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5. L'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea: la Sessione europea del Consiglio regionale

L’articolo 40 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, ribadisce il potere delle Regioni e delle Province autonome, nelle materie di propria competenza, di provvedere al recepimento delle direttive europee, fermo restando il potere del Governo di indicare i criteri cui si devono attenere le Regioni e le Province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Inoltre, il comma 5, dello stesso articolo prevede l’obbligo del Governo di informare ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di propria competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In attuazione della normativa nazionale, la legge regionale n. 1 del 2015, all’articolo 8, disciplina i contenuti e le modalità con cui la Regione adegua il proprio ordinamento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea (cd. fase discendete), prevedendo che il Consiglio regionale si riunisce in apposita sessione europea[1] per la trattazione di tutti gli aspetti inerenti la politica dell’Unione europea di interesse regionale che si articola in due momenti:

a) la legge regionale europea

b) la relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale relativamente alla partecipazione della Regione alle politiche dell’Unione europea

5.1 La legge regionale europea

La procedura disciplinata dalla legge regionale 1/2015, stabilisce che la Giunta regionale garantisce il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza all'Unione europea, di norma attraverso la presentazione al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno[2], della proposta di legge regionale europea all’esame della quale è dedicata la sessione europea del Consiglio regionale.

Con la legge regionale europea[3] la Regione, nelle materie di propria competenza legislativa, detta disposizioni per dare tempestiva attuazione ed esecuzione agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché alle misure necessarie a prevenire l’avvio di procedure di infrazione e agli atti della Commissione europea che comportino obblighi di adeguamento.

5.2 La relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale

L’articolo 11 della l. r. 1/2015, disciplina i contenuti della relazione informativa annuale che la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno[4], sull’esercizio delle proprie funzioni in ambito europeo.

La relazione informativa annuale è assegnata all’esame della Commissione permanente affari europei che si esprime con risoluzione approvando eventuali atti di indirizzo alla Giunta regionale entro il 30 giugno[5].

La relazione informativa rappresenta l’insieme delle posizioni sostenute dalla Regione nella trattazione degli aspetti delle politiche dell’Unione europea di interesse regionale, in particolare, in seno alla Conferenza Stato Regioni convocata per la definizione della posizione italiana sui progetti di atti normativi europei e sulle attività svolte nelle delegazioni governative presso le Istituzioni europee e nel Comitato tecnico di valutazione presso il dipartimento delle Politiche europee. Inoltre, nella medesima relazione la Giunta informa il Consiglio sulle relative risultanze della verifica sulla stato di conformità dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, e sulle procedure di infrazione per eventuali inadempienze imputabili alla Regione contenute nella relazione di cui all’articolo 8, comma 2 l. r. 1/2015[6], lo stato di avanzamento dei programmi della Regione cofinanziati dall’Unione europea in attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale[7] e gli orientamenti e le priorità politiche che la Giunta intende perseguire nell’anno in corso con riferimento alle strategie e alle politiche dell’Unione europea di interesse regionale

Infine, la legge regionale legge regionale 22 marzo 2019, n. 3[8], recante modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1, ha inserito un nuovo comma 1 ter, all’articolo 11, prevedendo che “sulla relazione informativa annuale, la commissione consiliare affari europei può consultare gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione alle attività europee della Regione.”.

schema processo formazione


[1] Articolo 10, l. r. 1/2015
[2] Articolo 8, comma 3, l. r. 1/2015
[3] Articolo 9, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019
[4] L’ articolo 11, della l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019, al comma 1, dispone che, “la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione della proposta di legge regionale europea o comunque entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa sull'esercizio delle proprie funzioni nell’ ambito della partecipazione della Regione alla formazione e all’attuazione delle politiche europee”.
[5] Vedi articoli 10, comma 2 lettera b) e 11, comma 1 bis, l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019.
[6] L’articolo 8, della l. r. 1/2015, con le modifiche apportate dalla l. r. n. 3 del 2019, al comma 2, dispone che “La Giunta regionale verifica costantemente che l'ordinamento regionale sia conforme agli atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea e trasmette, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della L. n. 234/2012, una relazione contenente le relative risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
[7] L’articolo 19, della l. r. 1/2015, al comma 2, dispone che “La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”.
[8] Legge regionale legge regionale 22 marzo 2019, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2015, n. 1 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio) e successive modifiche”.