Via libera in commissione Bilancio alla nuova legge di contabilità regionale

Il provvedimento che riordina tutta la materia sulla base dell’armonizzazione dei bilanci passa ora all’esame dell’Aula.
L'assessore al Bilancio, Sartore. 14/07/2020 - La commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, del Consiglio regionale, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), ha approvato oggi all’unanimità la proposta di legge n. 213 (“Legge di contabilità regionale”). Il provvedimento – già presentato in commissione nella seduta del 24 giugno scorso dall’assessora regionale al Bilancio, Alessandra Sartore – ha ricevuto il via libera per l’Aula dopo l’approvazione dei 52 articoli iniziali, più 33 emendamenti e quattro articoli aggiuntivi (tre dell’assessora e uno a firma del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia). Gli emendamenti approvati sono stati presentati dalla stessa Sartore (21), da Righini (4) e da Valentina Corrado del Movimento 5 stelle (8).

Come aveva già detto Alessandra Sartore in fase di presentazione del provvedimento, si tratta di “una proposta di legge che risponde all’esigenza primaria di una riforma della legge di contabilità che adegui la normativa regionale al quadro ordinamentale generale, superando i dettami della legge regionale n. 25/2001 e del relativo regolamento di attuazione, in ossequio anche a quanto osservato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio”. La nuova legge si adegua pienamente al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (e successive modifiche) e, per la parte applicabile alle Regioni, alle disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (e successive modifiche). Con specifico riferimento al quadro normativo della Regione Lazio, la nuova legge andrà a sostituire la legge regionale n. 25/2001, in linea con il processo di “armonizzazione dei bilanci” e di riforma della contabilità pubblica, avviato nel 2009. “Un processo – si legge nella relazione – che ha avuto il dichiarato obiettivo di realizzare un sistema contabile omogeneo per tutte le amministrazioni, necessario ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del consolidamento dei conti, anche per rispondere con maggiore efficienza alle verifiche disposte in ambito europeo, delle attività connesse alla revisione della spesa pubblica e per la determinazione dei fabbisogni e costi standard”.

In tale ottica, l’assessora Sartore, nella sua illustrazione aveva spiegato che “l’adozione di una nuova legge di contabilità rappresenta il punto di arrivo di un percorso di risanamento complessivo del bilancio regionale avviato ormai nel 2012 e, nel contempo, fornendo il quadro generale della disciplina regionale in materia, in coerenza con la disciplina contabile del D.lgs. n. 118/2011, è l’inevitabile punto di partenza per garantire una governance unitaria nel sistema di programmazione e di gestione del bilancio regionale”.

 

La relazione illustrativa della proposta di legge n. 213

Il Capo I (Disposizioni generali) si compone di due articoli che dispongono in merito all’oggetto della proposta di legge ed ai principi contabili che la guidano.

Il Capo II (Programmazione economico-finanziaria) si compone di cinque articoli che dispongono in relazione al processo di programmazione, da realizzarsi mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 ed attraverso ulteriori strumenti messi in campo direttamente dalla Regione. A tale proposito, oltre al Defr (Documento di economia e finanza e regionale) e alla Nota di aggiornamento al Defr, si prevede l’adozione del Dsp (Documento strategico di programmazione) e del Quadro strategico e finanziario di programmazione. Il Dsp è il documento programmatico di legislatura (approvato entro 90 giorni dalla proclamazione del Presidente della Regione), nel quale sono definite nel loro complesso le linee di indirizzo della programmazione regionale. Il Dsp attualmente vigente è riferito all’orizzonte temporale 2018-2023 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 656/2018. Il Quadro strategico e finanziario di programmazione, invece, costituisce una specifica parte all’interno della Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, nella quale sono indicate le risorse libere del bilancio regionale per il triennio di riferimento del bilancio e sono illustrate attraverso appositi schemi esplicativi le previsioni di spesa e gli interventi che ciascuna struttura regionale intende sostenere nel triennio medesimo.

