L.R. 02 Luglio 1987, n. 36 |
Norme in materia di attivita' urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure (1) |
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici; f bis) ferma la preventiva approvazione unitaria del piano o del programma di cui al comma 1, l’attuazione di comparti di intervento, al fine di consentire la realizzazione parziale delle previsioni edificatorie attraverso convenzionamenti autonomi, purché sia garantita l’autonomia funzionale di ogni singolo comparto ovvero sia garantita la fruibilità e funzionalità degli interventi edilizi con opere atte ad assicurare le necessarie infrastrutture per la mobilità, la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria, nonché la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, contenute nel piano attuativo approvato in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attuate.(5a) 3 bis. Il presente articolo si applica anche ai piani attuativi, previsti nel comma 1, ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi, limitatamente alle parti non ancora attuate. (7a)
c bis) l’aumento delle volumetrie o delle superfici fondiarie rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico purché contenute entro l’1 per cento di quanto assentito e a condizione che sia garantita la dotazione minima degli standard di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);(10a) e bis) le cubature poste oltre i 5 metri di altezza di ogni interpiano, ove non sia prevista la presenza costante di addetti, relative a edifici destinati ad attività, tra loro sempre compatibili, industriali e della logistica; tali cubature restano escluse dal computo della volumetria consentita dal piano attuativo, fermo restando il rispetto dell’altezza massima e del rapporto di copertura imposti dal piano. A seguito dell’applicazione di tale modifica, la dotazione di standard urbanistici deve risultare già soddisfatta dal piano stesso. Le cubature di cui alla presente lettera non possono essere riconvertite ad altro uso;(11a) 2 bis. Le modifiche, previste nel comma 2, possono essere apportate, con le procedure previste nel comma 3, anche ai piani attuativi di cui all’articolo 1, comma 1, inclusi i piani di zona di cui alla l. 167/1962, ripianificati dallo strumento urbanistico comunale, purché ad esso ancora conformi, limitatamente alle parti non ancora attuate. (16a) 3 bis. Le modifiche ai piani attuativi ed ai programmi urbanistici comunque denominati già approvati non comprese nell’elenco di cui al comma 2, se conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvate con la procedura di cui al comma 1. (17a) 3 quater. Qualora le modifiche di cui al comma 2, lettere da a) a p), non interessino aree o comparti compresi all’interno di beni di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, non è necessario il parere previsto nell’articolo 55 del Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR). (17c)
a) l’attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati, purché sia garantita la fruibilità e la funzionalità degli edifici realizzati nonché sia garantita la dotazione degli standard urbanistici di cui al d.m. 1444/1968 in misura proporzionale alle previsioni edificatorie attivate; (18.2) b) la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio degli edifici ai sensi della relativa normativa regionale. (18a) 2 ter. In conformità a quanto previsto dall’articolo 28bis, comma 6, del d.p.r. 380/2001, il procedimento di formazione del permesso convenzionato è quello previsto dal capo II del titolo II del medesimo decreto. (18.3) 2 quater. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2ter, costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 21 del d.p.r. 380/2001, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi. (18.3) 2 quinquies. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta. (18.3) 2 sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. (18.3) 2 septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta. (18.3) 2 octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. (18.3) Art. 1 quater (18b) 1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), è consentito l’utilizzo del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici di cui all’articolo 14, comma 1 bis, del d.p.r. 380/2001, secondo le procedure previste dal medesimo decreto, nel caso di mutamenti della destinazione d’uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico, fermo restando il pubblico interesse dell’intervento medesimo. (18b1) Art. 1 quinquies (18c) (Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo) 1. L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), elevato a diciotto mesi per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Sono fatti salvi i termini inferiori già previsti da specifiche disposizioni legislative. 2. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della l. 136/1999, per la richiesta di intervento sostitutivo da parte della Regione secondo quanto definito ai successivi commi. 3. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta. 4. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della l. 241/1990. 5. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta. 6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. 7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo può essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 e 1 bis. Art. 1 sexies (18d) (Ripianificazione di piani o programmi non attuati in variante al Piano regolatore generale) 1. I piani attuativi o programmi urbanistici comunque denominati di iniziativa privata, in caso di mancata attuazione entro tre anni dall’approvazione per cause non ascrivibili al soggetto proponente, o che necessitano di essere ripianificati per recuperarne l’equilibrio economico, e quindi la sostenibilità, o per assumere destinazioni più consone in variante alle precedenti, non più sostenibili anche in relazione ai cambiamenti socio-economici dei contesti urbani, possono essere ripianificati in variante al PRG su iniziativa dello stesso proponente secondo quanto previsto dai seguenti commi. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, il proponente presenta al comune la proposta di un nuovo piano o programma ai sensi dell’articolo 4. 5. La direzione della competente struttura regionale provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di adozione o di rigetto del piano attuativo o del programma urbanistico comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della l. 241/1990. 6. Il Presidente della Regione o l’assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, nomina, nei successivi quindici giorni, un Commissario ad acta. 7. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla nomina di cui al comma 6, il Commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la adozione o il rigetto del piano attuativo o del programma urbanistico comunque denominato in variante al PRG. 8. Il piano attuativo o il programma urbanistico comunque denominato in variante allo strumento urbanistico generale è adottato dal Commissario ad acta con i poteri previsti dall’ordinamento comunale, pubblicato all’albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmesso alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e seguenti. 9. Gli oneri derivanti dall’attività del Commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. (19)
Art. 2 bis (19a) (Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Utilizzazione delle aree a standard e servizi) 1. Il comune può valutare, nell’ambito delle aree di standard ricomprese all’interno dei piani convenzionati, nonché di aree destinate a verde pubblico, sportivo e sociale previste dagli strumenti urbanistici, la possibilità della loro realizzazione e gestione anche da parte di soggetti privati ovvero da parte dei proprietari delle aree. 2. I comuni stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con le quali viene concesso l’utilizzo in diritto di superficie, in forma esclusiva, delle citate aree; tali soggetti possono realizzare attività, progetti ed iniziative anche attraverso l’utilizzo di risorse economiche private. 3. Con la convenzione si stabilisce la quota parte dei profitti derivati anche da attività gestionali da investire per il mantenimento, la valorizzazione dei servizi sopra indicati, nonché ulteriori interventi volti alla riqualificazione, realizzazione di marciapiedi, strade, arredo urbano e realizzazione di parchi pubblici e simili, nello stesso ambito, assicurando al contempo un ritorno economico per l’amministrazione comunale. 4. La Giunta comunale autorizza la stipula della convenzione. Art. 3
(Piani attuativi e programmi urbanistici in variante) 1. I piani attuativi ed i programmi urbanistici comunque denominati in variante allo strumento urbanistico generale, nonché le modifiche agli stessi, che non rientrano fra quelle elencate negli articoli 1 e 1bis, sono adottati dal consiglio comunale, pubblicati all’albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmessi alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale.2. La deliberazione della Giunta regionale è assunta, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture), previo parere del settore tecnico della pianificazione comunale dell’assessorato regionale competente in materia di urbanistica e deve intervenire nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti; trascorso detto termine, gli strumenti urbanistici attuativi si intendono approvati. Della scadenza del termine è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) nonché sul sito web del comune entro i successivi quindici giorni. 3. La deliberazione regionale di approvazione è pubblicata sul BUR entro i successivi quindici giorni. 4. Ove necessario, con successiva delibera di giunta comunale, è autorizzata l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, sono determinati i corrispettivi dovuti, individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvati i progetti, stabilito l’utilizzo del contributo relativo al costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizzata la stipula della convenzione. 5. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La deliberazione di individuazione, corredata da tutti gli elaborati tecnici e normativi e dei pareri prescritti, costituisce adozione della relativa variante urbanistica ed è pubblicata nell’albo pretorio e nel sito informatico del comune per un periodo di trenta giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni. La delibera di individuazione è inviata alla Regione, unitamente agli atti che la corredano ed alle eventuali osservazioni e controdeduzioni comunali, ed è approvata con le modalità indicate nei commi precedenti. Art. 4 bis (20b) (Incremento di aree per servizi pubblici o di uso pubblico) 1. I comuni, per ridurre il consumo di nuovo suolo, incrementare la dotazione di alloggi sociali e assicurare una migliore utilizzazione del suolo trasformabile, con la procedura di cui all’articolo 4 possono incrementare la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico, anche attraverso l’utilizzo di zone agricole, limitatamente al soddisfacimento della sola quota di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport di cui all’articolo 3, secondo comma, lettera c), del d.m. 1444/1968. Art. 5
Art. 6 bis (21) (Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata) a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie territoriale, purché si tratti di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti; b) non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al 3 per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purché non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 (Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali); c) costituiscono correzioni di errori materiali, nonché adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche; d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del 10 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e del 5 per cento per i comuni con popolazione superiore, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;(21a) d bis) per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, comportano una diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, delle aree turistico-ricettive, produttive, direzionali e commerciali previste dallo strumento urbanistico comunale, rimanendo invariata la dotazione degli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;(21b) e) modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica; f) interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) e successive modifiche. 2. Nel caso in cui tramite più varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione.3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano, altresì, all’approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, già trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonché alle varianti cartografiche allo strumento urbanistico generale necessarie all’adeguamento e al recepimento della carta tecnica regionale numerica (CTRN) della Regione.(21c) 4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 1, lettera c) e al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, solo se sprovviste di impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché all’acquisizione dei seguenti pareri: (21d) a) parere ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001; b) parere di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche; c) parere di cui all’articolo 20, comma primo, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e successive modifiche. 5. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche all’approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche.
I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell' ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all' indicazione di piu' specifiche destinazioni d' uso fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001. (22a) 3. I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d’uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal d.p.r. 380/2001. (23)
“Art. 5
(4a) Lettera modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (5) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 17 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (5a) Lettera aggiunta dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (7a) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 6), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (10a) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (11a) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (12a) Lettera sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (12b) Lettera abrogata dall'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (13) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 10 (16a) Comma inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 4), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (17a) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 2, lettera e), della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (17b) Comma aggiunto dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 e poi modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 6), 7) e 8), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (17c) Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (17d) Comma abrogato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (18) Articolo inserito dall’articolo 20, comma 8, lettera h), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (18.1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c) numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e successivamente sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (18.2) Lettera modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (18.3) Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (18a) Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (18b) Articolo aggiunto dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (18b1) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (18c) Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (18d) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (19) Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 20 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 (19a) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (20a) Articolo abrogato dall'articolo 114, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (20b) Articolo inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (21) Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (21a) Lettera modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (21b) Lettera inserita dall'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (21c) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera i), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (21d) Comma modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera j), della legge regionale 30 luglio 2025, n. 12 (22) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 1), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (22a) Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (23a) Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 4), della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |