti 500 milioni nel bilancio 2002.


              Art. 145
              (Contributo al comune di Zagarolo per la
              ristrutturazione del Palazzo Rospigliosi)

              1. Nell'ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32470, un importo fino a lire 800 milioni, è destinato al comune di Zagarolo per il completamento dei lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Rospigliosi.


              Art. 146
              (Contributo al comune di Fiumicino per il
              completamento dell'arredo della sede comunale)


              1. Al comune di Fiumicino è concesso, dallo stanziamento iscritto al capitolo numero 13114, un contributo straordinario di lire 600 milioni quale concorso della Regione alle spese per il completamento dell’arredo della sede comunale.



              Art. 147
              (Interventi per il risanamento delle grotte e delle cavità
              al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri)

              1. Al fine di finanziare il progetto per il risanamento delle grotte e delle cavità al di sotto del centro storico del comune di Montecompatri, reso necessario dalla situazione di pericolo per la stabilità degli edifici del centro storico del comune, la Regione eroga un contributo pari a lire 300 milioni per ognuna delle annualità relative agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

              2. Per le finalità di cui al comma 1, una quota dello stanziamento previsto al capitolo numero 32410 del bilancio della Regione denominato: “Spesa per l’attuazione e completamento degli interventi urgenti per il consolidamento e la riqualificazione dei centri abitati”, è riservata al comune di Montecompatri nella misura di 300 milioni per ognuna delle annualità relative agli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.


              Art. 148
              (Contributo al comune di S. Donato Val Comino)

              1. Lo stanziamento del capitolo numero 32443 denominato: "Finanziamento di interventi sperimentali destinati al recupero di immobili di proprietà pubblica", è destinato, fino alla concorrenza di lire 150 milioni, al comune di S. Donato Val Comino per la ristrutturazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche della vecchia sede comunale, da destinare a centro anziani.



              Art. 149
              (Contributo al comune di San Gregorio da Sassola)

              1. E’ istituito il capitolo numero 32414 denominato “Contributo straordinario al comune di San Gregorio da Sassola per compensare i mancati introiti derivati dalla chiusura del Castello Brancaccio in seguito al terremoto del 12 marzo 2000” con la dotazione di lire 110 milioni sia in competenza che in cassa.


              Art. 150
              (Concorso finanziario della Regione per la realizzazione
              della tangenziale di collegamento tra la strada provinciale Tiberina,
              la strada provinciale Fiano/Capena e la strada provinciale Fiano/Civitella)

              1. Al fine di consentire la realizzazione della tangenziale tra le strade provinciali Tiberina, Fiano/Capena e Fiano/Civitella è destinato al comune di Fiano Romano un contributo di lire 1 miliardo 500 milioni.

              2. Alla copertura si provvede nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 31225.


              Art. 151
              (Concorso finanziario della Regione per interventi
              sulla viabilità nel comune di Paliano a sostegno dello
              sviluppo turistico ed economico dell'area)

              1. Al fine di concorrere all’adeguamento delle infrastrutture viarie per facilitare la fruibilità ed il collegamento degli insediamenti turistici, agricoli e produttivi la Regione concede un finanziamento al comune di Paliano di lire 2 miliardi 500 milioni per l’adeguamento della strada di “Poggio Romano” ed il suo collegamento con la viabilità provinciale.

              2. Per il fine di cui al comma 1 il capitolo numero 31225 viene incrementato di lire 2 miliardi 500 milioni da destinare al comune di Paliano.


              Art. 152
              (Contributo alle Diocesi di Viterbo)

              1. Al fine di favorire il recupero dei locali danneggiati da un incendio nel mese di dicembre 2000 presso il Monastero di S. Paolo delle Clarisse a Tuscania, è stanziata la somma di lire 300 milioni.

              2. L’importo di cui al comma 1 è erogato alla Diocesi di Viterbo mediante l’istituzione nel bilancio regionale per l’anno 2001 del capitolo numero 32442 denominato “Contributo alla Diocesi di Viterbo per il recupero dei locali del Monastero di S. Paolo delle Clarisse a Tuscania.



              Art. 153
              (Progetti di valorizzazione turistico-ambientale
              delle forre del viterbese)

              1. La Regione promuove l’attuazione di progetti di iniziativa intercomunale denominati “Progetti di valorizzazione turistico-ambientale delle forre del viterbese”.

              2. Per consentire il recupero ambientale del sistema delle forre del viterbese, è attribuito un contributo in conto capitale ai progetti elaborati dai comuni o dai loro consorzi al fine di:
              a) procedere all’esecuzione di interventi urgenti di recupero idrogeologico;
              b) procedere all’esecuzione di interventi urgenti di bonifica igienico-sanitaria ed ambientale;
              c) procedere alla redazione di studi e progettazioni per il recupero ambientale e paesistico del sistema delle forre e la loro valorizzazione a fini turistici e produttivi.

              3. Per le finalità di cui al presente articolo la spesa grava sul capitolo numero 51547 “Recupero ambientale del sistema delle forre del viterbese” di nuova istituzione.

              4. Sul capitolo di cui al comma 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi, dei quali 1 miliardo sull’esercizio 2001 e 1 miliardo sull’esercizio 2002.


              Art. 154
              (Contributo alla provincia di Viterbo)

              1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 300 milioni all’amministrazione provinciale di Viterbo per la manutenzione straordinaria e l’eliminazione dei pericoli al transito della strada provinciale Umiltà, nel territorio del comune di Nepi.

              2. Nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 31240 denominato "Contributo alla provincia di Viterbo per la manutenzione straordinaria e l’eliminazione dei pericoli al transito della strada provinciale Umiltà, nel territorio del comune di Nepi" con lo stanziamento di lire 300 milioni.


              Art. 155
              (Contributo al comune di Gallinaro)

              1. Per consentire una concreta organizzazione del comune di Gallinaro ai fini della viabilità, delle infrastrutture e dei servizi per la ospitabilità, onde rispondere adeguatamente alle necessità delle migliaia di pellegrini che quotidianamente raggiungono questo centro in quanto sede del “Santuario del Bambin Gesù”, è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 31242.

              2. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 400 milioni per l’anno 2001.


              Art. 156
              (Contributo al comune di Sora per la
              realizzazione del centro polifunzionale e congressuale)
                1. Il centro polifunzionale e congressuale nel comune di Sora di cui all’articolo 69, comma 1, della l.r. 14/2000, è realizzato nel palazzo ex capitol, di proprietà del comune di Sora e resta di proprietà dello stesso ente.

                2. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con l’indicazione delle funzioni a cui s’intende dedicare il centro.

                3. La spesa di lire 2 miliardi grava sul capitolo numero 32149 del bilancio pluriennale del 2001, quanto a lire 1 miliardo 200 milioni sull’annualità 2001, lire 800 milioni sull’annualità 2002.


                Art. 157
                (Contributo al comune di Broccostella per la realizzazione
                del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara)

                1. Al fine della realizzazione del collegamento finale della strada Broccostella-Villa Carrara viene erogato al comune di Broccostella il contributo di lire 500 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 31225.


                Art. 158
                (Finanziamento delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 1,
                lettere a) e b) della legge regionale 18 maggio 1984, n. 21
                concernente lo sviluppo delle strutture culturali)


                1. Lo stanziamento del capitolo numero 32139 del bilancio per l’esercizio 2001 è utilizzabile anche per le istanze presentate ai sensi dell’articolo 1, lettera a) e b) della l.r. 21/1984, per il piano per l’anno 2000.


                Art. 159
                (Contributo al comune di Viterbo per la mostra
                "Carri da guerra e principi etruschi")


                1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 78 milioni è riservata al comune di Viterbo, quale saldo del 30 per cento del contributo assegnato dalla Regione a sostegno della mostra “Carri da guerra e principi etruschi” realizzata nel Palazzo dei Papi nell’anno 1997.


                Art. 160
                (Contributo alla "Fondazione orchestra del Lazio")

                1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 11214 un importo pari a lire 50 milioni è destinato alla quota di capitale della Regione per la partecipazione, quale socio fondatore, alla “Fondazione orchestra del Lazio”.


                Art. 161
                (Stanziamento fondi per interventi programmati nell'anno 2000)

                1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2000, per i quali l’obbligazione di spesa non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sottoelencati capitoli:
                a) capitolo numero 32137 lire 230 milioni;
                b) capitolo numero 44357 lire 93 milioni 939 mila 870;
                c) capitolo numero 44355 lire 3 miliardi 900 milioni.

                2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.


                Art. 162
                (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 1997, n. 39
                concernente contributo per la realizzazione di un museo delle bambole)


                1. Il titolo della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente: “Contributo per la realizzazione di un museo del giocattolo”.

                2. L’articolo 1 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:

                "Art. 1
                (Oggetto)


                1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Zagarolo un contributo finalizzato all’acquisto di materiali per l’integrazione delle collezioni del museo del giocattolo.”.

                3. L’articolo 2 della l.r. 39/1997 è abrogato.

                4. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 39/1997 le parole "Contributo per l'acquisto della collezione Salvini e per la realizzazione di un museo delle bambole" sono sostituite dalle seguenti: “Contributo al comune di Zagarolo per l’integrazione delle collezioni del museo del giocattolo”.


                Art. 163
                (Stanziamento fondi per interventi programmati nell’anno 2000)

                1. Al fine di dare attuazione ad interventi programmati nell’anno 2000, per i quali l’obbligazione non è venuta a scadenza entro lo stesso anno, sono stanziati i seguenti importi nell’ambito dei sotto indicati capitoli:
                a) capitolo numero 44226 lire 510 milioni;
                b) capitolo numero 44250 lire 196 milioni 388 mila 120;
                c) capitolo numero 44251 lire 463 milioni 432 mila 763;
                d) capitolo numero 44257 lire 240 milioni;
                e) capitolo numero 44265 lire 1 miliardo 350 milioni;
                f) capitolo numero 44267 lire 155 milioni 401 mila 630;
                g) capitolo numero 44270 lire 127 milioni 500 mila.

                2. Gli importi relativi ai singoli interventi di cui al comma 1, sono assegnati con determinazione dirigenziale, in coerenza con i contenuti dei relativi documenti programmatici e con le procedure di erogazione ivi previste.


                Art. 164
                (Modifica all’articolo 58 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11
                concernente l'estinzione delle obbligazioni di restituzione di contributi regionali)


                1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 11/1997, la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci”.


                Art. 165
                (Contributo all'Istituto regionale per le Ville Tuscolane)


                1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 32425 un importo sino a lire 85 milioni è destinato alla copertura delle spese di funzionamento sostenute dall’Istituto regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) nell’anno 2000.


                Art. 166
                (Contributo al comune di Viterbo per la
                manifestazione "Viterbo Festival")


                1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 un importo sino a lire 50 milioni è destinato al comune di Viterbo per la manifestazione “Viterbo Festival”.