Il Capo III (Legge di stabilità, bilancio di previsione e leggi collegate) si compone di 20 articoli, tra i quali si segnalano, in particolare, le disposizioni riferite ai due principali strumenti della programmazione regionale costituenti la “manovra di bilancio”, ovvero la legge di stabilità e la legge di bilancio. La prima definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e con essa si provvede, tra l’altro, al rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché alla riduzione ed alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa. Il bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento, invece, è articolato in titoli e tipologie per le entrate ed in missioni e programmi per le spese. È prevista la possibilità che alla manovra di bilancio possano essere presentate una o più proposte di legge regionale collegate, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del Defr, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.

Inoltre, all’interno del Capo III sono ricomprese le norme concernenti i fondi e gli accantonamenti (fondo di riserva per le spese obbligatorie, fondo di riserva per le spese impreviste, fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa; fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio; fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione di partite di debiti cadute in perenzione amministrativa; fondi per il pagamento delle perdite potenziali; fondi relativi ai cofinanziamenti regionali). Oltre ai fondi suddetti sono previsti anche il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati e il fondo rischi per le spese legate al contenzioso. All’interno del Capo III, infine, sono contenuti gli articoli riferiti all’esercizio ed alla gestione provvisoria, all’assestamento di bilancio e al ricorso al debito e alla gestione dell’indebitamento da parte della Regione

Il Capo IV (Gestione di bilancio) si compone di 8 articoli, tra i quali il 28, il 29 ed il 30 relativi, rispettivamente, alla Cabina di regia, al bilancio reticolare ed alla gestione delle entrate e delle spese, che contengono elementi innovativi, ispirati al principio della programmazione. La Cabina di regia è lo strumento puntuale per la verifica di tutti i provvedimenti che comportino l’assunzione di impegni di spesa sul bilancio regionale nonché di tutte le deliberazioni della Giunta regionale recanti oneri finanziari. Il bilancio reticolare di cui all’articolo 29, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’approvazione del Dsp ed aggiornato entro trenta giorni dall’approvazione delle leggi regionali recanti il bilancio di previsione finanziario e l’assestamento del bilancio, esplicita la corrispondenza tra le entrate e le uscite rispetto ai principali interventi da effettuarsi nel corso dell’esercizio corrente e degli esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale.

Il Capo V (Copertura finanziaria delle leggi regionali) si compone di 4 articoli, le cui disposizioni sono volte a garantire la corretta copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, attraverso le due fasi complementari: a) la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa natura (corrente e/o in conto capitale), derivanti dall’adozione del provvedimento normativo. b) la copertura finanziaria, in cui sono individuate ed accantonate le somme necessarie a dare attuazione agli interventi previsti nella proposta di legge.

Il Capo VI (Autonomia del Consiglio regionale) si compone di 3 articoli recanti disposizioni in materia di autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.

Il Capo VII (Bilanci degli enti e degli organismi strumentali) si compone di 7 articoli relativi, in particolare, ai sistemi contabili degli enti ed organismi strumentali della Regione. Previste anche apposite disposizioni in riferimento al controllo e al monitoraggio sulla gestione finanziaria e amministrativa delle società controllate dalla Regione.

Il Capo VIII (Disposizioni transitorie e finali), infine, si compone dell’articolo 50, contenente le disposizioni relative all’adozione del regolamento di contabilità regionale, volto a disciplinare termini e modalità procedimentali riferite, in particolare, alla quantificazione delle risorse finanziarie, alle variazioni di bilancio, ai prelevamenti dai fondi di riserva, alla gestione delle entrate e delle spese, alla composizione ed il funzionamento della Cabina di regia, allo svolgimento della funzione economale, e dell’articolo 51, in cui sono dettate le disposizioni transitorie e finali, compresa l’abrogazione della legge regionale n. 25/2001. A cura dell'Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio