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Petizioni e voti

La petizione, secondo l’art. 65 dello Statuto della Regione Lazio, è uno strumento offerto al cittadino che, in forma singola o associata, può rivolgersi al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, secondo le modalità indicate dal regolamento del Consiglio regionale. Il diritto di petizione, che è riconosciuto sia dall’art. 50 della Costituzione della Repubblica italiana che dall’art. 44 della Carta dell’Unione europea, va esercitato esponendo per iscritto, ma senza formalità particolari, esigenze e proposte da avanzare al Consiglio, indirizzandole al Presidente.

L’art. 65 dello Statuto prevede anche i voti, che sono formulati al Consiglio regionale dalle assemblee elettive di Comuni, Province e altri enti locali per chiedere provvedimenti o prospettare esigenze.

Come prevede il Regolamento del Consiglio agli articoli 113 e 114, le petizioni e i voti sono trasmessi dal Presidente del Consiglio alle Commissioni consiliari competenti, che le discutono, qualora riguardino argomenti connessi a provvedimenti al loro esame, congiuntamente con questi ultimi. L’Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può provvedere, secondo la competenza, a deliberare in merito alle petizioni o ai voti o a trasmetterli alla Giunta regionale con l’invito a provvedere.

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Presidente del Consiglio regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 – 00163 ROMA
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