                Art. 167
                (Contributo per il premio letterario "Feronia - Città di Fiano")


                1. Nell’ambito della disponibilità del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è riservata alla realizzazione della decima edizione del premio letterario “Feronia – Città di Fiano”.


                Art. 168
                (Contributo al comune di Rieti per l'ampliamento
                della pinacoteca del museo civico)


                1. Al fine di consentire l’ampliamento della sede della pinacoteca del museo civico di Rieti è stanziata, a favore del comune di Rieti, la somma di lire 500 milioni sul capitolo numero 44251.


                Art. 169
                (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42
                concernente l'iscrizione all'albo degli istituti culturali e successive modifiche)


                1. La lettera g), del comma 1, dell’articolo 15 della l.r. 42/1997 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:
                “g) dichiarazione di assenso da parte dell’organo di amministrazione dell’istituto o del suo legale rappresentante al trasferimento dei beni acquisiti con finanziamenti della Regione ad altra struttura culturale regionale, in caso di scioglimento dell’istituto o suo trasferimento in altra Regione.
                In assenza di tale dichiarazione gli istituti interessati, pure se iscritti all’albo in virtù del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 2, non possono essere ammessi ai benefici di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d) della l.r. 42/1997”.


                Art. 170
                (Contributo per la tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana
                per la XV Giornata Mondiale della Gioventù)


                1. Lo stanziamento del capitolo numero 23132 è destinato alla copertura delle spese di smontaggio e rimessaggio della tendopoli allestita nel parco di Via della Pisana in occasione della XV Giornata Mondiale della Gioventù, svoltasi a Roma nel mese di agosto dell’anno 2000.



                Art. 171
                (Contributo al comune di Fondi per il teatro comunale)

                1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita al comune di Fondi la quota massima di spesa ammissibile di lire 3 miliardi per la realizzazione del primo stralcio del teatro comunale.


                Art. 172
                (Contributi per le iniziative previste dalla legge regionale 17 agosto 1993, n. 36
                "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero")

                1. Al fine di concedere contributi per le iniziative previste dall’articolo 4 della l.r. 36/1993, viene istituito, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001, il capitolo numero 46125 denominato “Contributi per le attività del tempo libero (art. 4 l.r. 36/1993)" al quale è attribuito lo stanziamento di lire 500 milioni.


                Art. 173
                (Finanziamento degli interventi previsti dalla legge
                regionale 18 maggio 1984, n. 21 "Interventi per lo sviluppo
                delle strutture culturali del Lazio" e successive modifiche)

                1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 32139 l’importo di lire 1 miliardo è destinato agli interventi per i quali è stata avanzata domanda di finanziamento ai fini del piano 2000 della l.r. 21/1984 e successive modifiche.


                Art. 174
                (Contributo ai teatri stabili privati di interesse pubblico
                per iniziative di interesse regionale)

                1. Ai fini di promuovere interventi a favore dei teatri stabili privati di interesse pubblico presenti nel Lazio, per realizzare iniziative di interesse regionale, la denominazione del capitolo numero 44230 viene così modificata: “Interventi a favore dei teatri stabili privati di interesse pubblico presenti nel Lazio per iniziative di interesse regionale”.

                2. Al capitolo numero 44230 è assegnato uno stanziamento di lire 300 milioni per ciascuna delle annualità 2001, 2002 e 2003.


                Art. 175
                (Contributo al comune di Viterbo per l'orchestra giovanile)

                1 Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 150 milioni è riservata al comune di Viterbo per il sostegno delle iniziative culturali del 2001 dell’orchestra giovanile di Viterbo.


                Art. 176
                (Iniziative per la valorizzazione dell'area
                archeologica di Pratica di Mare)

                1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione, dei siti archeologici del comune di Pomezia, al fine di salvaguardare le vestigia e le origini romane della città.

                2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione concede all’amministrazione comunale di Pomezia un contributo straordinario per realizzare:
                a) studi, piani e programmi relativi all’attuazione di quanto previsto al comma 1, estesi anche alla realizzazione di un parco archeologico;
                b) progetti di recupero e di salvaguardia;
                c) mostre, pubblicazioni, convegni, seminari ed altre iniziative, anche di educazione ambientale e primi interventi di recupero.

                3. Nel bilancio di previsione della Regione è istituito il capitolo numero 44387 denominato “Sulle orme di Enea”, con lo stanziamento di lire 700 milioni per l’anno 2001 e 1 miliardo per l'anno 2002.


                Art. 177
                (Iniziative per promuovere la cultura dello sport
                per persone portatrici di handicap)

                1. Per la promozione della manifestazione a carattere internazionale denominata “Giochi mondiali silenziosi”, che si svolgerà a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001, è stanziata la somma di lire 200 milioni a favore della Federazione Italiana Sport Silenziosi.

                2. Il contributo di cui al comma 1, grava sul capitolo numero 46106 denominato “Contributi alle società, associazioni e federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicap (legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70)”.


                Art. 178
                (Contributo al comune di Nettuno per la tappa
                conclusiva del Giro d'Italia)

                1. Al fine di contribuire alle spese per ospitare la tappa conclusiva del Giro d’Italia 2001 è stanziata, a favore del comune di Nettuno, la somma di lire 300 milioni.

                2. Detto importo grava sul capitolo numero 23137 di nuova istituzione denominato: “Contributo al comune di Nettuno, in occasione della tappa conclusiva del Giro d’Italia”.


                Art. 179
                (Contributo per l'archivio museo storico di
                Fiume con sede in Roma)

                1. Al fine di sostenere la benemerita attività culturale svolta dalla comunità di esuli fiumani, istriani e dalmati, stabilitasi nel Lazio, nell’ambito del capitolo numero 44350 è riservata, a favore della società studi fiumani, per il miglioramento dei servizi dell’archivio museo storico di Fiume con sede in Roma, la somma di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 2001 e di lire 100 milioni per l’esercizio finanziario 2002.


                Art. 180
                (Contributo al comune di Viterbo per lo svolgimento
                del IV Certamen della Tuscia)

                1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350 la somma di lire 100 milioni è destinata al comune di Viterbo per lo svolgimento del IV Certamen della Tuscia.


                Art. 181
                (Contributo alla Provincia di Viterbo per la
                realizzazione di un premio letterario)

                1. L’importo di lire 100 milioni, a gravare sul capitolo numero 44350, è assegnato all’amministrazione provinciale di Viterbo per la realizzazione del premio letterario “Vincenzo Cardarelli”, da tenersi in Tarquinia in occasione del 53° anniversario dell’assegnazione allo scrittore del Premio Strega.


                Art. 182
                (Contributo al comune di S. Marinella per l'allestimento del
                museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale)
                  1. Per il concorso regionale, per gli oneri relativi agli allestimenti del museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale nel Castello di Santa Severa è stanziata la somma di lire 800 milioni a favore del comune di Santa Marinella.

                  2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 44247 denominato: “Concorso regionale allestimento e sorveglianza del museo archeologico nazionale e del museo didattico comunale nel Castello di Santa Severa – comune di Santa Marinella”.


                  Art. 183
                  (Iniziative per promuovere la cultura dello sport)

                  1. La Regione promuove iniziative atte alla conoscenza e alla diffusione della cultura dello sport, con la realizzazione di un mostra itinerante sulla storia del calcio nella prima metà del novecento ed una serie di convegni aventi come oggetto il problema della violenza negli stadi.

                  2. La Regione concorre alla copertura degli oneri con la somma di lire 50 milioni da stanziare sul capitolo numero 44350.


                  Art. 184
                  (Contributo alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma
                  per la ristrutturazione del teatro parrocchiale)


                  1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento del capitolo numero 32139 è attribuita alla parrocchia S. Luca Evangelista di Roma la quota massima di lire 300 milioni, come contributo regionale, per la ristrutturazione del teatro parrocchiale.


                  Art. 185
                  (Contributo straordinario Special Olimpycs Italia per
                  l'organizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili)

                  1. Al fine di consentire la realizzazione dei XVIII giochi nazionali per disabili organizzata dalla Special Olimpycs Italia previsti dal 1° all’8 luglio nel comune di Fiuggi, la Regione interviene con un contributo straordinario di lire 200 milioni.

                  2. Per il finanziamento di quanto previsto dal comma 1, è istituito un nuovo capitolo di bilancio numero 46127 denominato “Contributo finanziario alla Special Olimpycs Italia per la organizzazione di XVIII giochi nazionali per disabili”.


                  Art. 186
                  (Contributo per la realizzazione del Festival
                  del teatro italiano)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 44350, la somma di lire 200 milioni è destinata alla realizzazione del Festival del teatro italiano per garantire l’attività dello stesso Festival riconosciuto di interesse nazionale ed internazionale.


                  Art. 187
                  (Contributo al comune di Monteporzio Catone
                  per il recupero del “Parco Borghese”)

                  1. Nell’ambito delle iniziative attivabili con lo stanziamento di cui al capitolo numero 32139, è attribuita al comune di Monteporzio Catone la quota massima di spesa ammissibile di lire 1 miliardo per il recupero del “Parco Borghese” al fine di garantirne la sicurezza e la praticabilità in vista della sua apertura al pubblico.


                  Art. 188
                  (Contributo al comune di Campagnano di Roma
                  per la costruzione di una piscina)


                  1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 1 miliardo è destinato al comune di Campagnano di Roma per il finanziamento della costruzione di una piscina nel territorio comunale.


                  Art. 189
                  (Rifinanziamento della legge regionale 9 agosto 1991, n. 36
                  concernente contributi al comune di Carpineto Romano
                  nel centenario dell'enciclica “Rerum novarum”)


                  1. E’ rifinanziata la l.r. 36/1991 con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

                  2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è iscritto al capitolo numero 44356.


                  Art. 190
                  (Contributi al comune di S. Donato Val Comino
                  ed alla Fondazione Mastroianni per attività culturali)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350 una somma pari a lire 100 milioni è attribuita al comune di San Donato Val Comino per l’organizzazione e lo svolgimento della rassegna “Teatro Estate” dei comuni della Val Comino.

                  2. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 44350 una somma fino a lire 200 milioni, è riservata alla “Fondazione Umberto Mastroianni“ per le attività culturali proprie che la Fondazione svolge nel comune di Arpino.


                  Art. 191
                  (Contributi ai comuni di Contigliano
                  e di Poggio Mirteto per sale cinematografiche)

                  1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche” una somma pari a lire 600 milioni viene riservata al comune di Contigliano ed una somma pari a lire 250 milioni al comune di Poggio Mirteto.


                  Art. 192
                  (Contributo al comune di S. Donato Val Comino
                  per la migliore funzionalità degli impianti sportivi)

                  1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 32501 un importo pari a lire 250 milioni è destinato al comune di S. Donato Val Comino per la realizzazione del campo di volo libero e l'adeguamento delle aree di decollo e atterraggio.


                  Art. 193
                  (Contributi ai comuni di Atina e di Anagni per lavori
                  di adeguamento dei rispettivi musei comunali)

                  1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 44251 "Contributi per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la conservazione delle sedi delle biblioteche, degli archivi storici, dei musei e delle strutture scientifiche degli enti locali", è destinato, quanto a lire 50 milioni, al comune di Atina per lavori di adeguamento strutturale dei locali adibiti a museo e biblioteca e quanto a lire 300 milioni al comune di Anagni per lavori di adeguamento strutturale del museo comunale.


                  Art. 194
                  (Contributo al comune di Piglio per la
                  realizzazione della "Sagra del Cesanese di Piglio")


                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo numero 23122 l’importo di lire 60 milioni è destinato al co-finanziamento della “Sagra del Cesanese di Piglio”.

                  2. Il suddetto importo è assegnato al comune di Piglio titolare organizzativo della manifestazione.


                  Art. 195
                  (Insonorizzazione dei locali di ascolto di musica dal vivo)

                  1. La Regione, nell’ambito dei provvedimenti tesi alla riduzione dell’inquinamento acustico e contemporaneamente al sostegno di importanti attività economiche, sociali e culturali rappresentate dai locali di ascolto di musica dal vivo ubicati nel territorio del comune di Roma, con esclusione delle discoteche e dei disco pubs, concede contributi per la realizzazione di impianti di insonorizzazione dei locali medesimi.

                  2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, cultura, sport, spettacolo e tempo libero, sentita la commissione consiliare permanente, sono determinate, entro il 31 maggio 2001:
                  a) l'individuazione dei soggetti beneficiari;
                  b) le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a sostegno;
                  c) la tipologia delle spese ammesse.

                  3. L’intervento della Regione si sostanzia nella concessione di un contributo in conto capitale per un ammontare non superiore al 65 per cento dell’importo della spesa ammissibile.

                  4. Per gli obiettivi di cui ai commi 1, 2 e 3 è istituto il capitolo numero 44277 denominato “Contributi per le spese di insonorizzazione dei locali di intrattenimento musicale” con lo stanziamento di lire 1 miliardo.


                  Art. 196
                  (Contributo per il recupero della ex casa circondariale
                  di Montefiascone da adibire a centro culturale)

                  1. La Regione, considerato il grande interesse storico della ex casa circondariale di Montefiascone, partecipa al recupero della struttura.

                  2. La Regione interviene per le finalità di cui al comma 1 con uno stanziamento di lire 300 milioni. L’importo viene iscritto sul capitolo numero 44234 denominato: “Contributo al comune di Montefiascone per il recupero della ex casa circondariale da adibire a centro culturale”.



                  Art. 197
                  (Interventi per la conservazione, restauro e valorizzazione
                  di Palazzo Colonna nel comune di Genazzano)


                  1. Al fine di partecipare alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del complesso di “Palazzo Colonna” nel comune di Genazzano, la Regione concede un contributo di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

                  2. L'importo di cui al comma 1 rientra nello stanziamento del capitolo numero 44356.


                  Art. 198
                  (Progetto "Le chiavi segrete della musica")


                  1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni dell’area dei Castelli Romani, Albano, Ariccia, Ciampino, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Marino, Palestrina, Velletri e Zagarolo, che aderiscono al progetto “Le chiavi segrete della musica” teso all’utilizzo della musica come supporto didattico nelle scuole di istruzione secondaria superiore per lo studio delle discipline tradizionali attraverso proiezioni multimediali, esibizioni musicali dal vivo di artisti noti e recitazione di testi letterari.
                    2. Per gli obiettivi di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 44373 denominato: «Contributi ai comuni dei Castelli Romani per la realizzazione di iniziative nell’ambito del progetto “Le chiavi segrete della musica”» con lo stanziamento di lire 300 milioni.


                  Art. 199
                  (Contributo straordinario all'Associazione
                  amici degli istituti chimici)


                  1. Per consentire l’istituzione di un “Certamen della Chimica” da realizzarsi a cura dell’associazione amici degli istituti chimici (A.I.C.A.) ad Arpino, è istituito un nuovo capitolo di bilancio con numero 44215.

                  2. A tal fine è concesso un contributo straordinario di lire 150 milioni per l’anno 2001.


                  Art. 200
                  (Contributi per attività musicali)


                  1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 20 milioni all’Accademia musicale isolana di Isola del Liri (FR) per le attività e le iniziative programmate.

                  2. Per l'anno 2001 è corrisposto un contributo straordinario di lire 150 milioni per la realizzazione del progetto "Woodstock - Musica" proposto dall'associazione culturale "Eventes" nel comune di Arpino.

                  3. Ai relativi oneri si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 201
                  (Contributo all'Accademia poetica ciceroniana arpinate)


                  1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 15 milioni alla Accademia poetica ciceroniana arpinate di Arpino per l’organizzazione del premio nazionale di poesia 2001.

                  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 202
                  (Contributo all'Associazione culturale Papillon - Rebibbia)


                  1. Per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 50 milioni alla “Associazione culturale Papillon – Rebibbia”, destinato:
                  a) alla gestione ed al potenziamento della biblioteca interna al carcere di Rebibbia – Nuovo complesso;
                  b) al sostegno delle iniziative culturali programmate per questo anno dall’associazione;
                  c) alla costituzione di un “Osservatorio sulla condizione degli ex detenuti”, finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire il reinserimento sociale e la ricollocazione lavorativa.

                  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 203
                  (Contributo al comune di Grottaferrata per la celebrazione del
                  millenario della fondazione dell'Abbazia di San Nilo)

                  1. E’ concesso al comune di Grottaferrata un contributo straordinario di lire 200 milioni per le attività da realizzare per celebrare il “Millennario della fondazione dell’Abbazia di San Nilo”.

                  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 204
                  (Contributo al comune di Poggio Moiano per sale cinematografiche)

                  1. Sul capitolo numero 44357 denominato: "Contributo per sale e multisale cinematografiche” un importo pari a lire 200 milioni è destinato al comune di Poggio Moiano.



                  Art. 205
                  (Contributo al comune di Arcinazzo per lavori di
                  restauro della villa dell'Imperatore Traiano)

                  1. Nel contesto dei lavori di scavo e restauro in corso, da parte della Soprintendenza archeologica del Lazio, della villa dell’Imperatore Traiano in Altipiani di Arcinazzo, la Regione concede al comune di Arcinazzo Romano un contributo straordinario di lire 300 milioni per la copertura del complesso monumentale del ninfeo dei due triclini della villa stessa.

                  2. Nel bilancio di previsione 2001 è istituito il capitolo numero 44217 denominato: “Contributo straordinario al comune di Arcinazzo Romano per la copertura del complesso monumentale del ninfeo e dei due triclini della villa dell’Imperatore Traiano".


                  Art. 206
                  (Contributo al comune di Riofreddo per la definitiva
                  acquisizione della Villa Garibaldi)

                  1. E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 450 milioni al comune di Riofreddo per l’acquisto della parte di villa Garibaldi tuttora di proprietà privata. Tale acquisto permetterà al comune di perfezionare le iniziative già realizzate nella parte di immobile di sua proprietà, cioè l’allestimento del museo della cultura “Villa Garibaldi”.

                  2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni, imputata al capitolo numero 44210 di nuova istituzione, denominato: “Contributo straordinario al comune di Riofreddo per l’acquisto di Villa Garibaldi”.


                  Art. 207
                  (Contributo al comune di Ienne per il
                  completamento dell'ostello)


                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 300 milioni è assegnato al comune di Ienne per il completamento dell’ostello, situato nel territorio comunale compreso nell’ente parco regionale dei monti Simbruini.



                  Art. 208
                  (Contributo al comune di Cervara di Roma per il
                  completamento dell'Ostello Prataglia)


                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 23245, un importo fino a lire 150 milioni è assegnato al comune di Cervara di Roma per il completamento dell’Ostello Prataglia, situato nel territorio comunale compreso nell’ente parco regionale dei monti Simbruini.


                  Art. 209
                  (Contributo al comune di Sora per il centenario
                  della nascita di Vittorio De Sica)

                  1. Per la realizzazione di manifestazioni celebrative in occasione del centenario della nascita di Vittorio De Sica è erogato al comune di Sora il contributo di lire 50 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44350.


                  Art. 210
                  (Contributo alla Scuola di artigianato del mobile di Sora)

                  1. E’ istituito il finanziamento di lire 50 milioni a sostegno dell’attività svolta dalla Scuola di artigianato del mobile, istituita dal centro E.D.A. nel territorio comunale di Sora in collaborazione con il comune di Sora, con l'Istituto d’arte “Valente”, con il Consorzio mobilieri Sora, con le organizzazioni di categoria dell’artigianato, e con gli artigiani locali.

                  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 211
                  (Contributo al comune di Tivoli per l'attività
                  svolta dal museo didattico del libro antico)

                  1. Per il finanziamento delle attività del “Museo didattico del libro antico” presso la Villa d’Este nel comune di Tivoli e nel museo della civiltà romana all’Eur, è concesso al comune di Tivoli un contributo di lire 100 milioni per l'anno 2001.

                  2. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento del capitolo numero 44350.


                  Art. 212
                  (Compartecipazione con il comune di Fiumicino
                  per la realizzazione del museo dell’agricoltura)


                  1. E' istituito un nuovo capitolo numero 44266 denominato “Compartecipazione con il comune di Fiumicino per l’acquisizione e la realizzazione del museo dell’agricoltura” con lo stanziamento di lire 400 milioni.

                  Art. 213
                  (Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione
                  del palazzo della cultura "Cesare Baronio")

                  1. Al fine di provvedere alla ristrutturazione del palazzo della cultura “Cesare Baronio” viene concesso al comune di Sora un contributo di lire 400 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 44211 denominato «Contributo al comune di Sora per la ristrutturazione del palazzo della cultura "Cesare Baronio"».


                  Art. 214
                  (Contributo al comune di Mentana per favorire la partecipazione
                  alla Fondazione del lascito documentario di Federico Zeri)


                  1. La Regione favorisce l’incremento ed il potenziamento delle strutture museali, dei centri culturali polivalenti, la raccolta, la conservazione e divulgazione di fondi, librari e documentari di particolare pregio e valore.

                  2. Ai fini del comma 1 e delle disposizioni previste dall’articolo 4, comma 1 lettere a) e b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, la Regione concede il contributo di lire 500 milioni da riservare sul capitolo numero 44251 al comune di Mentana per partecipare alla Fondazione per la conservazione e divulgazione del lascito documentario, librario e fotografico di Federico Zeri.


                  Art. 215
                  (Contributo al comune di Isola del Liri per
                  la realizzazione della biblioteca pubblica)

                  1. Per la realizzazione della biblioteca pubblica viene erogato al comune di Isola del Liri il contributo di lire 250 milioni con l’utilizzo dello stanziamento esistente al capitolo numero 44251.


                  Art. 216
                  (Contributo al comune di Fontechiari per la
                  realizzazione di un parco giochi)


                  1. Al fine della realizzazione di un parco giochi nell’area di verde pubblico attrezzato viene erogato al comune di Fontechiari il contributo di lire 300 milioni che viene iscritto al capitolo di nuova istituzione numero 32489.


                  Art. 217
                  (Contributo al comune di Arcinazzo Romano per
                  l'organizzazione di un premio culturale)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350 un importo di lire 50 milioni è destinato al comune di Arcinazzo Romano per il “Premio Nazionale di Cultura Altipiani di Arcinazzo”.


                  Art. 218
                  (Contributo per la realizzazione del progetto “Sport-Incontro")

                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 46103, l’importo di lire 300 milioni è destinato alla realizzazione del progetto “Sport-Incontro: lo sport anima le periferie di Roma e le aree di degrado delle province del Lazio”, promosso dall’Associazione nazionale di promozione sportiva “Polisportive giovanili salesiane”.


                  Art. 219
                  (Contributo al comune di Ciampino per
                  le attività del Centro documentazione video)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 44350, un importo fino a lire 100 milioni è destinato al comune di Ciampino per le attività del Centro documentazione video.


                  Art. 220
                  (Contributo al comune di Ciampino per
                  l'organizzazione del "Ciampino Jazz Festival")

                  1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo di spesa numero 44350, una somma fino a lire 50 milioni è destinato al comune di Ciampino quale cofinanziamento della sesta edizione del “Ciampino Jazz Festival”.


                  Art. 221
                  (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38
                  "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia
                  di politiche attive per il lavoro" e successive modifiche)


                  1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche dopo le parole: "formazione e politiche per il lavoro." sono aggiunte le seguenti:
                  "In particolare l’Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale.”.

                  2. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

                  “3. Nell’ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2 è chiamato a svolgere funzioni di supporto tecnico per il Dipartimento concernenti la programmazione socio economica, la formazione e le politiche attive per il lavoro.”.

                  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti:

                  “3 bis. L’Osservatorio, nell’ambito della sua attività, può stipulare convenzioni con enti pubblici, con le Università e con organismi specializzati, sia pubblici che privati, al fine di realizzare studi specifici e di settore.

                  3 ter. L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico scientifico composto da esperti qualificati nelle scienze statistiche, in economia, sociologia, istruzione, diritto del lavoro ed informatica.

                  3 quater. L’Osservatorio opera attraverso la apposita struttura regionale istituita ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche.”.

                  4. Al comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 38/1998 e successive modifiche, dopo le parole "legge regionale 12 aprile 1977, n. 15." sono aggiunte le seguenti:
                  “L’Osservatorio di cui all’articolo 28 opera attraverso il capitolo di bilancio numero 11460.”.


                  Art. 222
                  (Adempimenti derivanti dalla applicazione del decreto legislativo
                  19 settembre 1994, n. 626 "Prevenzione incendi per l’edilizia scolastica" e
                  della legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti")


                  1. Per adeguare le sedi e gli impianti dei centri regionali di formazione alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e per la sicurezza degli impianti di cui alla l. 46/1990 è autorizzato per l’anno 2001 un incremento dello stanziamento dei capitoli numeri 24202 e 24203, rispettivamente di lire 2 miliardi ciascuno, per la suddetta finalità. Agli stanziamenti necessari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.


                  Art. 223
                  (Contributo al centro regionale di Amatrice)


                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24201 la somma di lire 250 milioni è destinata a far fronte alle spese del centro regionale di Amatrice riferite all’anno 2000.


                  Art. 224
                  (Contributo per realizzare ed attivare un incubatore
                  d'impresa nell'area romana)


                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24104 la somma di lire 2 miliardi 500 milioni è riservata alla realizzazione ed attivazione di un incubatore d’impresa nell’area romana.


                  Art. 225
                  (Finanziamento attività formative)


                  1. Al fine di provvedere al finanziamento di attività formative svolte da soggetti già esclusi dai finanziamenti previsti nell’ambito dell’Obiettivo 3 del Fondo sociale europeo e successivamente considerati ammissibili a seguito di contestazioni risultate valide o di ricorsi accolti favorevolmente dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel bilancio della Regione Lazio per l’anno 2001 è istituito il capitolo numero 24988 denominato “Finanziamento attività formative, progetti da ammettere nell’ambito dell’Obiettivo 3 in esecuzione dell’avviso pubblico di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 4212/98, 4462/98, 3572/98 e 8048/98 per progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo o gravanti interamente sui fondi regionali” con lo stanziamento di lire 1 miliardo 411 milioni 488 mila.



                  Art. 226
                  (Contributo per corsi già autorizzati nell'anno 2000)


                  1. Lo stanziamento del capitolo numero 24228 è destinato alla copertura delle spese necessarie al completamento dei corsi già autorizzati nell’anno 2000.



                  Art. 227
                  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 21
                  "Interventi straordinari per la ripresa e lo sviluppo
                  dell'occupazione nella provincia di Latina")

                  1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21/1995, è aggiunto il seguente:

                  "2 bis. I finanziamenti finalizzati alle imprese rientrano nella categoria di aiuto “de minimis” come definito dalla normativa comunitaria.".


                  Art. 228
                  (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 24
                  "Disciplina delle cooperative sociali" e successive modifiche)

                  1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 24/1996 e successive modifiche, è inserito il seguente:

                  "Art. 14 bis
                  (Procedura)


                  1. La Giunta regionale fissa, con propria deliberazione, le modalità, i criteri ed i parametri per l’assegnazione dei punteggi da attribuire ad ogni singola cooperativa e/o loro consorzi per la quantificazione dei contributi da erogare. La Giunta regionale acquisisce sulla proposta il parere della commissione consiliare competente.

                  2. Il contributo è revocato se le cooperative e/o i loro consorzi non iniziano le attività previste dal progetto entro tre mesi dalla data della notifica della concessione del contributo e non le concludono entro dodici mesi dalla data di inizio. Il contributo è altresì, revocato nel caso in cui lo stesso non sia utilizzato secondo quanto previsto nel progetto.

                  3. Le somme revocate possono essere utilizzate, entro l’esercizio finanziario, per la concessione del contributo di progetti ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di fondi.

                  4. Il provvedimento di rendicontazione, approvato dal competente organo della cooperativa e/o del consorzio, deve pervenire al servizio II dell’area 9/C del dipartimento scuola, formazione e politiche del lavoro entro tre mesi dalla conclusione del progetto, unitamente ad una relazione sui risultati conseguiti.".


                  Art. 229
                  (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

                  1. E’ istituito, ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il fondo regionale per l’occupazione dei disabili, destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

                  2. E’ istituito, quale organo amministrativo del fondo di cui al comma 1, il comitato per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti in particolare, la composizione, il procedimento di nomina dei componenti del comitato, in modo che sia comunque assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili nonché la durata e le modalità di funzionamento dello stesso. Ai componenti del comitato compete il trattamento previsto dalla legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 concernente disposizioni per la nomina e le designazioni di competenza della Giunta regionale e successive modifiche.

                  3. La funzione di segreteria amministrativa e tecnica del comitato di cui al comma 2, è svolta dalla struttura regionale competente in materia di lavoro del dipartimento scuola, formazione professionale e lavoro.

                  4. In applicazione dell’articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, l’Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l’istruzione provvede, con il supporto dell’Agenzia Lazio Lavoro, alla stesura della relazione annuale prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91 concernente il funzionamento del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché agli adempimenti di cui all’articolo 21 della l. 68/1999.

                  5. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l’esercizio 2001 viene inserito il capitolo numero 01472 di nuova istituzione, così denominato: “Assegnazione dallo Stato per la costituzione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili” nel quale confluiscono le risorse di cui agli articoli 13, comma 4 e 14, comma 3 della l. 68/1999.

                  6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2001 viene inserito il capitolo numero 24146 di nuova istituzione così denominato: “Fondo regionale disabili. Erogazione dei contributi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), b) e c) ed all'articolo 14, comma 4, lettere a), b) e c) della l. 68/1999” con uno stanziamento di lire 9 miliardi 67 milioni 142 mila 732 per l’anno 2001.

                  7. Le risorse di cui all’articolo 13, comma 4, della l. 68/1999, che confluiscono nel fondo, sono destinate a finanziare le agevolazioni di cui al medesimo articolo 13, comma 1.


                  Art. 230
                  (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 1987, n. 59 e successive
                  modifiche concernente contributi alle Università di Roma "La Sapienza",
                  "Roma Tre", libera Università "Maria SS. Assunta" e all'Università di Cassino,
                  per corsi di diploma universitari, nonché alle scuole per assistenti
                  sociali, educatori di comunità, educatori professionali)

                  1. Alla l.r. 59/1987 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
                  a) al titolo sono aggiunte le parole “nonché ai master in economia e management per il turismo”;
                  b) al comma 1 dell’articolo 1 sono aggiunte le parole “nonché ai master in economia e management per il turismo”;
                  c) al comma 2 dell’articolo 1, le parole “e scuola” sono sostituite dalle seguenti: “scuola e master in economia e management per il turismo”;
                  d) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “o dalla scuola” sono sostituite dalle seguenti: “dalla scuola o dal master in economia e management per il turismo”.
                  e) al comma 3 dell’articolo 3 sono aggiunte le parole “nonché ai master in economia e management per il turismo”.


                  Art. 231
                  (Modifiche alla legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni
                  regionali per il sostegno all'occupazione" e successive modifiche)

                  1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1996 e successive modifiche dopo la parola “produzione” sono inserite le seguenti: “e/o vendita”.

                  2. Al comma 1 dell’articolo 7 dopo le parole "di quanto previsto nel comma 5." sono aggiunte le seguenti: "Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sono altresì individuate le categorie di attività commerciali destinatarie delle agevolazioni di cui al presente capo”.


                  Art. 232
                  (Contributo per l'istituzione di
                  laboratori per disabili)

                  1. Al fine di fornire un ambiente lavorativo protetto a disabili con handicap mentale mediograve, che abbiano già svolto attività di formazione professionale, la Regione finanzia centri di formazione già autorizzati per l’istituzione di laboratori sociali, cui partecipano al massimo 20 allievi.

                  2. Per la finalità di cui al comma 1, è istituito il capitolo numero 24229 denominato “Contributi per l’istituzione di laboratori per disabili”, con lo stanziamento della somma di lire 200 milioni.


                  Art. 233
                  (Contributo per la reindustrializzazione della
                  ex Good Year di Cisterna)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 24131 la somma di lire 1 miliardo è destinata alla reindustrializzazione della ex Good Year di Cisterna.



                  Art. 234
                  (Interventi diretti della Regione nel settore dell'immigrazione)

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo di spesa numero 42309, concernente gli interventi diretti della Regione nel settore dell’immigrazione, una quota non superiore a lire 100 milioni è riservata per il finanziamento di attività inerenti studi, ricerche e rilevazioni su flussi migratori e sulle opportunità occupazionali nel Lazio.


                  Art. 235
                  (Contributo alla provincia di Frosinone per la ristrutturazione
                  dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura
                  e ambiente di Cassino)


                  1. Viene stanziata per l'anno 2001, con l'istituzione di un nuovo capitolo numero 32122 denominato: "Adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche. Finanziamento alla provincia di Frosinone per l'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura e ambiente di Cassino, per le spese di ristrutturazione dell'Istituto stesso", la somma di lire 100 milioni.


                  Art. 236
                  (Contributo all'Associazione "Peter Pan")

                  1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 42115 la somma di lire 25 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 è destinata all’Associazione “Peter Pan” per il progetto di assistenza ai bambini affetti da patologie tumorali.


                  Art. 237
                  (Contributo per corsi di specializzazione in medicina)


                  1. Per consentire l’inserimento nella programmazione nazionale di corsi di specializzazione in medicina per figure carenti nel Servizio sanitario nazionale, la Regione concorre con proprie risorse per un importo annuo di lire 150 milioni sino ad un massimo di sei anni. A tal fine è istituito nel bilancio 2001 e seguenti il capitolo numero 41169 denominato “Concorso finanziario aggiuntivo a carico della Regione per corsi di specializzazione in medicina”.


                  Art. 238
                  (Contributo alla società Farmacap)


                  1. Allo scopo di concorrere agli oneri connessi al proseguimento nell’anno 2001 dell’attività del Servizio Integratore dei Centri Unificati di prenotazione (SICUP), nelle more della sua estensione ad altre aziende USL della città di Roma, la Regione concede alla società Farmacap, affidataria del servizio, un contributo straordinario di lire 800 milioni per l'anno 2001.

                  2. Nel bilancio 2001 è istituito il capitolo numero 41175, denominato "Contributo straordinario alla Farmacap per il SICUP".


                  Art. 239
                  (Disposizioni semplificative in materia sanitaria)

                  1. Qualora in strutture sanitarie private soggette a provvedimenti autorizzatori ai sensi di disposizioni normative, con particolare riguardo a quelle contenute nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 (Norme per l'autorizzazione, la vigilanza e le convenzioni con le case di cura private) e successive modifiche e nella legge regionale 1° settembre 1993, n. 41 (Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali), intervengano variazioni di soggetti a qualunque titolo responsabili della gestione amministrativa, tecnica e sanitaria, dette variazioni devono essere solo comunicate dalle strutture interessate, contestualmente, alla Regione ed alla azienda unità sanitaria locale (USL) competente ed hanno effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Regione stessa.

                  2. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati i titoli ovvero le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalle citate disposizioni normative, rilasciate dai soggetti cui si riferiscono le variazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

                  3. Il direttore del dipartimento regionale competente in materia sanitaria, preso atto della completezza della comunicazione e dell’allegata documentazione di cui al comma 2, apporta al provvedimento autorizzatorio le conseguenti modificazioni; in caso di incompletezza, richiede alla struttura sanitaria interessata di procedere alla necessaria integrazione e, ove ciò non sia possibile, dispone, con provvedimento motivato da notificare alla struttura stessa, la rimozione degli effetti prodotti a norma del comma 1.

                  4. Resta comunque fermo l’obbligo delle aziende USL di procedere ai controlli disciplinati dagli articoli 71 e 72 del d.p.r. 445/2000, il cui esito deve essere portato a conoscenza della Regione per gli eventuali provvedimenti di competenza.


                  Art. 240
                  (Promozione di modelli innovativi
                  per l'ospedalizzazione domiciliare)

                  1. La Regione promuove la sperimentazione di modelli innovativi finalizzati al mantenimento delle persone nel proprio ambiente familiare e relazionale, al fine di garantire una migliore qualità della vita e di conseguire parallelamente obiettivi di efficienza ed efficacia nonché di contenimento della spesa ospedaliera.

                  2. La realizzazione e la verifica di un modello organizzativo gestionale di ospedalizzazione domiciliare può realizzarsi tramite convenzioni stipulate dalle aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere operanti nel territorio della Regione, anche con soggetti privati che siano in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di tale attività.


                  Art. 241
                  (Progetto pilota per l'assistenza domiciliare
                  continuativa agli anziani)


                  1. Per la programmazione di un piano di assistenza domiciliare continuativa (home care) all’anziano nel territorio della azienda unità sanitaria locale (USL) RM A, teso a migliorare lo stato di salute e la qualità della vita dei soggetti assistiti, ridurre le ospedalizzazioni per la durata della degenza ottimizzando la spesa assistenziale, è istituito un progetto pilota affidato al Policlinico Umberto I ed è per tale finalità stanziata la somma di lire 300 milioni.

                  2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41178 di nuova istituzione denominato “Home Care, piano di assistenza domiciliare continuativa all’anziano, nel territorio dell’Azienda USL RM A”.


                  Art. 242
                  (Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi per il
                  conseguimento del diploma universitario di infermiere)

                  1. La Regione istituisce sin dall’anno scolastico 2000-2001 borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento del diploma universitario di infermiere (DUI) al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi stessi, agevolarne la frequenza e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

                  2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente:
                  a) i requisiti per l’assegnazione delle borse di studio;
                  b) le cause di incompatibilità;
                  c) l’importo delle borse di studio;
                  d) le procedure di assegnazione e di erogazione.

                  3. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 è istituito il capitolo numero 41155 denominato “Borse di studio agli studenti iscritti ai corsi DUI” con la dotazione di lire 800 milioni.


                  Art. 243
                  (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18
                  "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del
                  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
                  ed integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle
                  aziende ospedaliere" e successive modifiche)

                  1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 18/1994 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

                  “7. Ad ogni distretto è preposto un dirigente, oppure un medico convenzionato secondo le modalità ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.”.


                  Art. 244
                  (Contributo a favore della Società italiana di andrologia)

                  1. Per la promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile (16-25 anni), come possibili conseguenze dell’abuso di sostanze nocive alla salute (droghe, alcool, tabagismo) è stanziata la somma di lire 100 milioni a favore della Società italiana di Andrologia (sezione interregionale Lazio, Abruzzo, Molise).

                  2. La somma di cui al comma 1 è iscritta sul capitolo numero 41320 di nuova istituzione denominato “Promozione di attività di informazione per la prevenzione delle disfunzioni andrologiche nella fascia giovanile”.


                  Art. 245
                  (Contributo per la realizzazione
                  del progetto pilota "Pronto cuore")

                  1. Per la realizzazione di un progetto pilota di prevenzione delle malattie cardiovascolari da organizzare nel territorio della Regione, denominato “Pronto cuore”, è istituito il capitolo di bilancio numero 41321 denominato "Progetto pilota pronto cuore". La Giunta regionale con proprio provvedimento individua i criteri e le modalità per l’effettuazione del servizio. Per l’esercizio 2001 lo stanziamento è di lire 200 milioni. Per la quantificazione e la copertura degli interventi finanziari relativi agli anni successivi al 2001 si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi.


                  Art. 246
                  (Contributi in materia socio-assistenziale)

                  1. La Regione finanzia l’attività del “Centro di riferimento e consulenza per la Regione e le aziende sanitarie in merito alle iniziative di formazione per gli operatori sui temi della salute degli immigrati” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1358 del 1998 ed a favore del Servizio di medicina preventiva delle migrazioni del turismo e di dermatologia tropicale dell’Istituto San Gallicano di Roma per la realizzazione delle prestazioni socio-sanitarie a persone e nuclei senza fissa dimora della popolazione residente e immigrata del territorio regionale. A tal fine il capitolo numero 42320 è incrementato di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.


                  Art. 247
                  (Fondo per indennizzi a favore di soggetti danneggiati da
                  complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
                  obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)

                  1. In considerazione delle nuove funzioni delegate alle regioni nel settore della sanità e per quanto attiene l’applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) si costituisce un fondo per l’anno 2001 di lire 1 miliardo 500 milioni, da imputare sul capitolo numero 41177 denominato “Fondo per l. 210/1972 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).".

                  2. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, con delibera di Giunta, sentita la competente commissione consiliare, sono emanate le norme attuative ed il regolamento per la gestione del fondo da impartire alle aziende unità sanitarie locali (USL) del Lazio.

                  3. La Giunta regionale si impegna a dare la massima pubblicità all'istituzione del fondo di cui ai commi 1 e 2.


                  Art. 248
                  (Contributi per l'espletamento di corsi
                  per la sicurezza sul lavoro)

                  1. E’ istituito il capitolo numero 41355 denominato “Contributo ai Comitati Paritetici Territoriali (CTP) nei cantieri edili delle province del Lazio per l’espletamento di corsi per la sicurezza sul lavoro rivolti principalmente ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" con lo stanziamento di lire 1 miliardo.


                  Art. 249
                  (Realizzazione eliporto ospedale di Sora)

                  1. L’eliporto dell’ospedale di Sora di cui all’articolo 67 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) è realizzato dalla azienda unità sanitaria locale (USL) di Frosinone. La domanda di finanziamento deve pervenire entro il 30 giugno 2001 o, comunque, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se posteriore a tale data. La spesa di lire 1 miliardo 500 milioni grava sul capitolo numero 32215 del bilancio pluriennale del 2001 quanto a:
                  a) lire 150 milioni sull’annualità 2001;
                  b) lire 1 miliardo 200 milioni sull’annualità 2002;
                  c) lire 150 milioni sull’annualità 2003.


                  Art. 250
                  (Destinazione di una quota del FSR alla prevenzione
                  degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro)

                  1. Nell’ambito dei fondi destinati alla prevenzione, fissati per il 2001 nel 5 per cento del FSR, il 3 per cento del fondo è destinato alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro.


                  Art. 251
                  (Contributi a consorzi di difesa, cooperative agricole, singoli
                  produttori ed altri organismi associativi. Abrogazione articolo 54
                  della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 "Disposizioni
                  finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della
                  Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000")

                  1. Agli effetti degli adempimenti di cui all’articolo 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324 (Regolamento concernente norme sostitutive dell'articolo 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sull'assicurazione agricola agevolata) nonché in conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, di cui alla comunicazione della Commissione Europea 2000/C28/02, la Regione può concedere a favore dei consorzi di difesa, delle cooperative agricole e dei loro consorzi nonché dei singoli produttori un contributo integrativo fino al 50 per cento della spesa dei premi assicurativi ammessi dallo Stato ai sensi della l. 185/1992 e successive modifiche, qualora il parametro contributivo determinato annualmente dallo Stato risulti inferiore alla soglia massima del 50 per cento.

                  2. L’erogazione del contributo integrativo regionale viene effettuato a seguito della notifica da parte del Ministero delle politiche agricole del decreto relativo al pagamento del premio assicurativo parametrato. In conformità all’articolo 127, comma 2 e comma 7, lettera a) della l. 388/2000, viene abrogata la disposizione di cui all’articolo 54 della l.r. 12/2000, in quanto incompatibile con il presente articolo.

                  3. L’onere finanziario, pari a lire 1 miliardo, derivante dall’istituzione del contributo integrativo regionale di cui al comma 1 è imputato nel bilancio di previsione della Regione al capitolo di nuova istituzione numero 21150 denominato “Contributo integrativo per il pagamento delle polizze stipulate ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche a favore dei singoli e degli associati”; tale contributo viene ripartito in modo proporzionale tra gli aventi diritto.

                  4. Ai consorzi di difesa ed agli altri organismi associativi autorizzati che forniscano servizi di rilevazione agro-meteorologica in favore dei produttori agricoli associati, secondo un programma di attività presentato all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro il 30 giugno di ogni anno, è concesso un contributo per l’acquisto, la manutenzione e la gestione delle apparecchiature necessarie per l’attuazione dei servizi medesimi. L’entità, le modalità ed i criteri di concessione del contributo nonché le modalità di rendicontazione sono stabiliti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa).

                  5. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 50 milioni.

                  6. Il sostegno economico di cui al presente articolo è concesso a condizione che sia autorizzato dalla Commissione Europea a seguito di notifica del medesimo ed a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’avviso relativo all’autorizzazione.


                  Art. 252
                  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 settembre 1979, n. 69
                  "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28:
                  Interventi per la zootecnia" e successive modifiche)
                    1. I commi 5 e 6 dell’articolo 6 della l.r. 69/1979, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000) sono sostituiti dai seguenti:

                    «5. La Regione può concedere all’associazione regionale allevatori del Lazio, per le attività ed entro i limiti fissati ai paragrafi 14 e 15 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della comunità Europea dell’1 febbraio 2000 n. C28/2, contributi per la realizzazione di iniziative coerenti con quelle comprese al paragrafo 4.4 del programma operativo regionale per lo svolgimento delle attività connesse alla selezione del bestiame di interesse zootecnico di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2000, n. 1582.

                    6. La somma di lire 6 miliardi necessaria per le attività di cui ai commi precedenti per l’anno 2001 è iscritta, in termini di competenza e cassa, al capitolo numero 21138 con la seguente denominazione: “Contributi per il miglioramento genetico, controlli funzionali, tenuta dei libri genealogici ed attività connesse".».


                    Art. 253
                    (Contributo per la gestione degli aiuti e degli interventi
                    derivanti dalla politica agricola comune)

                    1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 3 ed all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e per assicurare la partecipazione della Regione agli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, previsti anche dai fondi strutturali europei, è istituito nel bilancio di previsione per l’anno 2001 il capitolo numero 21151, denominato “Spese per le attività tecnico-amministrative e di studio a supporto della gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune“ con uno stanziamento di lire 300 milioni.


                    Art. 254
                    Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43
                    concernente lo sviluppo della pesca e dell'occupazione)

                    1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 43/1989, è aggiunto il seguente comma:

                    “1 bis. Nei casi di ammodernamento delle imbarcazioni da pesca il vincolo decennale di utilizzazione di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni.”.


                    Art. 255
                    (Istituzione capitoli di spesa in materia di pesca e acquacoltura)

                    1. Al fine di consentire l’utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione nel quadro delle nuove competenze in materia di pesca e acquacoltura in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alla regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), sono istituiti i seguenti capitoli di spesa con le denominazioni e le somme a fianco di ciascuno specificate in termini di competenza e cassa per l’esercizio 2001 nonché le somme per gli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale:
                    a) capitolo numero 21955 "Interventi regionali nell’ambito dell’integrazione al V Piano nazionale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Legge 164/1998 e deliberazione CIPE 45/1999” lire 166 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001;
                    b) capitolo numero 21956 "Interventi regionali nell’ambito del VI Piano nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2000-2002. Legge 41/1982 e deliberazione CIPE 50/2000” lire 1 miliardo 420 milioni in competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2001 e lire 710 milioni per l’anno 2002 sul bilancio pluriennale;
                    c) capitolo numero 21957 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota U.E.” lire 912 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 912 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;
                    d) capitolo numero 21958 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Stato” lire 968 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 968 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale;
                    e) capitolo numero 21959 "Interventi regionali in applicazione del DOCUP 2000-2006 attuativo del Reg. CE n. 2792/99 concernente lo Strumento Finanziario Orientamento Pesca (SFOP), in cofinanziamento. Quota Regione” lire 415 milioni in competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2001 e lire 415 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 del bilancio pluriennale.

                    2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le disposizioni regolamentari ed operative per l’applicazione di quanto previsto al comma 1, tenendo conto, oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia, anche della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche.


                    Art. 256
                    (Aiuti integrativi consentiti nell'ambito della legge 9 marzo 2001, n. 49
                    in materia di encefalopatie spongiformi bovine)

                    1. Al fine di attivare gli aiuti integrativi consentiti nell’ambito della l. 49/2001 in materia di encefalopatie spongiformi bovine, la Regione concede contributi finanziari per le spese:
                    a) di trasporto di bovini dalle aziende agricole ai mattatoi abilitati all’applicazione del Regolamento CE n. 2777/2000;
                    b) di raccolta e trasporto dei bovini morti nelle aziende agricole fino ai centri di smaltimento, eccedenti quelle già previste dalla l. 49/2001;
                    c) di raccolta ed interramento oppure di raccolta e trasporto degli ovini e caprini morti nelle aziende agricole fino agli impianti di smaltimento;
                    d) di smaltimento dei bovini, ovini e caprini non coperte ai termini della l. 49/2001;

                    2. La somma prevista in complessive lire 3 miliardi 500 milioni è iscritta in competenza e cassa al capitolo numero 21103 che si istituisce con la seguente denominazione: “Aiuti integrativi consentiti nell’ambito della legge 9 marzo 2001, n. 49 in materia di encefalopatie spongiformi bovine”.

                    3. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, su proposta degli Assessori competenti in materia di agricoltura, sanità e ambiente, adotta le disposizioni regolamentari ed operative per l’applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nonché stabilisce i livelli contributivi nei limiti massimi consentiti dalla l. 49/2001 e dalle disposizioni della Commissione europea.

                    4. Gli aiuti di cui al presente articolo esplicano la loro efficacia solo dopo il visto di conformità della Commissione europea.


                    Art. 257
                    (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1994,
                    n. 52 "Interventi a favore della cooperazione agricola e delle
                    aziende agricole per il consolidamento delle passività onerose"
                    e successive modifiche)

                    1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 52/1994 e successive modifiche, le parole “alla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti:
                    “alla data del 31 dicembre 2000,”.

                    2. Per gli interventi di cui alla l.r. 52/1994 e successive modifiche è autorizzata per l’anno finanziario 2001 una ulteriore spesa, in termini di competenza e di cassa, di lire 400 milioni che viene iscritta al capitolo numero 21317 “Concorso interessi sui mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative agricole e loro consorzi e delle aziende agricole”, nuovo limite di impegno.

                    3. Agli aiuti previsti dal presente articolo è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’avviso relativo all’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione delle comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità Europea.

                    4. I finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.



                    Art. 258
                    (Contributo per imbottigliamento
                    olio di oliva della Sabina)

                    1. Per l’imbottigliamento dell’olio di oliva della Sabina è stanziata la somma di lire 300 milioni.

                    2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo. Gli aiuti di cui al presente articolo sono efficaci solo dopo il visto di conformità della Commissione Europea.

                    3. La relativa spesa grava sul capitolo numero 21158 di nuova istituzione denominato “Contributo regionale per l’imbottigliamento dell’olio di oliva”.



                    Art. 259
                    (Contributo al comune di Amaseno per ristrutturazione
                    e recupero del Castello Rocca Castri)

                    1. Per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri nel comune di Amaseno, da adibire a sede di un centro di ricerche genetiche di zootecnia bufalina e relativo museo dell’Alta Valle dell’Amaseno, è stanziata la somma complessiva di lire 2 miliardi, di cui lire 200 milioni per l’anno 2001, lire 1 miliardo 200 milioni per l’anno 2002 e lire 600 milioni per l’anno 2003. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’anno 2001 e in quello pluriennale 2001–2003 il capitolo numero 32457 denominato “Concorso finanziario della Regione alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione e recupero del Castello Rocca Castri sito nel comune di Amaseno".

                    2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati al comune di Amaseno ed utilizzati con le procedure e le modalità previste dalle leggi regionali 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche e 22 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici) e successive modifiche.



                    Art. 260
                    (Contributo per la definitiva realizzazione della
                    centralina ortofrutticola nel comune di Velletri)

                    1. Al fine della definitiva realizzazione della centralina ortofrutticola nel comune di Velletri, nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 21353 denominato "Contributo al comune di Velletri per la realizzazione della centralina ortofrutticola" con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.


                    Art. 261
                    (Contributo all'Università della Tuscia per un
                    piano di ricerca contro l'epidemia "moria del nocciolo")

                    1. Al fine di contrastare l’epidemia “moria del nocciolo” che nel viterbese ha distrutto finora circa 400 ettari di noccioleti, la Regione stanzia un contributo di lire 400 milioni a favore dell’Università degli studi della Tuscia, dipartimento di protezione delle piante della facoltà di scienze agrarie, che grava sul capitolo numero 21140 di nuova istituzione denominato «Contributo “una tantum” all’Università degli studi della Tuscia per un piano di ricerca contro l’epidemia “moria del nocciolo”».



                    Art. 262
                    (Contributi ai nocciolicoltori per terreni
                    colpiti dalla "moria del nocciolo")

                    1. La Regione intende sostenere i nocciolicoltori che hanno visto colpiti i propri terreni dalla Pseudomanas Avellanae, meglio nota come “moria del nocciolo”. A tal fine è istituito il capitolo 21105 con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

                    2. I fondi inseriti nel capitolo di cui al comma 1 sono utilizzati per:
                    a) il risarcimento per le piante estirpate con una quota fissa indipendentemente dall’età dei noccioli;
                    b) contributi a copertura del mancato reddito, modulato sulla produzione degli anni precedenti, opportunamente certificata.


