Giunta delle elezioni


Composizione della Giunta:

La Giunta delle elezioni, composta dall’Ufficio di Presidenza, accerta l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri eletti. Al termine dell’esame, propone all’Aula la convalida oppure l’annullamento dell’elezione.

L’Aula delibera sulla convalida dei propri componenti entro sei mesi dalla loro proclamazione.

In caso di incompatibilità, il consigliere è tenuto ad optare tra la carica incompatibile e quella di consigliere, pena la decadenza.

Al sopraggiungere di una causa di ineleggibilità, l’Ufficio di Presidenza propone all’Aula di dichiarare decaduto il consigliere.