Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), detta disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle attività professionali nonché per il contrasto dell’evasione fiscale, riconoscendo il diritto di tutti i professionisti, compresi i soggetti che svolgono le professioni non organizzate disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche, all’equo compenso e tutelando le prestazioni rese dagli stessi, sulla base di istanze autorizzative presentate per conto di privati cittadini o di imprese alla pubblica amministrazione o rese su incarico affidato dalla stessa dai propri enti strumentali e dalle società controllate. (1)
1 bis. Ai fini della presente legge e ai sensi dell’articolo 1 della l. 49/2023 per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri stabiliti rispettivamente per le categorie di soggetti individuati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 1. (2)
Art. 2
(Equo compenso e clausole e pattuizioni vietate) (3)
1. La Regione, gli enti strumentali e le società controllate, nell’ambito dei rapporti professionali, degli accordi e delle prestazioni, individuati all’articolo 2 della l. 49/2023, garantiscono ai professionisti indicati all’articolo 1 l’applicazione dell’equo compenso ai sensi di quanto disposto, in particolare, dall’articolo 3 della medesima l. 49/2023. (4)
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che: (5)
a) nelle convenzioni, nei contratti, nell’esito della gara, nelle procedure di affidamento, nella predisposizione di elenchi di fiduciari o, comunque, in qualsiasi accordo relativo a compensi professionali, quest’ultimi siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali indicati all’articolo 1 della l. 49/2023; (6)
b) (7)
c) negli atti di cui alla lettera a) sia rispettato il divieto dell’inserimento delle clausole e delle pattuizioni così come definite dall’articolo 3 della l. 49/2023.(8)
3. La Regione promuove l’applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali.
Art. 3
(Tutela delle prestazioni professionali in fase di presentazione alla pubblica
amministrazione di istanza autorizzativa o d’istanza a intervento diretto)
1. La presentazione alla pubblica amministrazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza a intervento diretto, prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali, deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.
Art. 4
(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)
1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione(9), attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.
2. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La richiesta di integrazione viene effettuata dagli uffici interessati del procedimento amministrativo.
3. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all'approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.
Art. 5
(Disposizioni relative alle strutture sanitarie e clausola di salvaguardia)
1. Compatibilmente con la prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario regionale sono adottate specifiche misure dirette a garantire l’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei confronti degli enti delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture accreditate. (10)
Art. 6
(Relazione annuale)
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale riferisce alle commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e sviluppo economico sullo stato di attuazione e sugli effetti delle disposizioni dettate dalla presente legge.
Art. 7
(Monitoraggio)
1. La Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei liberi professionisti del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 112, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, monitora lo stato di attuazione della presente legge e formula proposte e indirizzi operativi volti a promuoverne l’applicazione, al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle professioni di cui all’articolo 1.
Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note:
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(3) Rubrica modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(4) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(5) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(6) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(7) Lettera abrogata dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(8) Lettera sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4), della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
(9) Vedi deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2020, n. 22 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 18 febbraio 2020, n. 14
(10) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 settembre 2026, n. 21
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.