                    Art. 263
                    (Contributo alla cooperativa Melissa S.r.l. per
                    organizzazione mostra mercato "Apilazio 2001")

                    1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 21349, per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 100 milioni alla cooperativa Melissa S.r.l. di Castelliri per l’organizzazione della mostra mercato dell’apicultura, dell’enologia e dei prodotti tipici "Apilazio 2001".



                    Art. 264
                    (Cofinanziamento regionale dello
                    strumento operativo pesca)

                    1. É istituito il capitolo numero 21960 denominato: “Cofinanziamento regionale dello strumento operativo pesca” con lo stanziamento di lire 200 milioni.



                    Art. 265
                    (Contributo al comune di Broccostella per l'Associazione
                    sportiva ed ambientale Macrostigma del Fibreno)

                    1. Al fine di conciliare lo sviluppo economico con il mantenimento dell'equilibrio ambientale, valorizzando risorse ed azioni locali, con priorità per i territori ricadenti nei comuni montani, la Regione promuove azioni di ricerca e sperimentazione in materia di acquacoltura, tendenti a diversificare le specie allevate e ad innovare e perfezionare le tecnologie di allevamento; promuove, altresì campagne di educazione al consumo dei prodotti ittici.

                    2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede un contributo al comune di Broccostella per finanziare le attività dell'Associazione sportiva ed ambientale "Macrostigma del Fibreno" (Broccostella).

                    3. Al finanziamento degli oneri del presente articolo si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2001, con lo stanziamento di lire 150 milioni, da erogare al comune di Broccostella, da imputare sul capitolo numero 21159 del bilancio regionale.


                    Art. 266
                    (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 "Interventi
                    a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio
                    con conducente" e successive modifiche)


                    1. Alla l.r. 32/1997 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
                    a) all’articolo 3, comma 1, le parole “tre” e “cinque” sono sostituite rispettivamente, da: “sei” e “dieci”.
                    b) il comma 4 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

                    “4. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto, se non decorsi tre anni dalla data della fattura già ammessa in precedenza al contributo stesso.”;
                    c) all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

                    “2 ter. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), possono essere richiesti dalle cooperative qualora i dispositivi siano stati acquistati dalla cooperativa stessa, anche in leasing o in noleggio con impegno di riscatto, ed installati sulle autovetture dei soci. A tal fine, la cooperativa allega, in aggiunta alla documentazione di cui al presente articolo, apposite dichiarazioni sottoscritte, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai soci interessati.”.

                    2. Alle domande che gravano sull’esercizio finanziario 2001 si applicano le disposizioni della presente legge, ove più favorevoli per il richiedente.


                    Art. 267
                    (Contributo al comune di Gerano per lo
                    sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia)

                    1. Per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia nel comune di Gerano è stanziato l’importo di lire 100 milioni. Il relativo onere viene iscritto nel capitolo di nuova istituzione numero 22318 denominato “Contributo al comune di Gerano per il potenziamento e lo sviluppo del sito della Fiera di S. Anatolia".


                    Art. 268
                    (Modifiche alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 "Accesso al credito
                    ed incentivazione alle imprese artigiane" e successive modifiche)

                    1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/1998 è sostituita dalla seguente:
                    "e) presenza nel consiglio di amministrazione di un membro in rappresentanza della Regione, designato dalla Giunta regionale, e un membro designato da ciascuna delle organizzazioni regionali dell’artigianato maggiormente rappresentative.".


                    Art. 269
                    (Modifiche alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46
                    "Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi
                    consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie
                    imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio
                    della Regione" e successive modifiche)

                    1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 46/1993 e successive modifiche è sostituita dalla seguente:
                    "b) il tasto passivo sulle operazioni effettuate che dovrà esser riferito a quello più favorevole applicato sul mercato in base alla rilevazione ufficiale dei tassi bancari o interbancari;".

                    2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 46/1993 e successive modifiche è abrogata.


                    Art. 270
                    (Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90
                    "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali
                    e termali nella Regione Lazio" e successive modifiche)

                    1. Dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 42 della l.r. 90/1980 e successive modifiche è aggiunta la seguente:
                    “g) esprime pareri su indirizzi e modalità in ordine alla tutela e salvaguardia degli stabilimenti termali INPS di Viterbo nel campo operativo, di ricerca e dell’attività promozionale del settore per effetto della entrata in vigore della legge 24 ottobre 2000 n. 323 (Riordino del settore termale).".


                    Art. 271
                    (Modifiche alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 17 "Norme
                    per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle
                    commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato")

                    1. All’articolo 24 della l.r. 17/1999 sono apportate le seguenti modifiche:
                    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

                    “1. Le denunce di modificazione e di cessazione dell’attività artigiana sono presentate al comune, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, secondo le procedure di cui all'articolo 21, commi 1, 2 e 10, ed all'articolo 22.”;
                    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

                    "1 bis. Il comune espleta l’istruttoria diretta a certificare la veridicità dei dati contenuti nella denuncia e trasmette la stessa, entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla commissione provinciale competente per territorio.”;
                    c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

                    “3. Sulle denunce e sulle comunicazioni la commissione provinciale ha la facoltà di disporre accertamenti d’ufficio.”;
                    d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

                    “6. I provvedimenti di cancellazione e modificazione devono essere notificati agli interessati nei modi e nei termini di cui all’articolo 21, comma 9, nonché comunicati agli enti previdenziali, all’ispettorato del lavoro competente oltre che ad ogni organismo che ha effettuato le segnalazioni di cui al comma 2.”;
                    e) il comma 8 è abrogato.


                    Art. 272
                    (Contributo alla cooperativa Taxitalia per l'acquisto
                    di una vettura per trasporto disabili)

                    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22226 la somma di lire 100 milioni è destinata alla cooperativa Taxitalia per l’acquisto di una vetturataxi, per la realizzazione del “Taxi senza barriere”, per trasporti dei disabili.


                    Art. 273
                    (Contributi alle imprese artigiane per la diffusione
                    delle normative sulla sicurezza)

                    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22235 un importo sino a lire 200 milioni è destinato alle imprese artigiane per supporti multimediali per la diffusione e distribuzione delle normative sulla sicurezza e di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.


                    Art. 274
                    (Contributo per la valorizzazione
                    dell'artigianato locale e degli antichi mestieri)

                    1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233 un importo sino a lire 200 milioni è destinato ad iniziative volte alla valorizzazione della cultura e delle potenzialità dell’artigianato locale e degli antichi mestieri della Regione.


                    Art. 275
                    (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 71
                    "Interventi urgenti nella provincia di Viterbo per lo sviluppo e
                    l'occupazione dell'Alto Lazio" e successive modifiche)

                    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 71/1990, da ultimo modificato dall'articolo 51 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998), è aggiunto il seguente:

                    "2 bis. Il consorzio Teverina utilizza per spese di gestione e funzionamento il 10 per cento degli emolumenti finanziari concessigli.”.


                    Art. 276
                    (Contributo al comune di Genzano per l'area
                    destinata ad insediamenti produttivi)

                    1. Lo stanziamento di cui al capitolo numero 22102 denominato "Contributo a favore dei comuni e degli altri enti previsti per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree destinate a insediamenti produttivi", è destinato, fino alla concorrenza di lire 500 milioni, al comune di Genzano per lo sviluppo e l’adeguamento strutturale dell’area comunale destinata ad insediamenti produttivi.


                    Art. 277
                    (Contributo al comune di Villa S. Stefano per il
                    "Primo corso della scuola di ceramica")

                    1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo numero 22233, per l’anno 2001 è corrisposto un contributo di lire 10 milioni al comune di Villa S. Stefano per la promozione delle tradizioni artigianali e per l’organizzazione del “Primo corso della scuola di ceramica” nonché per le attività collaterali ad esso collegate.


                    Art. 278
                    (Contributo al comune di Alatri
                    per la fiera dell'artigianato di qualità)

                    1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 100 milioni, al comune di Alatri per la realizzazione della fiera dell’artigianato di qualità.


                    Art. 279
                    (Contributo al consorzio imprese castelli romani
                    per la manifestazione "L'oro dei Castelli")

                    1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22206 denominato "Spese per attività promozionali dirette alla realizzazione di iniziative finalizzate alla incentivazione dell’artigianato" è destinato, fino alla concorrenza di lire 300 milioni, al consorzio imprese castelli romani per il finanziamento della manifestazione “L’Oro dei Castelli”.


                    Art. 280
                    (Contributo al comune di Ladispoli per la realizzazione di
                    una struttura destinata ad attività formative di soggetti disabili)

                    1. Lo stanziamento iscritto al capitolo numero 22244 denominato "Contributo in conto capitale per investimenti in aree attrezzate" è destinato, fino alla concorrenza di lire 250 milioni, al comune di Ladispoli per la realizzazione di una struttura destinata ad attività formativa di soggetti disabili, allo scopo di facilitarne l’inserimento in attività artigianali, ubicata su un’area di circa 3.200 metri quadri di proprietà comunale nell’ambito della zona artigianale Piane di Vaccina.


                    Art. 281
                    (Contributo aree provincia di Viterbo interessate
                    da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni)

                    1. Nell’ambito dello stanziamento previsto dal capitolo numero 28165 la somma di lire 1 miliardo è vincolata per le aree della provincia di Viterbo interessate da crisi aziendali nel settore delle telecomunicazioni al fine di mantenere i livelli occupazionali ed i processi produttivi.

                    2. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e di intesa con le amministrazioni locali interessate, stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finalizzati alla creazione di un polo telematico provinciale quale strumento per la reindustrializzazione ed il rilancio economico ed occupazionale del territorio.


                    Art. 282
                    (Determinazione provvisoria del costo di costruzione e della quota
                    del costo di costruzione di cui all'articolo 6, commi 1 e 4,
                    della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche)

                    1. In attesa che la Regione disciplini le modalità di determinazione del costo di costruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della l. 10/1977 e successive modifiche, e adotti i conseguenti provvedimenti, il costo di costruzione stesso è costituito dal 50 per cento dei costi massimi per l'edilizia agevolata, come definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

                    2. Fino ad una nuova determinazione da parte della Regione della quota del costo di costruzione di cui all'articolo 6, comma 4, della l. 10/1977, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 1977, n. 270 e successive modifiche.


                    Art. 283
                    (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 "Tabelle
                    parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravanti le concessioni edilizie" e successive modifiche. Disposizioni transitorie)

                    1. All'articolo 22 della l.r. 35/1977 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
                    a) al primo comma la parola "annuale" è sostituita dalla seguente: "quinquennale";
                    b) al secondo comma le parole: "annualmente dal Ministro per i lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "periodicamente dalla Regione".

                    2. All'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

                    "In caso di inosservanza da parte dei comuni delle disposizioni di cui al primo comma, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali".

                    3. I comuni che non abbiano ottemperato agli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, in presenza delle condizioni ivi previste, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine la Regione attiva nei confronti dei comuni inadempienti, le procedure per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al terzo comma dell'articolo 23 della l.r. 35/1977 e successive modifiche, inserito dalla presente legge.


                    Art. 284
                    (Canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
                    destinati all'assistenza abitativa. Interpretazione autentica e modifiche
                    della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, da ultimo modificata
                    dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e successive modifiche)

                    1. Il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è interpretato autenticamente nel senso che i redditi da determinare con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 33/1987 e successive modifiche sono sia quelli annui complessivi, che quelli lordi annui imponibili complessivi indicati nel comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) dello stesso articolo 39.

                    2. Le somme risultate pagate in eccesso dagli assegnatari degli alloggi a seguito dell'adeguamento dei canoni di locazione a quanto previsto dal comma 1, sono recuperate attraverso conguagli da effettuarsi sugli importi dei canoni stessi, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

                    3. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, prima delle parole: "I redditi di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "Ai fini del solo inserimento nelle fasce di reddito,".

                    4. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, è inserito il seguente:

                    "2 bis. I canoni di cui al comma 1, lettere da b) a g), sono graduati, all'interno di ogni fascia, in riferimento al reddito lordo annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, secondo quanto previsto nella tabella A.".

                    5. Al comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 33/1987, da ultimo modificata dalla l.r. 12/1999 e successive modifiche, le parole: "collocati nella fascia di reddito inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "collocati nell'ultima classe della fascia di reddito inferiore".

                    6. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/1999 e successive modifiche le parole: "alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2001".

                    7. Dal 1° luglio 2001 fino alla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1 della l.r. 12/1999 e successive modifiche, il canone di locazione è fissato secondo quanto previsto dalla l.r. 33/1987, da ultimo modificata dal presente articolo, commi 3 e 4. L'interpretazione autentica di cui al comma 1 ha efficacia fino al 30 giugno 2001.



                    TABELLA A

                    Fascia
                    REDDITO IMPONIBILE
                    da a
                    Aliquota
                    b1
                    b2
                    b3
                    b4
                    --
                    4.285.7154,200
                     
                    4.285.716
                    10.000.0004,246
                     
                    10.000.001
                    15.000.0004,306
                     
                    15.000.001
                    18.466.5004,382
                    c1
                    c2
                    c3
                    c4
                    c5
                    18.466.501
                    20.000.0004,416
                     
                    20.000.001
                    25.000.0004,594
                     
                    25.000.001
                    30.000.0004,820
                     
                    30.000.001
                    35.000.0005,210
                     
                    35.000.001
                    37.500.0005,448
                    d1
                    d2
                    d3
                    37.500.001
                    40.000.0005,712
                     
                    40.000.001
                    45.000.0006,412
                     
                    45.000.001
                    49.875.0007,210
                    e1
                    e2
                    e3
                    e4
                    e5
                    49.875.001
                    50.000.0007,230
                     
                    50.000.001
                    55.000.0008,190
                     
                    55.000.001
                    60.000.0009,152
                     
                    60.000.001
                    65.000.00010,098
                     
                    65.000.001
                    65.625.00010,189
                    f1
                    f2
                    f3
                    f4
                    f5
                    f6
                    f7
                    65.625.001
                    70.000.00010,992
                     
                    70.000.001
                    75.000.00011,796
                     
                    75.000.001
                    80.000.00012,308
                     
                    80.000.001
                    85.000.00012,652
                     
                    85.000.001
                    90.000.00012,820
                     
                    90.000.001
                    95.000.00012,934
                     
                    95.000.001
                    99.437.50013,000
                    G
                    Maggiore di 99.437.501
                    13,000


                    Art. 285
                    (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
                    "Norme sul governo del territorio" e successive modifiche)

                    1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 38/1999 e successive modifiche è inserito il seguente:

                    "Art. 20 bis
                    (Conferenza di pianificazione)

                        1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti elementi:
                    a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale;
                    b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello sovracomunale;
                    c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale;
                    d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera c).

                        2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del PTPG rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il Presidente della provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui partecipano, oltre al Presidente della provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.".

                    2. Al comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 38/1999 e successive modifiche dopo le parole: "indirizzi della pianificazione territoriale provinciale", sono inserite le seguenti:
                    "di cui all'articolo 20 bis".

                    3. Al comma 2 dell'articolo 65 bis della l.r. 38/1999 e successive modifiche, le parole: "Entro quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti:
                    "Entro centocinquanta giorni".


                    Art. 286
                    (Modifica all'articolo 66 della legge regionale
                    22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio"
                    e successive modifiche. Disposizioni attuative)


                    1. Al comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro diciotto mesi, per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti" sono sostituite dalle seguenti:
                    "fino alla data di adozione da parte delle rispettive province del PTPG di cui all'articolo 19 ovvero del documento preliminare di indirizzo del PTPG di cui all'articolo 20 bis, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2001,".

                    2. Il comma 1 dell'articolo 66 della l.r. 38/1999 e successive modifiche, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche a quei comuni che abbiano adottato gli strumenti ivi previsti nel periodo intercorrente tra il 15 gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge.


                    Art. 287
                    (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12
                    "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
                    materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)

                    1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/1999 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

                    "2. I piani di cessione di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 560/1993 perdono efficacia decorso il termine del 30 novembre 2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.".


                    Art. 288
                    (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
                    "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
                    sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)

                    1. All'articolo 17 della l.r. 24/1998 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
                    a) al comma 1 dopo le parole: "di nuove cave" sono inserite le seguenti: "e di nuove miniere" e dopo le parole: "di cave" sono inserite le seguenti: "e di miniere";
                    b) al comma 2 dopo le parole: "di cave" sono inserite le seguenti: "e di miniere".


                    Art. 289
                    (Modifica all'articolo 27 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
                    "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
                    a vincolo paesistico" e successive modifiche)


                    1. Il comma 1 dell'articolo 27 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

                    "1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 97, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP.".


                    Art. 290
                    (Modifica all'articolo 36 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24
                    "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti
                    a vincolo paesistico" e successive modifiche)


                    1. Al comma 1 dell'articolo 36 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche le parole: "e trasmessi alla Regione" sono soppresse.


                    Art. 291
                    (Definizione dei procedimenti per il rilascio di
                    concessioni edilizie ai sensi della legge regionale
                    3 giugno 1997, n. 20 e successive modifiche)


                    1. Ai fini dell'applicazione delle procedure edilizie previste dall'articolo 14 della l.r. 20/1997 e successive modifiche, il termine ultimo del 30 aprile 2000 va riferito all'espressione del parere della commissione edilizia comunale in merito alla domanda di concessione edilizia presentata dagli interessati.


                    Art. 292
                    (Contributo al comune di Colleferro per il risanamento
                    ambientale del quartiere "Colleferro-Scalo")

                    1. La Regione concede un contributo al comune di Colleferro di lire 500 milioni per il risanamento ambientale del quartiere “Colleferro-Scalo”

                    2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo numero 45143, denominato “Contributo al comune di Colleferro per il risanamento ambientale del quartiere Colleferro-Scalo” con la dotazione di lire 500 milioni.


                    Art. 293
                    (Contributo al comune di Civitavecchia per il recupero
                    urbanistico ed edilizio della "Città giardino Aurelia")

                    1. Per consentire il recupero urbanistico ed edilizio della “Città giardino Aurelia” nel comune di Civitavecchia, dichiarata di notevole interesse pubblico con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2001, n. 218, è concesso ai proprietari di unità immobiliari un contributo in conto capitale al fine di:
                    a) procedere all’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione delle unità residenziali da parte dei proprietari di prima casa;
                    b) procedere all’esecuzione di opere di adeguamento degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza e/o riferite al risparmio energetico;
                    c) procedere all’esecuzione di opere di straordinaria manutenzione alle parti comuni degli immobili plurifamiliari.

                    2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo si applicano le norme vigenti per l’edilizia pubblica agevolata.

                    3. Per la concessione di contributi finanziari da parte della Regione è stanziata la somma di lire 2 miliardi, sul capitolo numero 45147, dei quali 1 miliardo sull’esercizio 2001 ed 1 miliardo sull’esercizio 2002.


                    Art. 294
                    (Contributi ai comuni per il recupero dei centri storici)

                    1. Il capitolo numero 32402 “Fondo per il recupero dei centro storici” è incrementato di lire 2 miliardi 600 milioni per l'anno 2002 e lire 17 miliardi 400 milioni per l'anno 2003 a favore delle amministrazioni comunali inserite utilmente nella graduatoria, approvata con d.g.r. 1403/2000, del concorso indetto con d.g.r. 5257/1999.

                    2. La somma di lire 18 miliardi è riservata per la realizzazione dei programmi collocati nelle prime sedici posizioni della graduatoria generale.

                    3. La somma di lire 2 miliardi per contribuire, nella misura del 90 per cento a favore dei comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e nella misura del 70 per cento a favore dei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, alle spese di progettazione dei programmi che nella graduatoria di valutazione dei risultati attesi (Sezione B) abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a sette.

                    4. Il programma di finanziamento, concertato con le amministrazioni comunali beneficiarie dei contributi, è approvato con delibera di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.


                    Art. 295
                    (Contributo al comune di Vicovaro per
                    interventi straordinari nel centro storico)
                    1. Al fine di provvedere agli interventi di recupero del centro storico del comune di Vicovaro, nel bilancio regionale è istituito il capitolo numero 32407 denominato "Contributo al comune di Vicovaro per interventi straordinari nel centro storico" con lo stanziamento di lire 400 milioni.



                    Art. 296
                    (Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n.24
                    "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree
                    sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche)

                    1. Dopo l'articolo 27 bis della l.r. 24/1998 e successive modifiche è inserito il seguente:

                    "27 ter
                    (Deroga alle disposizioni dei PTP o del PTPR)

                    1. Fatta salva la possibilità di deroga prevista dai singoli PTP o dal PTPR, sono eseguibili, in deroga alle norme di tutela ed alle prescrizioni, generali e particolari, contenute nei citati piani, previo espletamento della procedura di VIA, gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture esistenti alla data di approvazione dei PTP o del PTPR, ivi compresi i raccordi di collegamento con strutture pubbliche di servizio già realizzate alla medesima data.”.


                    Art. 297
                    (Accertamento del reddito nelle procedure
                    per l'acquisto degli alloggi IACP)

                    1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa che hanno in corso di definizione, alla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per l’acquisto degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) possono presentare la documentazione necessaria per l’accertamento del reddito ai fini del versamento dell’importo degli eventuali canoni arretrati e di quanto altro dovuto.


                    Art. 298
                    (Dichiarazione d'urgenza)


                    1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).



                    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

                    Data a Roma, addì 10 maggio 2001

                    STORACE

                    Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 maggio 2001 salvo rinvio al riesame del Consiglio regionale disposto da Governo per gli articoli n. 58 e n. 60..

                    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.